Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27501 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 28/10/2019), n.27501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10107-2018 proposto da:

TERMOTECNICA PERICOLI S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FARRAUTO;

– ricorrente –

contro

D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

38, presso lo studio dell’avvocato TERESA SANTULLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTINA BARTOLOTTA

ELEMENTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/01/2018 R.G.N. 337/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GUIDO FIORENTINO;

udito l’Avvocato ANTONELLA CONSOLO per delega verbale Avvocato

CRISTINA BARTOLOTTA ELEMENTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Genova, pronunziando sul reclamo di Termotecnica Pericoli s.r.l. e sul reclamo di D.S.F., confermata la illegittimità del licenziamento intimato in data 17.12.2014 al D.S. nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale intrapresa dalla società, in parziale riforma della sentenza reclamata, annullato il recesso datoriale, ha condannato Termotecnica Pericoli s.r.l. a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, a corrispondere l’indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori ed alla regolarizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

1.1. Per quel che ancora rileva la Corte di merito ha fondato l’annullamento del licenziamento sulla considerazione che le modalità di applicazione del criterio delle esigenze tecnico produttive nella selezione del personale da licenziare erano frutto di scelta in alcun modo concordata in sede sindacale e neppure successivamente indicate nella comunicazione finale L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, ma esplicitate solo nel corso del giudizio di primo grado ed in particolare nella fase di opposizione; ciò aveva determinato l’assegnazione dei punteggi in violazione del principio della trasparenza rappresentante l’unica ed effettiva garanzia per il lavoratore nella procedura di licenziamento collettivo. La violazione dei criteri di scelta comportava l’applicazione del regime di tutela di cui alla L. n. 300 del 1970 , art. 18, comma 4 nel testo novellato dalla L. n. 92 del 2012.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Termotecnica Pericoli s.r.l. sulla base di nove motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

3. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere affrontato la questione relativa al contenuto della comunicazione di apertura della procedura di mobilità e dell’accordo sindacale, questioni che assume mai prospettate dal D.S..

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Censura la sentenza impugnata per avere il giudice del reclamo omesso di valutare che nel ricorso introduttivo la questione relativa alle modalità del calcolo dei punteggi assegnati per le esigenze tecnico produttive non era stata posta dal D.S. il quale aveva contestato i criteri di scelta sulla base di due profili: a) mancata considerazione di un “esodo” volontario; b) discriminatorietà del licenziamento in quanto inteso a colpire lo svolgimento di attività sindacale da parte del dipendente. Il fatto decisivo della cui omessa valutazione ci si duole è rappresentato dalla circostanza che in sede di opposizione il lavoratore aveva introdotto un tema di indagine completamente nuovo, diverso da quello in precedenza svolto (v. ricorso, pag. 13, secondo cpv.).

3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn., 3 e 4, violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. nonchè agli artt. 416 e 420 c.p.c.. Assume l’errore del giudice del reclamo nell’escludere, ammessa la giuridica possibilità in sede di opposizione di introdurre nuovi profili oggettivi e soggettivi non prospettato nella fase sommaria, la possibilità di replica della Termotecnica Pericoli.

4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, dell’art. 115 e 116 c.p.c.. Sull’assunto che la Corte di merito aveva annullato il licenziamento per non essere stati concordati in sede sindacale le modalità di applicazione del criterio delle esigenze tecnico produttive determinato con riferimento agli ultimi due anni e che lo stesso non era stato successivamente comunicato, censura la sentenza impugnata per ultrapetizione per le ragioni già evidenziate nel primo motivo. Censura, inoltre, l’interpretazione del disposto della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, sul rilievo che la comunicazione finale consentiva ai destinatarii di compiere ogni e più opportuna verifica e che il D.S. non aveva mai affermato di non avere compreso il contenuto della detta comunicazione.

5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto contraria ai principi di correttezza e buona fede sia la limitazione delle esigenze tecnico produttive al biennio precedente l’apertura della procedura di mobilità sia il riferimento alle bolle di lavoro. Si duole, quindi, della omessa motivazione delle ragioni della ritenuta contrarietà a correttezza e buona fede della condotta datoriale. Assume la conformità a normative di settore ed ad indicazioni giurisprudenziali del criterio di limitazione della verifica al biennio precedente la instaurazione della procedura.

6. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto implicitamente violati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Assume che le ragioni di doglianza risiedono nel fatto che il giudice del reclamo non ha correttamente interpretato nè l’accordo sindacale del 9 dicembre 2014, nè il contenuto della comunicazione finale.

7. Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio censurando la sentenza impugnata per avere, in sintesi, travisato il significato delle proprie difese che non risultavano intese, come ritenuto dal giudice del reclamo, all’introduzione di altri “criteri” di valutazione delle esigenze tecnico produttive ma, semplicemente, destinate a provare, a dimostrazione della propria buona fede, di avere usato per il calcolo del punteggio dati obiettivi e non modificabili quali le bolle di lavoro. In questa prospettiva lamenta la omessa valutazione del documento n. 56 e rimarca che la errata interpretazione delle difese formulate da esso Termotecnica si risolveva nel vizio di omesso esame di un punto decisivo.

