Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2750 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/02/2020), n.2750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3702-2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPINA MARCIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 30772/2017 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. in data 18 dicembre 2018 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da M.S. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 2 e 14, e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso M.S. prospettando tre motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. al solo fine di prendere parte all’eventuale udienza di discussione;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso presentato;

3.1 il provvedimento impugnato registra che l’originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato depositato in data 7 giugno 2017;

una simile domanda giudiziale rimaneva disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19: difatti il D.L. n. 13 del 2017, nell’introdurre -all’art. 6, comma 1, lett. g) – il nuovo D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, regolante le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, ha previsto – al suo art. 21, comma 1 – che il nuovo procedimento trovasse applicazione alle cause sorte dopo il centottantesimo giorno dalla data della sua entrata in vigore, mentre ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza di tale termine “si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”;

dunque la disciplina introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi del citato decreto, art. 21, comma 1, alle controversie instaurate successivamente al 18 agosto 2017 (Cass. 18295/2018), fra cui non rientra il procedimento in esame, introdotto in data anteriore;

3.2 la controversia, regolata dal rito sommario di cognizione ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, e degli artt. 702-bis c.p.c. e ss., è stata correttamente decisa con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., provvedimento che era impugnabile avanti alla Corte d’appello nel senso previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9;

ne discende l’inammissibilità del ricorso in esame, perchè il mezzo di gravame prescelto non coincide con quello previsto dalla legge per impugnare la statuizione resa;

3.3 nè è possibile procedere a una conversione del ricorso presentato in appello, poichè il contenuto dell’atto di impugnazione, ove si fa espresso rinvio ai canoni di impugnazione previsti dall’art. 360 c.p.c., evidenzia come lo stesso fosse volto non ad appellare l’ordinanza impugnata, benchè avanti a un’autorità giudiziaria erroneamente individuata, ma a criticare la stessa in punto di legittimità onde provocarne la cassazione da parte di questa Corte;

si tratta dunque non di appello erroneamente proposto in questa sede, ma di impugnazione intenzionalmente presentata avanti alla Corte di legittimità nella precisa convinzione che non fosse esperibile altro grado di merito (vale a dire, in altri termini, non di erronea individuazione del giudice competente per grado ma di erronea individuazione dello strumento di impugnazione); rimane perciò preclusa l’applicazione di qualsiasi meccanismo di conversione, il quale presuppone la volontà della parte di presentare un’impugnazione che, seppur rivolta a un organo giudiziale diverso da quello indicato per legge, abbia i requisiti formali e sostanziali caratteristici di quella nella quale dovrebbe convertirsi;

3.4 tanto meno è possibile fare applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii (Cass., Sez. U., 18121/2016);

l’effetto conservativo e la traslatio iudicii presuppongono infatti che il mezzo di impugnazione sia quello ammesso dalla legge, rimanendo gli stessi esclusi quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello concesso dalla legge, quale il ricorso per cassazione invece che l’appello (Cass. 5666/1984);

3.5 il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, dei motivi di doglianza sollevati;

4. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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