Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27503 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10484-2015 proposto da:

C.G. e G.S. elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PALERMO 43, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA FIAMIANI, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE

GIUDICE, VALERIO IORIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

BARCLAYS BANK;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7481/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza in data 29 luglio 2014, n. 7481, riteneva legittimo il rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate alla richiesta avanzata da C.G. e da G.S., di rimborso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, pagate in misura ordinaria invece che nella misura consentita dalle agevolazioni “prima casa”, previste dal D.P.R. n. 131 del 1986, nota II bis, tariffa, parte prima, allegata, art. 1 e dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 18;

2. i contribuenti ricorrono per la cassazione cli tale sentenza sostenendo che la commissione, nell’avallare il rifiuto fondato dall’ufficio sul fatto che essi contribuenti, al momento dell’acquisto di che trattasi – registrato il 28 luglio 2006 – erano già proprietari di altra abitazione, senza considerare che detta abitazione era stata rivenduta “entro diciotto mesi dalla data della stipula del contratto di mutuo”, abbia falsamente applicato il D.P.R. n. 131 del 1986, nota 2 bis, tariffa, parte prima, allegata, art. 1, comma 4, e il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 18 (primo motivo di ricorso). Lamentano inoltre che la commissione non abbia dato rilievo al fatto, a dire loro integrante gli estremi della “forza maggiore”, controverso e decisivo, che essi ricorrenti non avevano avuto la possibilità di vendere l’immobile già di loro proprietà prima dell’ulteriore acquisto in quanto “l’appartamento successivamente acquistato è stato oggetto di vistose infiltrazioni… che hanno causato il protrarsi dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria avviati il 23 novembre 2006” (secondo motivo);

3.l’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. in primo motivo di ricorso è infondato. In base al D.P.R. n. 131 del 1986, nota 2 bis, tariffa, parte I, allegata, art. 1, comma 4, le agevolazioni previste dallo stesso articolo per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, vengono perse in caso di ritrasferimento degli immobili acquistati con i benefici “prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto” salvo che “il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. Nel caso di specie è pacifico che gli odierni ricorrenti hanno acquistato l’immobile per cui hanno versato le imposte delle quali hanno invano chiesto il rimborso, prima di aver rivenduto l’abitazione di cui, al momento dell’acquisto, erano già proprietari. La commissione regionale, in considerazione di tale pregressa situazione proprietaria, ha escluso il diritto dei contribuenti ad avvalersi dei pretesi benefici dichiarando poi “ininfluente” la dedotta “causa di forza maggiore”. La decisione è conforme alla lettera della legge la quale non consente di fruire dei benefici per l’acquisto di quella che, al momento in cui l’acquisto è posto in essere, è “una seconda casa”. La censura portata dai contribuenti alla sentenza impugnata si sostanzia nella equiparazione tra chi (come loro) ha acquistato un’unita abitativa essendo già proprietario di “prima casa” e chi acquista la prima casa, la rivende entro cinque anni e ne acquista un’altra entro i successivi diciotto mesi. I contribuenti vorrebbero, in sostanza, che la legge agevolativa fosse applicata ad un caso non previsto. Il chè è inammissibile in quanto, anche a prescindere dalla disomogeneità tra l’ipotesi disciplinata e l’ipotesi di cui concretamente si tratta, la norma agevolativa -quale è, negli effetti, la norma qui invocata-, in quanto derogatoria rispetto al regime di imposta ordinario, non si presta ad applicazione analogica nè ad interpretazione estensiva (art. 14 disp. prel. al c.c.);

3. il secondo motivo di ricorso è infondato. Posto che i benefici dei quali si discute riguardano l’acquisto della “prima casa”, la commissione ha ben qualificato come “ininfluente” ogni vicenda afferente alla mancata vendita dell’abitazione di cui i ricorrenti erano proprietari fina da prima dell’acquisto;

4. il ricorso deve essere rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza;

6. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico dei ricorrenti, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2500,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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