Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27500 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27500 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 27798-2011 proposto da:
COLOSIMO PALMERINO CLLNLF71P24D086X, elettivamente
domiciliato in RONL‘, VIA C. BECCARIA 88, presso lo studio
dell’avvocato CALLEA ANDREA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANGELO FRANCESCO CALLEA, giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
COLOSIMO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FALERIA 17, presso lo studio dell’avvocato PIAZZA MANFREDO,
che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 10/12/2013

avverso la sentenza n. 244/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO dell’11.2.2011, depositata il 07/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;

delega avv. Mandredo Piazza) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del
ricorso ha depositato la seguente relazione.

“Osserva in fatto
1. Con citazione del 15/12/1998 Colosimo Paolo proponeva
opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da Colosimo
Palmerino per l’importo di lire 15.400.000 a titolo di compenso per
lavori effettuati presso il fabbricato dell’ingiunto.
L’opponente contestava il credito e, per quanto qui ancora interessa,
proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno,
quantificato in lire 30.000.000, asseritamente provocato dalla cattiva
esecuzione di lavori appaltati a Colosimo Paolo nel Novembre 1995 di
adeguamento del fabbricato alla normativa antisismica, incidenti sulla

stabilità dell’edificio..
2. Con sentenza del 16/6/2004 il Tribunale di Cosenza rigettava
l’opposizione a decreto ingiuntivo che confermava; dichiarava
inammissibile la riconvenzionale per il risarcimento dei danni.
3. Con sentenza del 7/3/2011 la Corte di Appello di Catanzaro,
decidendo sull’appello proposto da Colosimo Paolo al quale aveva
resistito Colosimo Palmerino, confermava la sentenza di primo grado
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udito per il controricorrente l’Avvocato Giancarlo Ventrella (per

quanto alla debenza delle somme dovute l’esecuzione dei lavori di cui
al decreto ingiuntivo, ma accoglieva la domanda riconvenzionale di
risarcimento danni con riferimento ai lavori di adeguamento del
fabbricato alla normativa antisismica, oggetto di un appalto del
Novembre 1995, anteriore all’appalto del 30/3/1998 avente ad

pagamento era stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo.
La Corte di merito rilevava:
– che i lavori appaltati nel 1995 per l’adeguamento alla normativa
antisismica, erano difformi, secondo quanto constatato dal CTU,
rispetto alle prescrizioni contrattuali della normativa antisismica
perché:
a) nessuna delle aperture era stata dotata della prescritta architrave in
cemento armato;
b) nei due muri portanti erano stati messi in opera blocchetti in
calcestruzzo forato e mattoni in laterizio forato, contrariamente alle
prescrizioni che prevedevano l’utilizzo di mattoni pieni;
c) anche per le mazzette delle apertura interne ed esterne erano stati
utilizzati blocchetti di calcestruzzo semipieni in difformità delle
prescrizioni contrattuali e della normativa antisismica;
d) erano state addirittura eliminate, senza sostituzione, le catene che
tenevano imbrigliati i muti maestri, che pure costituivano efficace
dispositivo antisismico, in palese violazione della prescrizione
contrattuale.
– che erano stati eliminati dei muri trasversali portanti e le consistenti
lesioni dal muro sottostante la finestra del piano terra erano da mettere
in relazione con tale eliminazione;
– che i lavori constatati dal CTU non potevano ritenersi diversi rispetto
a quelli eseguiti dall’appaltatore o medio tempore modificati, tenuto
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oggetto l’esecuzione di intonaci e di piccoli lavori di finitura, per il cui

conto della loro caratteristica di lavori strutturali, quanto ai muri
portanti, agli architravi, all’omesso ripristino delle catene;
– che i vizi e difetti denunciati e accertati erano da qualificarsi come
gravi difetti ex art. 1669 c.c. e incidenti sulla stabilità dell’edificio
tenuto conto dell’elevato rischio sismico della zona e della violazione

