Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2750 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29900-2017 proposto da:

VILLA EDEN DI C.D. & C. SNC, in persona del socio

amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO

ZUCCONI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE ZAVARONI,

PIERCARLO CASTAGNETTI;

– ricorrente –

contro

TOSI SALVATORE & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1052/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Villa Eden di C.D. & C. s.n.c. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Genova ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del tribunale di La Spezia che, a propria volta, aveva rigettato le domande restitutorie e risarcitorie da lei avanzate nei confronti della società Tosi Salvatore & C. s.n.c. deducendo l’inadempimento di quest’ultima alle obbligazioni sulla stessa gravanti quale appaltatrice di opere edili che essa società Villa Eden le aveva affidato.

Il ricorso per cassazione si articola in quattro motivi.

L’intimata società Tosi Salvatore & C. s.n.c. non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

La causa è stata decisa nell’adunanza di camera di consiglio del 7 novembre 2018, per la quale non sono state depositate memorie.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza per contrasto assoluto e inconciliabile tra la motivazione – nella quale, riconoscendo la parziale fondatezza del gravame, si accerta il diritto dell’odierna ricorrente al risarcimento del danno, quantificato in complessivi Euro 306,82, consistente nei costi di rimozione dei detriti di cantiere lasciati dall’impresa – e il dispositivo, nel quale viene interamente rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado, che a propria volta aveva totalmente respinto la domanda della società Villa Eden.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia nuovamente la nullità della sentenza per l’incongruenza della condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite rispetto al parziale accoglimento dell’appello contenuto, come sopra evidenziato, nel corpo della motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la quantificazione delle spese processuali nella somma di Euro 22.917,00 (oltre oneri di legge), affermando che la somma liquidata dalla corte genovese eccede sia il massimo previsto nello scaglione riferibile al valore della causa – che era stato dichiarato compreso tra Euro 5.200,00 e Euro 25.900,00 – sia la somma richiesta da controparte con la nota spese, configurandosi in relazione a quest’ultimo profilo anche l’ulteriore vizio di ultrapetizione.

Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso ci si duole dell’omesso esame di fatti decisivi, ossia il fatto che in motivazione, alle pagg. 5 e 9, si fosse riconosciuto l’appello come parzialmente fondato – fatto che avrebbe dovuto impedire il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese – ed il fatto che in atti (pagina 4, ultimo capoverso, dell’atto di citazione davanti il tribunale e pagina 9, ultimo capoverso, dell’atto di appello) l’odierna ricorrente aveva dichiarato che il valore della causa era compreso tra Euro 5.200,00 e Euro 25.900,00.

Il primo mezzo di ricorso appare fondato, con assorbimento degli altri, perchè la sentenza incorre nel vizio di insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo là dove, in motivazione, accerta e liquida un danno cagionato dalla società Tosi alla società Villa Eden (pari al costo della rimozione dei detriti lasciati nell’area di cantiere dalla società Tosi e del cui smaltimento la società Villa Eden si è dovuta far carico, cfr. ultimo cpv di pag. 9 della sentenza) e, in dispositivo, rigetta interamente l’appello della società Villa Eden avverso la sentenza di primo grado che aveva disatteso tutte le domande da quest’ultima proposte, compresa quella per il risarcimento del suddetto danno.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte d’appello di Genova, altra sezione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla corte d’appello di Genova, altra sezione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA