Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27501 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27501
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 638-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
nonchè contro
– intimati –
Nonchè da:
FATTORIA LA VIALLA DI G.A.E.B.L.F. SOCIETA’
AGRICOLA SEMPL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.PISANELLI
4, presso lo studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PUGI GIUSEPPE;
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 952/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 12/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/10/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
Fatto
PREMESSO
Che:
1. l’Agenzia delle Entrate e la società agricola semplice Fattoria La Vialla di G.A.e.B.L.F. ricorrevano, rispettivamente in via principale e in via incidentale, per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Toscana, n. 952 in data 12 maggio 2015, con la quale era stata ridotta ma non eliminata come preteso dalla società predetta, la sanzione a quest’ultima applicata dall’ufficio per violazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 17 e 25, con riguardo ai limiti annuali di avvalimento di un credoto di imposta;
2.con atto in data 27 settembre 2017, la contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, e depositava copia del modello di istanza di definizione delle liti pendenti, unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, e, con atto in data 27 febbraio 2020, evidenziando non essere dovuta alcuna somma trattandosi unicamente di sanzioni collegate al tributo, chiedeva dichiarasi estinti il processo;
3. nessun diniego della definizione operata risulta essere intervenuto, a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, nel termine del 31 luglio 2018, nè alcuna istanza di trattazione risulta presentata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine del 31 dicembre 2018 (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10);
4. ne consegue che il processo deve essere dichiarato estinto (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18107 del 05/07/2019);
5. le spese restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020