dipendenti dall’errata esecuzione dei muri portanti del piano
seminterrato;
– che i lavori erano stati ultimati nel Giugno 1998 e pertanto non si
erano verificate decadenze perché i vizi erano stati denunciati con
l’opposizione a decreto ingiuntivo del 15/12/1998;
– che il costo delle opere necessarie per adeguare il fabbricato alle
prescrizioni contrattuali e antisismiche era valutabile, sulla base delle
indicazioni del CTU in curo 41.000,00, ma la domanda risarcitoria era
stata limitata all’importo corrispondente alla competenza del Pretore e
pertanto non poteva essere liquidata una somma superiore a lire
50.000.000, pari a euro 25.809, 65, oltre rivalutazione dalla data della
domanda fino alla data della sentenza, oltre interessi compensativi al
tasso legale dalla data della domanda alla data della sentenza, oltre
interessi moratori dalla data della sentenza.

Osserva in diritto
4. Colosimo Paolo ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso Colosimo Palmerino.
4.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. e il vizio di motivazione.
Il ricorrente sostiene che la Corte di merito, dopo avere fatto
riferimento alle prescrizioni contrattuali, avrebbe invece ritenuto
sussistere la responsabilità a titolo diverso e precisamente a titolo di
responsabilità extracontrattuale disciplinata dall’art. 1669 c.c.
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della normativa antisismica, nonché dei fenomeni di dissesto

4.1.1 Il motivo è manifestamente infondato.
Dalla semplice lettura della motivazione della sentenza si evince che la
Corte di merito ha ritenuto sussistenti contemporaneamente sia la
responsabilità contrattuale, sia la responsabilità extracontrattuale di cui
all’art. 1669 c.c.

due garanzie è conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del
committente sottesa all’art. 1669 ed è immune da censura in quanto
conforme ai principi già affermati da questa Corte secondo i quali non
sussiste incompatibilità tra le norme di cui agli artt. 1667 e 1669 cod.
civ., nel senso che il committente di un immobile che presenti “gravi
difetti” ben può invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno
(contemplato soltanto dall’art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall’art.
1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del
contratto) con riguardo ai vizi di cui all’art. 1667 c.c.; infatti, quanto a
struttura – diversamente da ciò che riguarda la diversa natura giuridica
della responsabilità rispettivamente disciplinata dalle anzidette norme
(l’art. 1669, quella extracontrattuale; l’art. 1667, quella contrattuale) – le
relative fattispecie si configurano l’una (l’art. 1669) come sottospecie
dell’altra (art. 1667), perché i “gravi difetti” dell’opera si traducono
inevitabilmente in “vizi” della medesima, sicché la presenza di elementi
costitutivi della prima implica necessariamente la presenza di quelli
della seconda, con la conseguenza – non smentita dal alcun dato
testuale, logico e sistematico – che la norma generale continua ad
applicarsi anche in presenza dei presupposti di operatività della norma
speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie (Cass.
15/2/2011 n. 3702).
4.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. e il vizio di motivazione e
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Sotto questo profilo la sentenza, che presuppone la concorrenza delle

sostiene che il giudice di appello con motivazione insufficiente e
illogica ha negato che i lavori constatati dal C.T.U. potessero essere
diversi da quelli realizzati dall’appellato o che fossero intervenute
manomissioni dell’opera medio tempore, pur essendo trascorsi 12 anni
dall’esecuzione dei lavori alla data dell’accertamento del consulente.

che alcuni lavori erano stati eseguiti con l’accordo della committenza,
senza indicare gli elementi di prova che sarebbero stati sottoposti
all’esame dei giudici del merito.
In ogni caso, non viene specificata la rilevanza delle affermazioni in
fatto e non viene attinta la decisiva motivazione della Corte di Appello
secondo la quale i lavori constatati dal CTU non potevano ritenersi
diversi rispetto a quelli eseguiti dall’appaltatore o medio tempore
modificati, tenuto conto della loro caratteristica di lavori strutturali,
quanto ai muri portanti, agli architravi, all’omesso ripristino delle
catene che tenevano imbrigliati i muri maestri.
4.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. e il vizio di motivazione e
sostiene che non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 1669 c.c. in
quanto, a suo dire, il presupposto di applicazione della norma sarebbe
rappresentato dalla costruzione di un edificio o di altra cosa immobile,
mentre, non avrebbe potuto trovare applicazione al caso di specie nel
quale erano state realizzate opere di semplice ristrutturazione edilizia di
un precedente fabbricato; la Corte di merito avrebbe arbitrariamente
esteso l’ambito di applicazione della norma includendo nella nozione
di cose immobili anche singoli elementi del manufatto.
4.3.1 II motivo è manifestamente infondato e in contrasto con il
consolidato orientamento di questa Corte al quale si ritiene di dare
continuità.
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4.2.1 II motivo è inammissibile per la sua assoluta genericità: si assume

Infatti la giurisprudenza di legittimità ormai da molti anni ha superato
la tesi dell’equiparabilità alla “rovina” o “pencolo di rovina” dei “gravi
difetti” di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art.
1669 c.c., per approdare alla diversa tesi secondo cui quei difetti non si
identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e

alterazione che, pur riguardando direttamente solo una parte
dell’opera, incida sulla struttura e funzionalità globale, menomando in
modo apprezzabile il godimento dell’opera medesima (cfr., fra le molte
altre Cass. 19868/2009, 21351/2005, 13106/1995, 10218/1994).
E’ pur vero che questa Corte ha avuto occasione di affermare (Cass.
20/11/2007 n. 24143) che la responsabilità dell’appaltatore ex art.
1669 cod. civ. trova applicazione quando siano riscontrabili vizi
riguardanti la costruzione dell’edificio stesso o di una parte di esso, ma
non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un
edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se
destinate per loro natura a lunga durata, tuttavia nel caso allora
esaminato la responsabilità ex art. 1669 c.c. era stata esclusa dalla
Corte perché l’opera riguardava un mero rifacimento della
impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo condominiale di
un edificio preesistente.
Invece la responsabilità ex art. 1669 c.c., in questo caso, è stata
accertata con riferimento a lavori di integrale rifacimento del tetto (v.
pag. 6 della sentenza) e a lavori concernenti l’intera costruzione e i suoi
elementi strutturali; la costruzione doveva essere posta in condizione
di resistere al rischio sismico e, invece, era stata addirittura indebolita
con l’eliminazione delle catene che tenevano imbrigliati i muri maestri.
Il motivo, nella sostanza si risolve in una inammissibile e comunque
infondata (per le ragioni sovra indicate) censura della motivazione che
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conservazione dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi

ha, invece, correttamente incluso l’opera appaltata nell’ambito di
applicazione dell’art. 1669 c.c. che comprende nel concetto di
costruzione anche quello di ricostruzione sia essa integrale o limitata
agli elementi strutturali indispensabili per la stabilità e la sicurezza
dell’edificio.

prescrizioni dettate per la progettazione e l’esecuzione delle
costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui
l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente ai sensi
dell’art. 1669 cod. civ., incidendo esse sulla sostanza e stabilità degli
edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga
durata (Cass. 4/6/2008 n. 14812).
4. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere
dichiarato manifestamente infondato.”
Rilevato che il ricorrente non ha depositato osservazioni in merito alla
relazione e considerato che il collegio condivide e fà proprie le
argomentazioni e la proposta del relatore e, di conseguenza, il ricorso
deve essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese di questo
giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna Colosimo
Palmerino a pagare a Colosimo Paolo le spese di questo giudizio di
cassazione che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre euro 200,00
per esborsi.
.2.0A1

Così deciso in Roma il 23 °noli-i-én-1E11a camera di consiglio della
sesta sezione civile.

Occorre dunque riaffermare il principio che le violazioni delle

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