Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27503 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27503 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

“Osserva in fatto e in diritto
1. PIU’F,. Service s.r.l. e Stefano Ferraro proponevano opposizione al
decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi,
con il quale era loro ingiunto, nella rispettiva qualità di debitore
principale e di fideiussore, di pagare alla Banca Popolare di Ancona la
somma di euro 113.649,75 dovute alla Banca in conseguenza di
erogazione di credito garantito con fideiussione del Ferrar°.
In particolare, quanto al Ferrar°, la Banca produceva le condizioni di
fideiussione, recanti, tra l’altro la previsione (artt. 7 e 8

delle

condizioni delle fideiussioni in atti) per la quale il fideiussore è tenuto a
pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta, anche in caso
di opposizione del debitore; le condizioni delle fideiussioni, già
prodotte, sono state allegate al controricorso.
Gli ingiunti proponevano opposizione deducendo l’incompetenza per
territorio per continenza in quanto era pendente davanti al Tribunale
di Napoli un giudizio promosso da PEAT,. Service contro la Banca
Popolare di Ancona avente ad oggetto l’accertamento negativo del

Ric. 2012 n. 09383 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

Data pubblicazione: 10/12/2013

debito del conto corrente sul quale dovevano essere contabilizzate le
operazioni relative alle concessioni di credito su fatture e sul quale era
stato accreditato il prestito la cui restituzione era richiesta con il
decreto ingiuntivo.
2. Il Tribunale di Ancona con sentenza del 6/3/2012, separata

debitore principale, dichiarava la propria incompetenza per territorio
in ordine all’opposizione del debitore principale, ritenendo
competente, per continenza, il Tribunale di Napoli; pertanto revocava
il decreto ingiuntivo nei confronti di PEAT. s.r.l. (in quanto emesso
da giudice territorialmente incompetente), ma

disponeva la

prosecuzione della causa avente ad oggetto l’opposizione a decreto
ingiuntivo del fideiussore rilevando che la sua posizione debitoria non
era oggetto di accertamento avanti il Tribunale di Napoli.
3. Ferrar() Stefano ha tempestivamente proposto regolamento di
competenza chiedendo la declaratoria di incompetenza del giudice del
giudizio monitorio e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.
Il ricorrente sostiene che non poteva disporsi la revoca parziale del
decreto ingiuntivo limitatamente ad una sola delle due parti sul
presupposto che, ritenuta la competenza territoriale di altro Tribunale
quanto all’accertamento del debito del debitore principale, non poteva
residuare una competenza territoriale quanto alla domanda proposta
contro il fideiussore, stante la natura accessoria dell’obbligazione e la
circostanza che sul rapporto obbligatorio era chiamato a pronunciarsi
altro giudice.
4. Il ricorso è infondato.
Correttamente non è stato revocato il decreto ingiuntivo pronunciato
nei confronti del fideiussore tenuto conto dell’indipendenza
dell’obbligazione principale da quella di garanzia perché l’assunzione
Ric. 2012 n. 09383 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-3-

l’opposizione proposta dal fideiussore dall’opposizione proposta dal

dell’obbligo pecuniario da parte del fideiussore nasce esclusivamente
da un contratto di natura privatistica; per quanto fra loro collegate,
l’obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una propria
individualità non soltanto soggettiva, data l’estraneità del fideiussore al
rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva in guanto la

può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo.
Nessun dubbio che tra la domanda di accertamento negativo del
credito proposta dal debitore principale nei confronti del creditore
garantito proposta non sussiste litispendenza alcuna pur essendo
identico il petitum è differente la causa petendi; manca inoltre l’identità
dei soggetti perché nella causa di accertamento negativo non è parte il
fideiussore.
Il Tribunale di Ancona ha ritenuto la competenza del Tribunale di
fronte al quale era stata in precedenza proposta domanda di
accertamento negativo del credito del debitore principale in virtù di un
rapporto di continenza della prima causa con la domanda di
accertamento e condanna proposta dal creditore contro il debitore
principale e ha escluso la continenza con riferimento ad una domanda
di condanna proposta contro il fideiussore che non era parte nel primo
giudizio.
La conclusione è corretta e merita conferma.
Il ricorrente, deducendo la natura accessoria dell’obbligazione del
fideiussore implicitamente introduce la questione se la continenza
comprenda ogni caso di interferenza negli effetti pratici delle
pronunce, corrispondendo all’esigenza di evitare conflitti pratici di
giudicati e ben potendo così riguardare ipotesi che, sotto il profilo
della competenza, potrebbero considerarsi di semplice connessione
qualificata; la tesi è stata accolta dalla giurisprudenza che ha affermato
Ric. 2012 n. 09383 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-4-

causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita

il principio secondo il quale, ai sensi dell’art. 39, secondo- comma, cod.
proc. civ., la continenza ricorre non solo quando due cause siano
caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza
soltanto quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le due cause
sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui siano

contrapposte, poste in relazione di alternatività e caratterizzate da una
coincidenza soltanto parziale delle “causae petendi” ( in tale senso v.
Cass. 22/3/2005 n. 6159; Cass, sez. un. 27 luglio 2001 n. 10011).
I suddetti principi non sono tuttavia applicabili al caso di specie nel
quale nel primo giudizio il fideiussore non è parte, la causa petendi è
diversa e, addirittura, al fideiussore è fatto obbligo di pagare il debito
anche in caso di opposizione del debitore.
Infatti, ai limitati fini della decisione sulla competenza e senza
pregiudizio per ogni diversa valutazione all’esito del giudizio di merito,
si deve ritenere che la clausola contrattuale (artt. 7 e 8 delle condizioni
delle fideiussioni in atti) attribuisca al creditore la facoltà di procedere
ad immediata riscossione delle somme, a prescindere dal rapporto
garantito, realizzando così una funzione del tutto simile a quella
dell’incameramento di una somma di denaro a titolo di cauzione (Cass.
17/5/2001, n. 6757; Cass. 21/4/1999, n. 3964); la funzione della
convenzione appare essere quella di creare un affidamento su di una
rapida e sollecita escussione del garante, senza il rischio di vedersi
opporre, in sede processuale, il regime tipico delle eccezioni
fideiussorie, così che tale funzione sarebbe del tutto frustrata se si
dovesse imporre al creditore garantito di partecipare al giudizio che lo
vede contrapposto al creditore garantito e attenderne l’esito; la
fideiussione, in questo caso, non perde il suo connotato di

Ric. 2012 n. 09383 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-5-

prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande

accessorietà, ma ne posterga gli effetti, quanto alle eccezioni
opponibili, all’avvenuto pagamento con riserva di ripetizione.
3. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per

essere

dichiarato manifestamente infondato”.

Rilevato che il ricorrente non ha depositato memoria e nulla ha
opposto alla relazione;
Considerato che il collegio condivide e fà proprie le argomentazioni e
la proposta del relatore;
Considerato che le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate
come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente,
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna Ferrar() Stefano a
pagare alla Banca Popolare di Ancona S.p.A. le spese di questo
giudizio di cassazione che liquida in euro 2.500,00 per compensi oltre
euro 200,00 per esborsi.

2oi3

Così deciso in Roma il 23 OttobTeir7ella camera di consiglio della
sesta sezione civile.

***

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA