Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 275 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. I, 07/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 07/01/2011), n.275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GONZAGA 37, presso l’avvocato SALVATORE

BATTAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DI FRANCESCO OLINDO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 164/2007 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositato il 21/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 15 maggio 2006 n. 15045, questa corte casso’ il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta, di rigetto della domanda di equa riparazione proposta dal signor B.C. per l’eccessiva durata di un processo presupposto, cominciato il 22 giugno 1995 e conclusosi con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 5 febbraio 2002, affermando il principio di diritto della normale, sebbene non automatica derivazione di un danno non patrimoniale dalla violazione della ragionevole durata del processo.

La Corte d’appello di Caltanissetta, pronunciandosi in sede di rinvio con decreto 21 dicembre 2007, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 2.500,00, oltre agli accessori, per due anni e sei mesi d’irragionevole prolungamento del tempo del processo. La corte ha osservato che la causa aveva subito dei ritardi a causa dei rinvii, oltre che per lo sciopero degli avvocati, per la mancata acquisizione della documentazione richiesta d’ufficio all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, rinvii in parte imputabili alla concorrente negligenza della stessa parte privata, che avrebbe potuto allegare al ricorso la documentazione in questione o attivarsi per la sua trasmissione da parte del competente ufficio.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il B. per quattro motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi di ricorso censurano, per violazione di norme di diritto e per vizi di motivazione, la determinazione della ragionevole durata del processo in una misura superiore a tre anni per il primo grado di giudizio. Entrambi i motivi ignorano, e pertanto non sottopongono a censura, l’affermazione del giudice di merito, che la protrazione del giudizio oltre i tre anni era stata determinata da rinvii, e che questi erano a loro volta dovuti, oltre che allo sciopero degli avvocati, alla necessita’ di acquisire della documentazione. Secondo la corte territoriale, detta necessita’ era stata determinata dalla concorrente negligenza della parte, che non aveva prodotto la documentazione medesima in allegato al ricorso, come sarebbe stato suo onere trattandosi di prova di elemento costitutivo della domanda, e che neppure si era attivata presso il competente ufficio per sollecitare la trasmissione di quanto richiesto. I motivi, non censurando la ratio decidendi della decisione impugnata, sono inammissibili.

Il terzo motivo, con il quale si censura la liquidazione dell’equa riparazione nella misura di Euro 2.500,00 per due anni e mezzo d’irragionevole protrazione del giudizio, e’ manifestamente infondato, essendo la liquidazione censurata rispettosa degli ordinari parametri, di Euro 1.000,00 per anno, utilizzati dalla CEDU. Fondato e’ invece il quarto motivo, vertente sull’omessa liquidazione delle spese del primo giudizio di cassazione.

L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione del decreto nella parte in cui omette di pronunciare sulle spese del precedente giudizio di legittimita’. La causa puo’ inoltre essere decisa anche nel merito, non richiedendosi ulteriori accertamenti in fatto. Le spese in questione sono pertanto liquidate in questa sede, nel modo indicato in dispositivo.

L’accoglimento del ricorso limitatamente ad un solo motivo, vertente su un punto accessorio, giustifica la compensazione in ragione della meta’ delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

PQM

Accoglie il quarto motivo di ricorso, e rigetta gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente, per le spese del precedente giudizio di cassazione di cui in motivazione, di Euro 1.200,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge;

compensa in ragione della meta’ le spese del presente giudizio di legittimita’, e pone le rimanenti a carico dell’amministrazione, liquidandole per la parte di competenza in Euro 600,00, di cui Euro 550,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA