Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27502 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27502 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 2499-2012 proposto da:
BORRELLI ROSA BRRRS033D55B924G, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio
dell’avvocato SANTARONI MARIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
BOTTINO ANNA MARIA, CAUSE RAFFAELE, elettivamente
domiciliati in RONIA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 5, presso lo
studio dell’avvocato AROMOLO SANDRA, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati PESCE RAFFAELE, BARBIERI
ALBERTO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrenti –

g155
JS

Data pubblicazione: 10/12/2013

avverso la sentenza n. 3202/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 7.10.2011, depositata il 21/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;

agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per
l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione

“Osserva in fatto
Anna Maria Bottino proponeva opposizione di terzo davanti alla Corte
di Appello di Napoli avverso la sentenza 27/2/2009 con la quale la
stessa Corte, decidendo la causa promossa da Rosa Borrelli contro
Raffaele Calise per violazione delle distanze legali e sconfinamento,
aveva condannato il Calise a demolire tutte le opere da lui realizzate
all’interno di una linea catastale individuata dal CTU e a rilasciarle il
suolo illegittimamente occupato.
L’opponente sosteneva di essere comproprietaria dell’intero
compendio immobiliare oggetto di causa e che era stata
illegittimamente pretermessa nel giudizio svoltosi tra Borrello e Calise.
La Borrelli resisteva chiedendo il rigetto dell’opposizione, mentre vi
aderiva il Calise.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 21/10/2011
accoglieva l’opposizione annullava la sentenza e condannava l’opposta
alle spese.

Ric. 2012 n. 02499 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

udito per i controricorrenti l’Avvocato Sandra Aromolo che si riporta

La Corte di appello, infatti, riteneva che anche la Bottino, quale
coniuge del Calise in comunione legale, fosse comproprietaria delle
opere da demolire e che quindi la stessa avrebbe dovuto essere
convenuta nel giudizio, quale litisconsorte necessaria.
Borrelli Rosa propone ricorso affidato ad un unico motivo.

controricorso nel quale, preliminarmente eccepiscono l’inammissibilità
del ricorso per cassazione in quanto, a loro dire, la sentenza che ha
deciso sull’opposizione sarebbe una sentenza di primo grado e
pertanto avrebbe dovuta essere impugnata con l’appello ad altra
sezione e non con il ricorso per cassazione; nel merito si associano alla
richiesta di annullamento con rinvio.

Osserva in diritto.
1. E’ del tutto infondata l’eccezione preliminare dell’inammissibilità del
ricorso per cassazione, sull’assunto che la sentenza della Corte di
Appello che ha deciso sull’opposizione sarebbe una sentenza di primo
grado da impugnare con atto di appello.
La sentenza avverso la quale è stata proposta l’opposizione di terzo è
una sentenza pronunciata in grado di appello e pertanto la sentenza
che ha deciso sull’opposizione è impugnabile solo con il ricorso per
cassazione in applicazione del principio consolidato secondo il quale la
sentenza che decide sull’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma
1, è soggetta alle medesime impugnazioni che sono proponibili
avverso la decisione resa in sede ordinaria dal giudice adito (Cass.
27/5/1975 n. 2137; Cass. 1/4/1994 n. 7161; Cass. 17/7/2009 n.
16729).
Tale principio si fonda espressa previsione dell’art. 406 c.p.c.; la
norma, disciplinando il procedimento, dispone che davanti al giudice
della opposizione si osservano le norme stabilite per il procedimento
Ric. 2012 n. 02499 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-3-

Calise Raffaele e Bottino Anna Maria hanno depositato un

davanti a lui, se non derogate da altre norme del medesimo capo e,
quindi, la sentenza che decide della opposizione è soggetta alle
impugnazioni proprie della decisione che ordinariamente, ovvero
anche fuori della ipotesi di opposizione, quel giudice adito emette,
ossia appello, ricorso per Cassazione e revocazione, se si tratta di

tratta di sentenza di secondo grado.
2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione
dell’art. 354 c.p.c. in relazione all’art. 102 c.p.c. e la nullità della
sentenza perché la Corte di Appello di Napoli dichiarando la nullità
della sentenza di primo grado per omessa integrazione del
contraddittorio di un litisconsorte necessario, non ha disposto la
rimessione al primo giudice come imposto dall’art. 354 c.p.c.
I controricorrenti si associano a questa richiesta.
2.1 Il motivo è manifestamente fondato.
La Corte d’appello di Napoli, adita in sede di opposizione di terzo ex
art. 404 c.p.c., limitandosi alla pronuncia rescindente, correttamente
non ha proceduto alla fase rescissoria in quanto se avesse pronunciato
come giudice di appello avrebbe violato il principio del doppio grado
di giudizio con riferimento al litisconsorte necessario nei cui confronti
non era stato integrato il contraddittorio nel primo grado.
Tuttavia la Corte di Appello non ha neppure provveduto a rimettere
le parti davanti al giudice di primo grado, come invece stabilito dall’art.
354 c.p.c.
In conclusione, è stato violato il principio secondo cui, quando si
verifichi nullità del giudizio per la mancata partecipazione di uno dei
litisconsorti necessari e per il caso in cui la nullità medesima venga
fatta valere dal litisconsorte pretermesso con opposizione di terzo, ai
sensi dell’art. 404 comma 1, c.p.c., contro la sentenza di secondo
Ric. 2012 n. 02499 sez. M2 – ud. 23-10-2013
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sentenza di primo grado; ricorso per Cassazione e revocazione, se si

grado, il giudice adito, riconosciuto il fondamento dell’opposizione,
deve annullare la pronuncia opposta e deve rimettere le parti davanti al
primo giudice, in osservanza del principio del doppio grado di
giurisdizione ed in applicazione dell’art. 354 c.p.c. (Cass. 10130/2005;
Cass. 9878/1997; Cass. 6722/1987; Cass. 4896/1983; arg. ex Cass.

3. Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere dichiarato
manifestamente fondato in relazione al motivo accolto (che, quindi,
non attinge la fondatezza dell’opposizione di terzo, con ogni
conseguenza in punto spese) ed entro tali limiti la sentenza impugnata
deve essere riformata, ma non essendo necessario alcun altro
accertamento, può direttamente disporsi, la rimessione al giudice di
primo grado, che provvederà anche per le spese di questo giudizio di
cassazione, con termine perentorio per la riassunzione di tre mesi (ex
art. 353 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009) a decorrere dalla
comunicazione dell’ordinanza che dovesse emettere il Collegio ove
aderisse alla presente relazione”.
Rilevato che le parti nulla hanno opposto rispetto alle conclusioni di
cui alla relazione;
Considerato che il collegio condivide e fà proprie le argomentazioni e
la proposta del relatore e pertanto deve confermarsi la nullità, già
pronunciata dal giudice di appello, del giudizio di primo grado e della
successiva sentenza, per omessa integrazione del contraddittorio nei
confronti del litisconsorte necessario Bottino Anna Maria.
Il provvedimento sulle spese, relativo al giudizio rescindente
correttamente deciso, resta confermato; pertanto la sentenza
impugnata, fermo restando il provvedimento sulle spese, deve essere

Ric. 2012 n. 02499 sez. M2 – ud. 23-10-2013
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3/1/2011 n. 17).

cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rimessa al
Tribunale di Napoli in persona di altro giudice.
Tenuto conto dell’esito del giudizio rescindente, favorevole alla
Bottino che, unitamente al Calise, non si è opposta, in questo giudizio
di cassazione, alla rimessione al primo giudice, come richiesta dalla

dell’opposizione di terzo proposta dalla stessa Bottino, le spese di
questo giudizio di cassazione devono essere integralmente compensate
tra le parti.
Non è previsto che, nella fattispecie, questo giudicante fissi un termine
per la riassunzione, essendo il termine stabilito per legge.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
in relazione e limitatamente al motivo accolto, dichiara la nullità del
giudizio e di primo grado e rimette la causa al Tribunale di Napoli in
persona di altro giudice, quale giudice di primo grado.
Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.
2011
ie a camera di consiglio della
Così deciso in Roma il 23 Ottobrn
sesta sezione civile.

ricorrente e che doveva necessariamente conseguire all’accoglimento

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