Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27501 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27501 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 1595-2012 proposto da:
FRANCO FRANCESCO FRNFNC53P09E456V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo
studio dell’avvocato FERRI GIANCARLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARUSO GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
IACOBELLI ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CRATI 20, presso lo studio legale tributario del dott. LUCA
CENTRA, rappresentata e difesa dall’avvocato CENTRA
VINCENZO ANTONELLO, giusta procura speciale alle liti in calce
al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 10/12/2013

avverso la sentenza n. 82/2011 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO del 10.5.2011, depositata l’1 /06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;

che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che si riporta alla relazione scritta.

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del
ricorso ha depositato la seguente relazione.

“Osserva in fatto
Con sentenza del 14/6/2006 il Tribunale di Larino rigettava la
domanda di Antonietta Iacobelli, diretta ad ottenere la declaratoria di
illegittimità dell’operato di Franco Francesco il quale aveva eliminato e
interrato un canale di scolo delle acque, collocato nella proprietà del
Franco, ma destinato a raccogliere e convogliare le acque piovane per
evitare che le stesse si disperdessero nel terreno del Franco e da questo
nel terreno a valle, di proprietà dell’attrice danneggiando le colture;
con la stessa domanda l’attrice aveva chiesto anche il rimborso delle
spese dalla stessa sostenute per il ripristino del canale.
Il Franco aveva sostenuto che il canale, come ripristinato dall’attrice,
aveva creato danni e che le Ferrovie dello Stato gli avevano intimato il
ripristino della situazione originaria irrogandogli un’ammenda.
Il Tribunale rilevava che il canale era stato realizzato sulla base di un
accordo verbale dei danti causa dell’attrice e del convenuto e pertanto,
non essendo stata costituita una servitù, l’accordo non era opponibile
Francesco Franco; il giudice di prime cure aggiungeva che non era
Ric. 2012 n. 01595 sez. M2 – ud. 23-10-2013
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udito per la controricorrente l’Avvocato Vincenzo Antonello Centra

applicabile la tutela prevista dagli artt. 913 e 915 c.c. che mirano solo a
garantire il normale deflusso delle acque e non tutelano la posizione d
vantaggio acquisita per effetto di opere che hanno alterato il naturale
deflusso.
La Corte di Appello di Campobasso accoglieva il terzo motivo di

– che la disciplina degli artt. 915, 916 e 917 c.c., invocata dall’appellante
a propria tutela, prevede la riparazione di sponde e argini che servono
a contenere le acque e concerne sia i corsi naturali, sia i corsi artificiali
data la mancanza di qualsiasi specificazione che ne giustifichi la diversa
regolamentazione e ciò in conformità alla ratto delle disposizioni intese
a imporre la manutenzione delle sponde e degli argini per evitare che
le acque defluenti nei canali tracimino;
– che il Franco aveva volontariamente eliminato il canale di scolo
esistente da epoca remota sul suo fondo, così modificando il deflusso
delle acque in danno del fondo della Iacobelli che, ai sensi dell’art. 917
comma 2 c.c., aveva diritto al ripristino a spese del convenuto.
Franco Francesco ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo e
ha resistito controricorso Iacobelli Antonietta.

Osserva in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 913, 914, 915 e 916 c.c. e l’omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione.
Il ricorrente sostiene che la disciplina di cui ai richiamati articoli
sarebbe inapplicabile alla fattispecie trattandosi di disciplina diretta a
regolare il naturale deflusso delle acque sui fondi e non a tutelare il
proprietario che tragga vantaggio dalla realizzazione di opere che
abbiano modificato il naturale defluire delle acque.
2. Il motivo è manifestamente infondato.
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appello della Iacobelli rilevando:

Va preliminarmente rilevato che il precedente (Cass. 9/12/1995 n.
12635) richiamato dal ricorrente a sostegno della sua tesi non è, invece,
conferente.
Con il richiamato precedente era stata decisa una causa di risarcimento
danni provocata dall’invasione di acque a causa dello straripamento di

addebitato di non avere adempiuto l’obbligo di manutenzione del
tratto di conduttura tombinato; il convenuto nel ricorso sosteneva che
erroneamente il giudice d’appello aveva ritenuto inapplicabili,
trattandosi di “alveo coperto e tombinato”, le norme di cui agli artt.
910, 913, 915 – 916 cod. civ., e quindi aveva errato nell’escludere ogni
onere e potere dell’attore di farsi autorizzare dall’A.G. per accedere nel
fondo del vicino e rimuovere gli ingombri formatisi nell’alveo del
colatore.
Questa Corte aveva affermato che “La normativa di cui alla se.zione IX del
capo II della proprietà, e, in particolare, gli articoli di cui si denuqia la violckione,
riguardano esclusivamente le acque scorrenti “naturalmente”, senza – cioè – che il
loro deflusso sia stato corretto, modificato o alterato ad opera dell’uomo, nonché
argini o sponde che devono essere conservati o ricostruiti, o ingombri rimossi, in
rela.zione ad acque defluenti naturalmente (a cielo aperto).
Tali norme non possono perciò trovare applicckione, come ha correttamente rilevato
il giudice d’appello, quando, come nella specie, si tratti di acque canalk.zate in
strutture di cemento coperte e tombinate.
In tale ipotesi, non essendo consentito al proprietario de/fondo infèriore a quello in
cui tale canalk.zg.zione sia stata effettuata, di accedere in quest’ultimo per
controllare periodicamente le condkioni di manuten.zione del fosso e rimuovere i
possibili ingombri al regolare deflusso delle acque verso il proprio fondo, gli obblighi
di vigilanza e controllo sulla regolarità di tale deflusso non POSS0110 che gravare sul
proprietario de/fondo superiore, in relckione alla sua qualità di custode di ogni
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un fontanile coperto e tombinato dal convenuto al quale era

