Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2750 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 05/02/2021), n.2750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11890/2019 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Simone Coscia, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso depositato il

7/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

2/12/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 7 marzo 2019 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da S.B. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale, revocando nel contempo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

2. ricorre per cassazione avverso questo decreto S.B., al fine di far valere due motivi di impugnazione;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il ricorso è inammissibile in conseguenza dell’omissione della sommaria esposizione dei fatti causa prevista dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

questo requisito impone al ricorrente di effettuare una narrazione sufficiente a consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde (compresa la decisione impugnata), gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pure in funzione delle questioni da decidere (v. Cass., Sez. U., 11653/2006, Cass. 16103/2016);

il ricorrente si è limitato a dare conto del rigetto della sua domanda di protezione da parte prima della Commissione territoriale e poi del Tribunale, senza però indicare le ragioni del suo espatrio, le deduzioni fatte a suffragio della richiesta di protezione internazionale e gli argomenti posti a base del decreto di rigetto;

simili allegazioni difensive, che neppure si preoccupano di rappresentare lo Stato di provenienza del migrante, sono talmente scarne da impedire a questa Corte di avere una qualsiasi conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo;

non risulta così soddisfatto il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi formulati all’interno del ricorso;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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