Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27502 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8872-2015 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARTAGLIA

NICOLO’ 21, presso lo studio dell’avvocato ETTORE SABETTA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI (OMISSIS),

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6030/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 09/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. A.F. ricorreva alla commissione tributaria provinciale di Roma per l’annullamento dell’avviso, notificatogli dall’Agenzia delle entrate il 17 marzo 2011, con cui esso ricorrente, in primo luogo, era stato dichiarato decaduto dalle agevolazioni “prima casa” (D.P.R. n. 131 del 1986, nota II bis, art. 1, comma 4, tariffa, parte 1, allegata) per avere rivenduto, con atto registrato il 18 aprile 2007, l’immobile acquistato con tali agevolazioni mediante atto registrato il 23 aprile 2004 e, in secondo luogo, era stato richiesto di pagare le imposte di registro e ipocatastali in misura ordinaria, oltre interessi e sanzioni;

2. A motivo del ricorso, eccepiva che l’amministrazione era decaduta dal potere di recuperare le imposte nella misura ordinaria perchè, essendo l’immobile “di lusso” – come la stessa Agenzia aveva evidenziato nel provvedimento emesso nei confronti del successivo acquirente in revoca delle agevolazioni di cui anche quest’ultimo si era avvalso -, l’Agenzia avrebbe potuto revocare i benefici fruiti da esso ricorrente con atto da notificarsi entro e non oltre il 23 aprile 2007 (tre anni dalla data di registrazione dell’acquisto, come stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, richiamato dal D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 17);

3. l’Agenzia delle entrate chiede il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con i due motivi di ricorso (rubricati “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 e dell’art. 2964 e ss. c.c.”), il ricorrente ripropone la tesi posta a fondamento del ricorso originario (lamentando non sia stata accolta dai giudici di appello);

2. il ricorso non è fondato. Va premesso che ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, nota II bis, tariffa, parte prima, allegata, art. 1, commi 1 e 4 e del D.Lgs. n. 347 del 1990, tariffa allegata, art. 1, si applicano l’imposta di registro con aliquota ridotta e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, “per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso” (comma 1) e “in caso… di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria…” (comma 4). La tesi del contribuente si basa su una indebita sovrapposizione tra causa di revoca delle agevolazioni per (originaria) insussistenza del relativo presupposto di cui al comma 1 (immobile non di lusso) e causa di decadenza dalle agevolazioni per (sopravvenuta) vendita dell’abitazione prima di cinque anni dall’acquisto. Nel caso di specie, l’Agenzia non ha revocato le agevolazioni ma ha dichiarato il ricorrente decaduto dalle agevolazioni. Il potere di revoca e il potere di dichiarare la decadenza sono diversi per presupposto e sono soggetti, ai sensi del D.P.R. n. 131, art. 76, richiamato dal D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 17, a termini di esercizio con decorrenza distinti. Il primo deve essere esercitato entro tre anni dalla registazione dell’atto di acquisto. Per il secondo vale quanto questa Corte ha evidenziato in più occasioni e da ultimo con ordinanza n. 9459 del 12/04/2017: “In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della “prima casa”, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, nota II bis, Tariffa, Parte 1, allegata, art. 1, comma 4, ultimo periodo, la relativa decadenza è evitata se il contribuente, pur avendo trasferito l’immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto stesso, entro un anno dall’alienazione ne acquisti un altro, da adibire ad abitazione principale; ne deriva che il “dies a quo” della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perchè solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto”). Trattandosi di poteri distinti, il fatto che l’Amministrazione non abbia esercitato l’uno entro il termine per esso previsto non toglie che la stessa abbia esercitato l’altro legittimamente e tempestivamente -oltre quel termine che riguardo a quest’ultimo potere è irrilevante- il 17 marzo 2011, entro il termine stabilito del terzo anno a decorrere dal 18 aprile dell’anno successivo a quello -2007- in cui il contribuente ha rivenduto l’immobile;

3. il ricorso deve essere rigettato;

4. le spese seguono la soccombenza;

5. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico del ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in Euro 2200,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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