Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2750 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. I, 04/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 04/02/2011), n.2750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19151/2005 proposto da:

VILLA AZZURRA S.C. A R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato NASTASI Giuseppe, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso l’avvocato MAGNANO

MARCELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CREA MONACO Antonino,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società cooperativa edilizia Villa Azzurra appaltava all’impresa del geometra S.G. la realizzazione di 15 alloggi, con contratto del 6 febbraio 1993 contenente una clausola compromissoria.

Sorgevano contestazioni tra le parti durante l’esecuzione dei lavori.

Con atto notificato l’11 maggio 1998 S. dichiarava di volersi avvalere della clausola compromissoria per ottenere la quantificazione dell’aggravamento dei costi che riteneva verificati.

Nominava il proprio arbitro ed invitava la cooperativa a fare altrettanto.

La cooperativa designava il proprio arbitro.

Il geometra S. chiedeva ed otteneva, dal presidente del Tribunale di Catania, la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente.

Con lodo depositato il 4 maggio 2000 il collegio arbitrale, premessa la definizione dell’arbitrato in oggetto come “irrituale”, condannava la cooperativa appaltante al pagamento in favore dello S. della somma di L. 31.625.000.

La cooperativa proponeva impugnazione davanti alla corte di Catania.

Tale giudice accoglieva il motivo di impugnazione relativo alla qualificazione dell’arbitrato, che definiva “rituale”. Rigettava invece tutte le questioni di nullità del lodo.

Per quanto rileva in questa sede riteneva che legittimamente il lodo era stato pronunciato da un collegio di tre arbitri, come espressamente previsto dalla clausola compromissoria, benchè il contratto richiamasse anche il Capitolato Generale delle Opere Pubbliche.

In particolare, per ciò che rileva in questa sede di legittimità, l’appellante aveva rilevato che il patto compromissorio doveva ritenersi nullo perchè contrastante con le norme vigenti al momento della sua formulazione (anno 1993). Sul punto invece la corte di merito riteneva che la L. n. 25 del 1994 aveva abrogato l’art. 809 c.p.c., comma 2, che prevedeva la nullità del patto compromissorio mancante della indicazione dei criteri di nomina degli arbitri e che tale norma, in quanto ius superveniens, doveva applicarsi quanto ai suoi effetti processuali, anche ad un negozio giuridico antecedente.

Respingeva tutte le altre doglianze di nullità del lodo ritenendole sostanzialmente relative al merito del contenzioso e come tale non esaminabili davanti ad essa.

Ricorre per cassazione con cinque motivi la Società cooperativa Villa Azzurra.

Resiste con controricorso il geometra S.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società cooperativa deduce la violazione dell’art. 809 c.p.c., comma 2 ed art. 829 c.p.c., nonchè la motivazione insufficiente e contraddittoria sui punti decisivi riguardanti la composizione del collegio arbitrale e la nomina degli arbitri.

Sostiene quindi che il richiamo del contratto di appalto al Capitolato generale delle opere pubbliche, e dunque anche alle norme in esso contenute che disciplinano la nomina degli arbitri, individuava, al momento, un collegio arbitrale di cinque componenti e non invece di tre.

In proposito rileva che, data per scontata la inapplicabilità pratica della composizione del collegio arbitrale come prevista per le opere pubbliche, si doveva concludere per la inesistenza di una efficace e dunque valida clausola compromissoria perchè mancante di valide modalità di nomina degli arbitri. Sostiene dunque l’errore del giudice del merito nell’avere ritenuto applicabile alla vicenda l’istituto dello ius superveniens.

2. Con il secondo motivo, che può essere esaminato insieme al primo perchè è ad esso connesso ed in parte addirittura sovrapponibile,la ricorrente lamenta la violazione delle medesime norme appena citate, ed ancora, la motivazione inadeguata sui relativi punti.

Sostiene che la nomina dei tre arbitri non ha rispettato la previsione del contratto di appalto.

2.a. Osserva il collegio che deve essere condiviso il rilievo del ricorrente relativo all’inesatto ricorso da parte della sentenza della Corte catanese all’istituto dello ius superveniens. Essa infatti, s’ è detto ma vale la pena di ripetere, ha ritenuto che poichè all’arbitrato si dette luogo nel 1998 ad esso andava applicato il regime processuale introdotto dalla L. n. 25 del 1994.

Questa conclusione è errata.

