Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27504 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15450-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

MULTISERVICE PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

LUCISANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ISABELLA VITALE;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 301/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/03/2014 R.G.N. 866/2012; Il P.M. ha depositato

conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Multiservice, Piccola Società Cooperativa a r.l. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale le veniva intimato il pagamento di differenze contributive per indebita fruizione dello sgravio previsto dalla L. n. 448 del 2001, art. 44 con riguardo a due dipendenti, licenziati prima della scadenza del c.d. periodo agevolato per mancato rinnovo da parte del committente dell’appalto per l’esecuzione di servizi di sorveglianza ai quali essi erano stati destinati.

2. La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale, riteneva non dovute le somme richieste con il ruolo e la cartella impugnati, argomentando che il licenziamento intimato prima della scadenza del c.d. periodo agevolato per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per giustificato motivo oggettivo non pregiudica la fruizione dello sgravio.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, anche per SCCI s.p.a., affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso Multiservice, Piccola Società Cooperativa a r.l. Equitalia sud s.p.a. è rimasta intimata.

4.11 Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto la trattazione della causa in pubblica udienza ex art. 375 c.p.c., u.c. o, in subordine, il rigetto del ricorso.

5. L’Inps ha depositato anche memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della L. 28 dicembre 2001 e dell’art. 3 della L. 23 dicembre 1998, n. 448. Sostiene che fra le condizioni necessarie e sufficienti per continuare a fruire dello sgravio triennale totale il legislatore ha previsto che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del c.d. periodo agevolato, condizione che nel caso non è stata rispettata a seguito del licenziamento intimato ai dipendenti, a nulla rilevando che esso sia da ricollegarsi al mancato rinnovo del contratto di sorveglianza da parte della Fondazione San Raffaele, rientrando il rischio economico nella logica imprenditoriale della cooperativa.

7. Il ricorso, ammissibile in considerazione della puntuale specificazione del vaglio di legittimità che esso richiede, è fondato.

8. La questione ivi posta è stata oggetto di reiterati arresti di questa Corte (v. Cass. 26/10/2018, n. 27277, Cass., 26/10/2017 n. 25474; Cass. 28/7/2016 n. 15688, Cass. 22/04/2015 n. 8240), nei quali si è condivisibilmente affermato che la concessione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 44, comma 1, che richiama la L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato, attesa la finalità della legge di favorirne l’incremento, sicchè il venir meno di tale condizione determina l’integrale perdita del diritto al beneficio avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea.

9. Non può comportare deroga a tale principio il mancato rinnovo da parte del committente dell’appalto che giunge a scadenza nel corso del c.d. periodo agevolato, in quanto esso rientra nel rischio d’impresa correlato al normale funzionamento del mercato, e dunque non può ritenersi – come assunto in tesi dalla società evento imprevedibile al momento dell’assunzione dei lavoratori per i quali si fruisce dell’agevolazione contributiva: ne discende che il loro licenziamento prima della scadenza del triennio determina l’insussistenza delle condizioni per la fruizione degli sgravi.

10. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi al principio sopra individuato.

11. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

12. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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