8. Con l’ottavo motivo, svolto in subordine, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7, censurando la sentenza impugnata per avere applicato la tutela reintegratoria pur avendo riscontrato un vizio procedimentale e, quindi formale.

9. Con la formale deduzione di un nono motivo parte ricorrente non svolge specifiche censure alla sentenza impugnata ma si limita reiterare i motivi di reclamo e le difese formulate ritenute assorbite dalla Corte di merito.

10. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

10.1. Si premette che secondo quanto si evince dalla relativa illustrazione il primo motivo di ricorso, pur formalmente ricondotto al mezzo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, risulta in termini chiari ed univoci inteso alla denunzia dell’error in procedendo del giudice di merito, di talchè, sotto questo profilo, risulta infondata la eccezione di inammissibilità formulata dalla parte controricorrente ancorata alla impropria deduzione del vizio di violazione di legge in presenza di censure intese a contestare il difetto di attività della Corte di merito (v. Cass. n. 4289 del 2018, Cass. Sez. Un. 17931 del 2013).

10.2. Il motivo in esame risulta, comunque, inammissibile in quanto privo di specificità. Dallo storico di lite della sentenza impugnata risulta che il D.S. aveva dedotto la illegittimità del licenziamento “per violazione dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1” e nello specifico, per violazione del criterio di scelta prioritario della volontaria adesione alla mobilità, per violazione dei criteri legali di scelta, in via subordinata per violazione della procedura di cui all’art. 4, comma 9 in quanto la comunicazione prevista da tale norma, inviata dalla datrice di lavoro non conteneva la indicazione delle modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori licenziati (v. sentenza, pag. 6, ultimo cpv. con continuazione alla pag. 7), che con il quinto motivo di reclamo aveva ribadito la violazione dei criteri legali di scelta (v. sentenza, pag. 12, ultimo cpv.) e dedotto, tra l’altro, il mancato inserimento nella tabella dei punteggi delle mansioni svolte al reparto generatori e assemblaggio ventilatori dove il ricorrente principalmente lavorava nonchè la delimitazione arbitraria dell’ambito temporale di considerazione della mansioni (v. sentenza, pag. 12, ultimo cpv. con continuazione alla pag. 13). La pronunzia resa dal giudice di appello risulta quindi coerente con i motivi di reclamo articolati dal lavoratore secondo quanto riferito in sentenza. Tanto premesso, al fine della valida censura della decisione per vizio di ultrapetizione, si rendeva necessaria la trascrizione delle allegazioni in fatto e delle deduzioni in diritto articolate con l’originario ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 47, nonchè la puntuale esposizione dello sviluppo del contraddittorio sul punto nel corso del giudizio di merito, onde consentire la verifica, sulla base del solo ricorso per cassazione, della corretta individuazione del thema decidendum da parte del giudice del reclamo anche in relazione a possibili violazioni del divieto di novum di cui all’art. 437 c.p.c.. Tale onere non è stato assolto dalla odierna ricorrente risultando a tal fine insufficiente la sola trascrizione delle conclusioni dell’originario ricorso nonchè di quelle spiegate nel giudizio di opposizione e nel successivo giudizio di reclamo, intrinsecamente inidonee a dare contezza delle ragioni sulla cui base era invocata la nullità del recesso datoriale.

10.3. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, ove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. n. 15367 del 2014 1n. 21226 del 2010, n. 6361 del 2007).

11. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non conforme alla attuale configurazione del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

11.1. Come chiarito da Cass., Sez. Un. 8053 del 2014 e per quel che qui rileva, l’omesso esame che può essere denunziato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria). Ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche l’omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, ancorchè – in astratta ipotesi – in modo errato o poco convincente, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti. A sua volta deve trattarsi di un fatto (processualmente) esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti: tale allegazione può risultare già soltanto dal testo della sentenza impugnata (e allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale). Sempre le S.U. hanno precisato gli oneri di allegazione e produzione a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: il ricorso deve indicare chiaramente non solo il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, ma anche il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza.

11.2. In dissonanza con tali indicazioni parte ricorrente prospetta l’omesso esame non rispetto ad un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica ma come omesso rilievo della circostanza che in sede di opposizione il lavoratore aveva introdotto un tema di indagine completamente nuovo diverso da quello in precedenza svolto (v. ricorso, pag. 13, secondo cpv.), vizio che rifluisce nell’error in procedendo già denunziato con il primo motivo e ritenuto inammissibile.

12. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza delle censure sviluppate con le ragioni che sorreggono la decisione. La sentenza impugnata non contiene, infatti, alcuna affermazione in contrasto con il principio del rispetto del contraddittorio ed in particolare non nega affatto, una volta riconosciuta la giuridica possibilità in sede di opposizione di introdurre nuovi profili oggettivi e soggettivi di illegittimità del licenziamento non prospettati nella fase sommaria, la possibilità di replica della Termotecnica Pericoli.

13. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

13.1. Per il profilo con il quale viene denunziato il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata per avere questa, in sintesi, affermato che il criterio delle esigenze tecnico produttive non era stata concordate in sede sindacale, investendo il contenuto dell’accordo sindacale, si rinvia alle considerazioni espresse in sede di esame del primo motivo in tema di necessità di trascrizione degli atti pertinenti indispensabile al fine di consentire al giudice di merito l’esame diretto degli atti processuali, onere non assolto dall’odierno ricorrente.

13.2. Per il profilo con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, in tema di requisiti della comunicazione prevista da tale norma, la inammissibilità della denuncia di violazione di legge scaturisce dal fatto che essa non verte sul significato e sulla portata applicativa della disposizione richiamata ma sulla concreta valutazione della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9. Non si configura, pertanto, la denunziata violazione di norme di legge, per insussistenza dei requisiti suoi propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, o di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa; parte ricorrente, non specifica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2012, Cass. n. 24756 del 2007, Cass. n. 12984 del 2006) ma incentra le proprie censure sulla valutazione di completezza della comunicazione in oggetto, valutazione riservata al giudice di merito.

13.3. In ordine, poi, alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. trova applicazione il condivisibile orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, (Cass. n. 27000 del 2016) questioni neppure astrattamente prospettate dall’odierna parte ricorrente.

14. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di pertinenza con le ragioni che sorreggono la decisione le quali non concernono la correttezza e congruità intrinseca del criterio delle esigenze tecnico produttive con verifica limitata al biennio antecedente la procedura di licenziamento collettivo ma hanno riguardo al fatto che la scelta datoriale non era stata concordata in sede sindacale e neppure esplicitata nella comunicazione finale pregiudicando il controllo della correttezza procedurale del licenziamento collettivo.

15. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per le medesime considerazioni espresse in relazione al quarto motivo in tema di non conformità delle critiche alla sentenza impugnata al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 denunziato. Anche in relazione al motivo in esame, infatti, parte ricorrente non deduce la erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta, questione implicante necessariamente un problema interpretativo della stessa, ma si duole della errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, questione che è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, vizio non prospettato dalla società ricorrente.

16. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile incorrendo nello stesso errore evidenziato nel respingere il secondo motivo, di configurare il fatto del quale si denunzia omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non in un fatto storico fenomenico come proprio della denunzia di vizio di motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014 cit.) ma nelle difese articolate da essa società delle quali si denunzia la errata interpretazione mediante attribuzione alle stesse di un significato non corrispondente a quello reale. In questa prospettiva, la formale denunzia di omesso esame riferita alle bolle di lavorazioni risulta superata dal tenore delle critiche articolate (v. in particolare, ricorso, pag. 21, quarto e quinto cpv.) dovendo ulteriormente evidenziarsi che, comunque, la sentenza impugnata ha espressamente preso in considerazione la questione delle bolle di lavorazione e della rappresentatività delle stesse delle mansioni espletate al fine dei punteggi da assegnare ai singoli lavoratori.

17. E’ infondato l’ottavo motivo di ricorso posto che, a differenza di quanto assume la odierna ricorrente, l’annullamento del licenziamento non è stato determinato dal riscontro di una violazione meramente formale della procedura di licenziamento collettivo ma dall’accertamento relativo alla violazione dei criteri di scelta previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1.

17.1. Il giudice del reclamo ha, infatti, rilevato che l’azienda aveva deciso di delimitare unilateralmente l’applicazione del criterio delle esigenze tecnico produttive agli anni 2013 e 2014 e di fondarsi per l’individuazione delle lavorazioni svolte nel biennio in questione, sulle indicazioni delle bolle emesse, bolle che per sua stessa ammissione non registravano i lavori in squadra ovvero proprio quei lavori svolti principalmente dal D.S.; per ovviare a tale modus procedendi la società aveva poi attribuito al D.S. punteggi aggiuntivi relativi a tre lavorazioni senza ulteriori specificazioni. Ha, quindi, evidenziato la mancata trasparenza in relazione a tali scelte e ciò nonostante le determinanti ricadute connesse alla arbitraria limitazione della verifica al biennio 2013/2014 e all’individuazione delle lavorazioni sulla base delle bolle.

17.2. Dalle motivazione della decisione si evince, quindi, che l’annullamento del licenziamento è stato dalla Corte di merito collegato alle non corrette e sostanzialmente arbitrarie applicazioni del criterio legale delle esigenze tecnico produttive ed organizzative e, quindi, non solo alla mera incompletezza della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, ma per l’ipotesi, ritenuta integrata, di violazione sostanziale dei criteri di scelta.

17.3. L’applicazione della tutela reintegratoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 comma 4, nel testo novellato dalla L. n. 92 del 2012, è coerente con tale accertamento secondo quanto già ritenuto da questa Corte la quale ha chiarito che in tema di licenziamenti collettivi, quando la comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, carente sotto il profilo formale delle indicazioni relative alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, si sia risolta nell’accertata illegittima applicazione di tali criteri vi è annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità ai sensi dell’art. 18, comma 4, st.lav. come risultante dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42. (Cass. n. 19010 del 2018, Cass. n. 2587 del 2018, Cass. n. 19320 del 2016, Cass. n. 12095 del 2016).

18. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.

19. Sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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