opera e manufatto in esso compresa, o su di esso insistente, suscettibile, per la sua
intrinseca natura, o perché siano in essa insorti agenti dannosi, pur se provocati da
elementi o fattori provenienti dall’esterno, di cagionare ad altri danno.”
In altri termini, questa Corte aveva attribuito l’intera responsabilità del
fatto dannoso al proprietario del fondo soprastante perché non aveva

conduttore interrate e aveva escluso qualsiasi obbligo di intervento (in
particolare l’onere di farsi autorizzare dall’A.G. per accedere nel fondo
del vicino e rimuovere gli ingombri formatisi nell’alveo del colatore)
carico del proprietario del fondo invaso dalla acque.
La ratio decidendi è stata pertanto del tutto diversa e, anzi, opposta
rispetto a quella che le viene attribuita nel presente ricorso, perché è
stato ritenuto che l’onere del proprietario del fondo sottostante di
accedere al fondo altrui per rimuovere gli ingombri non sussiste “non
essendo consentito al proprietario del fondo inferiore di accedere in quest’ultimo per
controllare periodicamente le condkioni di manutenzione del fosso e rimuovere i
possibili ingombri al regolare deflusso delle acque verso il proprio fondo, gli obblighi
di vigilan.za e controllo sulla regolarità di tale deflusso gravano sul proprietario del
fondo superiore”.
Considerato che l’odierno ricorrente ha volontariamente interrato un
canale a cielo aperto alterando, in danno del proprietario sottostante, il
regolato deflusso delle acque, correttamente è stato applicato dal
giudice di appello l’art. 917 comma 2 c.c., secondo il quale

“se la

distrikione degli argini deriva da colpa di alcuno dei proprietari le spese di
conserva.zione„ costruzione e ripara.zione gravano esclusivamente su di lui, salvo in
ogni caso il risarcimento del danno”; l’interpretazione è inoltre coerente con
la ratio delle disposizioni in esame (artt. 913 -917 c.c.) che è quella di
impedire che le acque defluenti per qualunque motivo e in qualunque
momento nei canali e nei fossi di un fondo tracimino per il cattivo
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curato, tale essendo il suo esclusivo obbligo, la manutenzione delle

stato di manutenzione delle sponde e degli argini che devono invece
ben conservati e non devono essere distrutti (cfr. Cass. 15/6/1981 n.
3882 e Cass. 4/4/1987 n. 3264, entrambe in massima).
La sentenza appellata è, infine, conforme ai i principi anche da ultimo
affermati da questa Corte (Cass. 3/6/2008 n. 14664) secondo i quali

proprietario del fondo tenuto alla riparazioni, nel caso in cui l’altera ione dello
stato dei luoghi non sia stata realivata da lui o da altri del cui operato egli sia
responsabile, è tenuto a provvedere direttamente alla rimozione degli ingombri o alla
rzparaione degli argini che impediscano detto regolare deflusso, e, nel caso in cui
non vi provveda sollecitamente, deve consentire ai proprietari interessati di accedere
al suo fondo per curare gli opportuni interventi, con l’obbligo di contribuire alle
relative spese, in caso di vantaggio, da tali opere, per il fondo di sua proprietà. 1\Tel
caso in cui, invece, la distruione degli argini o l’impedimento al deflusso della
acque sia dovuto all’opera di alcuno dei proprietari, le spese di riattamento
dovranno essere sopportate solo da costui ed egli sarà anche tenuto al risarcimento
del danni, secondo gli ordinari principi della responsabilità per atto illecito, che non
possono prescindere dall’elemento soggettivo del dolo – o della colpa, che deve sempre
necessariamente caratterire la condotta, commi Diva od omissiva, del soggetto
chiamato a risponderne.
3. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere
dichiarato manifestamente infondato.”
***
Rilevato che il ricorrente ha depositato memoria ribadendo di essersi
limitato a ricostituire la conformazione naturale che aveva il terreno
prima che il suo dante causa costruisse il canale di scolo e a tanto si era
determinato perché il canale, a suo dire, si era reso pericoloso per la
sovrastante rete ferroviaria.
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nel deflusso delle acque, naturale o regolato mediante l’opera dell’uomo, il

Considerato che le argomentazioni non appaiono rilevanti rispetto alle
ragioni di diritto evidenziate dapprima dalla Corte di Appello e poi
nella suddetta relazione; in particolare, occorre ribadire che l’art. 917 c .c
non distingue tra argini naturali o costruiti dall’uomo e che, realizzato
l’argine tutti i proprietari ai quali torna utile sono tenuti a contribuire

conservazione o la distruzione sia addebitabile ad uno di essi in tal
caso tenuto a sopportare integralmente il costo del ripristino;
l’eventuale necessità di modifica dell’argine in relazione ad esigenze
espresse dall’Ente ferrovia adombrata nella memoria, esula dal motivo
di ricorso e attiene, semmai, alla necessità di modificare il canale di
convogliamento delle acque e alla ripartizione dei relativi costi.
Considerato che, in conclusione, il collegio condivide e fà proprie le
argomentazioni e la proposta del relatore,
Considerato che le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate
come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente,
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna Franco Francesco
a pagare a Tacobelli Antonietta le spese di questo giudizio di cassazione
che liquida in euro 2.300,00 per compensi oltre euro 200,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma il 23 OttobTe-rTgla camera di consiglio della
sesta sezione civile.

alla spese per la loro conservazione, salvo che la mancata

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