Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2750 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1305/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/01/2007 r.g.n. 411/06;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 6599 del 2005 la Corte Suprema di Cassazione annullava la sentenza della Corte di appello di Milano n. 285 del 2002 che, confermando quella resa dal Tribunale di Milano l’8.3.2001, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente A.M., quadro di (OMISSIS) livello, all’inquadramento nell’Area Quadri di (OMISSIS) livello, per avere lo stesso svolto le relative mansioni per piu’ di tre mesi (tempo ritenuto idoneo all’acquisto della superiore qualifica, in considerazione dell’inapplicabilita’ del maggior termine semestrale previsto dall’art. 38, comma 7 del CCNL 26.11.1994). La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 13.12.2006 – 25.1.2007, pronunciando in sede di rinvio, confermava le precedenti decisioni di merito, osservando che, per essere la categoria quadri unitaria, la deroga, dettata dall’art. 38 comma 7, al principio di acquisizione della qualifica superiore per effetto dell’esercizio di fatto delle relative mansioni per piu’ di tre mesi, era riferibile solo al passaggio dall’area operativa ad una delle due aree quadri, e non poteva riguardare, invece, il passaggio all’interno della stessa categoria professionale. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso le Poste Italiane spa con un unico motivo. Non ha svolto attivita’ difensiva A.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo la societa’ ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 C.P.C., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e della L. n. 190 del 1985, art. 6 con riferimento all’art. 38, comma 7 del CCNL 26.11.1994, degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione agli artt. 40, 41, 44 e 45 del CCNL 26.11.1994, nonche’ vizio di motivazione ed, al riguardo, osserva che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, l’art 38, comma 7 del CCNL citato deve essere interpretato nel senso che il richiamo alla categoria dei quadri va riferito anche alle promozioni interne alla categoria stessa. Il motivo e’ fondato.

Con la sentenza n. 6599 del 2005 questa Corte aveva affermato il principio di diritto , cui il giudice di rinvio doveva attenersi, secondo cui la L. n. 190 del 1985, art. 6 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva e’ attribuita la possibilita’ di stabilire un periodo di tempo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, sulla base delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti, sia per l’ipotesi in cui sia prevista una sola qualifica (coincidente con l’appartenenza alla categoria), sia per l’ipotesi di pluralita’ di qualifiche e, in questo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta gia’ una qualifica compresa nella categoria dei quadri o dei dirigenti.

Tale principio di diritto, che risulta del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, importa che cosi’ come la contrattazione collettiva puo’ differenziare le ipotesi e contemplare un periodo superiore a tre mesi per l’assunzione definitiva alle mansioni corrispondenti ad una qualifica della categoria di quadro o di dirigente soltanto per una categoria operaia o impiegatizia, ed un periodo comunque inferiore per gli altri lavoratori gia’ appartenenti alla categoria, al pari puo’ prevedere periodi diversi a seconda delle qualifiche comprese nella categoria dei quadri o dei dirigenti (cfr. ad es. Cass. 4508/2007; Cass. n. 21338/2006; Cass. n. 12179/2004; Cass. n. 17928/2002) ed ha portato ad affermare, con specifico riguardo alla previsione dell’art. 38, comma 7 del CCNL 26.11.1994, che, per far riferimento la disposizione contrattuale alla “applicazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri”, senza operare alcuna ulteriore differenziazione in base ai livelli all’interno della stessa presenti, e’ ragionevole ritenere che la norma determini il tempo necessario per accedere ad una qualsiasi dei due livelli previsti per la categoria senza fare alcuna distinzione fra l’ipotesi che il lavoratore appartenga all’area di base o operativa, ovvero che gia’ appartenga all’area quadri di (OMISSIS) livello e rivendichi il (OMISSIS) livello (cfr.

Cass. n. 4508/2007).

La sentenza impugnata, sostanzialmente disattendendo tali criteri interpretativi, non ha fornito alcuna convincente motivazione a giustificazione del diverso esito ermeneutico accolto, ed in particolare non ha fornito alcuna idonea motivazione in ordine alla portata, sia letterale che sistematica, offerta dal riferimento alle “mansioni” proprie della categoria dei quadri, senza alcuna ulteriore specificazione con riferimento ai livelli ed alle aree in cui la stessa si articola, avuto riguardo al rapporto derogatorio che, nel testo contrattuale, si instaura fra la norma dell’art. 38, comma 7, e quella, a carattere generale, dell’art. 37.

Si osserva dalla corte territoriale che, appartenendo le due aree ad una stessa categoria (per l’appunto la “categoria quadri”), la deroga al principio dell’art. 2103 c.c. non puo’ che riguardare il “passaggio dall’area operativa ad una delle due aree quadri”, tenuto conto che le parti avevano ben presente le distinzioni fra le aree e le categorie, ma senza dar conto, sulla base, innanzi tutto, della costruzione letterale stessa della disposizione, dell’indubbio valore esegetico che assume la circostanza che la norma dell’art. 38 rinvia alle mansioni, e cioe’ al complesso dei compiti ascrivibili ai quadri, indipendentemente dalle aree e dai livelli cui tali compiti risultano riconducibili, che, non casualmente, la disposizione non richiama, facendo perno solo sulle mansioni “proprie della categoria”.

Cosi’ come si e’ trascurato di considerare il rilievo che, in tal contesto, assume pure la disposizione della L. n. 190 del 1985, art. 6 che, nel far riferimento all’assegnazione del lavoratore alle “mansioni” di cui al precedente art. 2, individua queste ultime con riferimento ai requisiti che la contrattazione collettiva stabilisce, in relazione a ciascun ramo produttivo, per la categoria dei quadri, consentendo l’intervento derogatorio dell’autonomia collettiva (ai fini del termine per la promozione automatica) in relazione alla configurazione che in concreto le parti stipulanti abbiano dato a tali mansioni.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rimessa ad altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Torino, la quale, nel prosieguo della controversia, attenendosi al principio di diritto gia’ affermato da questa Suprema Corte, provvedera’ all’interpretazione della normativa contrattuale rilevante, fornendone adeguata motivazione alla luce dei criteri indicati, e statuira’ anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Torino.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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