Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27504 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27504 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 16327-2012 proposto da:
PALUMBO MARINA VITTORIA, LOMBARDO CRISTINA,
LOMBARDO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE GORIZIA 14, presso lo studio degli avvocati SINAGRA
AUGUSTO e SABATINI FRANCO, che li rappresentano e
difendono, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
TORRENTE FRANCESCO, NIURANA BARTOLOMEO;

– intimati avverso la sentenza n. 546/2012 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 16.3.2012, depositata l’11/04/2012;

Data pubblicazione: 10/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del
ricorso ha depositato la seguente relazione.
“Osserva in fatto
Con sentenza depositata 1’11/4/2012 la Corte di Appello di Palermo
dichiarò improcedibile l’appello proposto dai sigg.ri Lombardo
Salvatore, Palumbo Marina Vittoria e Lombardo Cristina avverso una
sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in una controversia
promossa da Niurana Bartolomeo perché fosse negata l’esistenza di
una servitù di veduta e di scarico sul proprio fondo.
La Corte di Appello pervenne a tale conclusione avendo constatato
che, al momento della costituzione in appello, era stata depositata in
cancelleria una copia dell’atto di citazione di appello, mentre l’originale
di quell’atto era stato depositato tardivamente.
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso i sigg.ri
Lombardo Salvatore, Palombo Maia Vittoria e Lombardo Cristina per
un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli art. 165, 347 e
348 c.p.c.
Nessuno degli intimati ha svolto difese.
Osserva in diritto.
Lombardo Salvatore, Palumbo Marina Vittoria e Lombardo Cristina
risultano essersi tempestivamente costituiti nel giudizio d’appello,
depositando nella cancelleria del giudice del gravame la nota
d’iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo, salvo che in questo era
Ric. 2012 n. 16327 sez. M2 – ud. 23-10-2013
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contenuta una copia – e non l’originale – dell’atto d’impugnazione
notificato alle controparti.
Secondo l’orientamento di questa Corte, siffatta situazione implica una
mera irregolarità rispetto alla modalità di costituzione in giudizio
stabilita dalla legge, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti

Cass. 23192/2010).
Trattandosi di costituzione in grado d’appello, è da escludere che detta
irregolarità possa comportare l’improcedibilità del gravame, perché
essa non è riconducibile all’ipotesi di mancata tempestiva costituzione
dell’appellante, prevista tra quelle – tassative – che sono causa
d’improcedibilità a norma dell’art. 348 c.p.c. nel testo novellato dalla L.
n. 353 del 1990 (Cass. 23027/2004; Cass. 17666/2009 Ord.).
L’impugnata sentenza si è richiamata a Cass. 18009/2008 secondo cui,
al momento della costituzione nel giudizio di secondo grado, il
deposito dell’atto di citazione in appello privo della notifica alla
controparte determina l’improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c.,
non producendo effetti sananti l’eventuale deposito tardivo dell’atto
notificato oltre il termine perentori() stabilito dalla legge.
Tuttavia nel caso esaminato da quest’ultima pronuncia la copia
dell’atto d’appello contenuta nel fascicolo depositato in cancelleria
dall’appellante al momento della sua costituzione risultava privo di
qualsiasi indicazione in ordine alla notifica di detto atto alla
controparte, mentre, nel caso ora in esame, la copia depositata in
luogo dell’originale reca menzione anche della notifica ed in nulla si
differenzia dall’originale depositato in un momento successivo, ne’ vi è
contestazione in ordine alla sua conformità all’originale medesimo (cfr.
Cass. 17666/2009).

Ric. 2012 n. 16327 sez. M2 – ud. 23-10-2013
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della parte convenuta (Cass. 15777/2004; Cass. 17666/2009 Ord.;

In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis, 391 bis e 375 c.p.c. per essere
dichiarato manifestamente fondato.”
Considerato che il ricorrente ha depositato memoria con la quale
ribadisce il proprio motivo di ricorso ritenuto fondato dal relatore;

Considerato che il collegio condivide e fà proprie le argomentazioni e
la proposta del relatore, del resto conformi alla prevalente e più
recente giurisprudenza di questa Corte secondo la quale
l’improcedibilità dell’appello è comminata dall’art. 348, primo comma,
cod. proc. civ. per l’inosservanza del termine di costituzione
dell’appellante, non anche per l’inosservanza delle forme di
costituzione, sicché, essendo il regime dell’improcedibilità di stretta
interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità,
il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di
legge soggiace al regime della nullità e, in particolare, al principio del
raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche
comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione. Ne
consegue che non può essere dichiarato improcedibile l’appello se
l’appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347
cod. proc. civ., ha depositato una c.d. “velina” dell’atto d’appello in
corso di notificazione – priva, quindi, della relata di notifica -, qualora
egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine
medesimo, l’originale dell’atto notificato, conforme alla “velina”(cfr.
Cass. 9 dicembre 2004, n. 23027; Cass. 24 agosto 2007, n. 17958; Cass.
29 luglio 2009, n. 17666, ord.; Cass. 17 novembre 2010, n. 23192;
Cass. 8 maggio 2012, n. 6912; Cass. 23 novembre 2012, n. 20789, ord.;
Cass. 21/6/20131 n. 15715).

Ric. 2012 n. 16327 sez. M2 – ud. 23-10-2013
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Considerato che gli intimati non hanno svolto difese;

Considerato che pertanto il ricorso è manifestamente fondato e deve
essere accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e
rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di
Palermo.cui si demanda anche di provvedere in ordine alle spese del
giudizio di legittimità.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra
sezione della Corte di Appello di Palermo.
1_041
Così deciso in Roma il 23 Ottobre
la camera di consiglio della
sesta sezione civile.

P. Q. M.

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