La riforma processuale del 1994 che, appunto, tolse la nullità della clausola prima prevista per il caso di i mancanza dei criteri di nomina degli arbitri, non può operare nei confronti dell’effetto di un negozio anteriore, quale è la scelta di derogare alla giurisdizione ordinaria, atto tipicamente dispositivo negoziale (Cass. nn. 3389 del 2001, 2490 del 2001, 15134 del 2000) i cui effetti sono dunque sostanziali.

Tuttavia l’errore in questione non conduce, come ritiene il ricorrente, all’accoglimento del suo ricorso, giacchè sulla base di una diversa ratio giuridica, resa individuabile dallo stato degli atti, la soluzione adottata dalla corte di merito è comunque conforme a diritto. La sentenza dunque deve essere per questa parte corretta nella sua motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.p..

2.b. Ritiene quindi il collegio che la posizione del ricorrente, secondo il quale, da un canto le parti richiamando il capitolato generale sulle opere pubbliche si erano espresse in favore di un collegio composto di cinque arbitri, e dall’altro, non essendo realizzabile siffatta scelta, si dovrebbe concludere per la nullità della clausola stessa, sia errata. Perchè il criterio generale di cui all’art. 1367 c.c., impone, per superare l’eventuale dubbio posto dal richiamo a norme non applicabili, un’ interpretazione della clausola nel senso che essa, anzicchè non avere effetto, ne abbia, assumendo quale parametro di valutazione dell’idoneità negoziale verso siffatto possibile effetto, lo scopo pratico che il regolamento di interessi, oggettivamente e soggettivamente, si proponeva.

L’intento delle parti, accertato con motivazione adeguata dal giudice del merito, era non tanto genericamente diretto ad una scelta compromissoria, ma invece complessivamente indirizzato a compromettere le eventuali future liti ad un collegio arbitrale composto da tre membri. La parte oggi ricorrente volle anch’essa, tant’è che pose mano ad una specifica scelta, il deferimento eventuale delle future controversie ad un collegio di tre arbitri. Le due scelte, quella compromissoria generale e quella della terna, non sono scindibili nella ricostruzione della volontà negoziale accertata dalla corte di merito.

Consegue l’attrazione verso la natura negoziale finanche del richiamo alla disciplina degli appalti. Principio peraltro stabile nella giurisprudenza di questa corte suprema, (Cass. n. 23670 del 2006), il quale riconosce ruolo essenziale alla volontà negoziale e dunque alla individuazione da parte dell’autonomia privata del miglior strumento di attuazione degli interessi in gioco.

Tutto ciò rende, nella vicenda che ne occupa, pienamente valida la rinuncia alla giurisdizione ordinaria dello Stato ed alle sue garanzie processuali. L’odierna ricorrente non può dolersi di una decisione del giudice del merito che è pienamente conforme alla volontà da essa stessa espressa: come si è detto, la società Villa Azzurra volle ed ottenne un collegio arbitrale composto da tre membri.

2.c. Così corretta la motivazione della sentenza impugnata, i due primi motivi vanno respinti.

3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione degli artt. 809, 810 ed 829 c.p.c., nonchè la motivazione inadeguata sui relativi punti,la ricorrente società sostiene ancora che la Corte di merito ha ritenuto di ravvisare erroneamente nella nomina del proprio arbitro da parte di ciascuno dei contraenti una sorta di rinuncia ad eventuali questioni di nullità del lodo.

3.a. La censura è infondata. La Corte catanese ha completato la sua ricostruzione interpretativa della volontà delle parti valorizzando anche il comportamento dei contraenti successivo alla conclusione del contratto. Comportamento coerente con il voluto negoziale, così come accertato. Con ciò la Corte stessa ha fatto corretta applicazione del principio di cui all’art. 1362 c.c., comma 2.

4. La censura espressa al quarto motivo sotto i profili della violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 2, dell’art. 112 c.p.c., e della motivazione inadeguata sui relativi punti, è inammissibile. Essa tenta di introdurre nel dibattito di legittimità la valutazione dei costi della struttura di – cui si tratta,per contestare quella effettuata dagli arbitri (Cass. n 13511 del 2007).

5. Per le stesse ragioni è inammissibile il quinto motivo mediante il quale, allegando la violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 2, e dell’art. 1664 cod. civ., la ricorrente contesta la correttezza del riconosciuto aumento del compenso a favore dell’appaltatore.

6. Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente va condannato le spese di giudizio.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.300,00 per onorari, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonchè alle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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