Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27499 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2016, (ud. 20/12/2016, dep.30/12/2016),  n. 27499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7927-2012 proposto da:

CARPENTERIE MERIDIONALI SRL, in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CARDINALE DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO

ELEFANTE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 60/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 03/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agente per la riscossione ha notificato con riferimento all’anno di imposta 2003 cartella di pagamento per Irpeg, Irap e Iva oltre accessori alla Carpenterie Meridionali s.r.l. a seguito di controllo della dichiarazione UNICO 2004.

La commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’agenzia e della Gestline s.p.a. (ora Equitalia Sud s.p.a.), annullando la cartella per la mancata comunicazione dell’avviso bonario prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’agenzia nei soli confronti della contribuente. La commissione tributaria regionale della Campania in Napoli lo ha accolto, dichiarando non necessario l’invio dell’avviso e rituale la pretesa tributaria.

Avverso questa decisione la contribuente propone ricorso per cassazione nei confronti sia dell’agenzia che di Equitalia Sud s.p.a., affidato a tre motivi, rispetto ai quali l’agenzia resiste con controricorso e l’Equitalia Sud s.p.a. non svolge difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza e del procedimento per non essere stato integrato il contraddittorio nel giudizio di appello dei confronti dell’agente per la riscossione, stante la situazione di litisconsorzio processuale conseguente all’avere la Gestline s.p.a. partecipato al giudizio di primo grado; ciò a maggior ragione per avere la contribuente ciò segnalato alla commissione regionale, che aveva omesso di pronunciarsi.

Il motivo è infondato. Deve in argomento darsi infatti continuità alla giurisprudenza di questa corte (sez. 6 – 5, n. 16813 del 2014) secondo la quale non è configurabile litisconsorzio necessario tra il soggetto incaricato del servizio di riscossione delle imposte, mero destinatario del pagamento, e l’agenzia delle entrate, sicchè non sussiste obbligo di integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, che sorge soltanto quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, nonchè nel caso del litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti. Tali requisiti, in particolare l’ultimo, non ricorrono nel caso di specie.

3. – Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui viene assunto come non contestato il contenuto degli addebiti di cui alla cartella, siccome corrispondenti alla dichiarazione. Al contrario, la contribuente deduce avere essa sostenuto in giudizio essere i dati frutto di rielaborazione, ciò da cui avrebbe scaturire contestazione. Il motivo è inammissibile, tenuto anche conto che nel corpo dello stesso motivo la contribuente dà per scontata la mancata contestazione, attribuendo ad essa una diversa interpretazione sul piano fattuale. Invero, la censura non tende a far emergere vizi motivazionali nel quadro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma piuttosto a sostituire la ricostruzione fattuale offerta dal giudice del merito con quella auspicata dalla parte; censura questa che esula dal controllo di logicità e coerenza della motivazione, sulla base della stessa sentenza impugnata, ammissibile innanzi al giudice di legittimità. Ulteriore ragione di inammissibilità sta nel fatto che, trattandosi di contestazione di omesso versamento, la parte non poteva limitarsi a fondare il motivo sulla non contestazione senza accompagnare la deduzione anche con la indicazione del luogo processuale da cui si evincesse la prova del versamento.

4. – Con il terzo motivo, la contribuente deduce violazione di norme di legge – indicate nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 – nella parte in cui nella sentenza impugnata si è ritenuto che la comunicazione dell’avviso bonario spettasse solo quando, a differenza che caso di specie, dai controlli automatici emergessero un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione o incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa. Il motivo è infondato. Invero, in argomento, va data continuità all’indirizzo di questa corte (v. anche per richiami ad es. sez. 5, n. 13759 del 2016) secondo cui la comunicazione dell’esito della liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e l’invito a fornire chiarimenti L. n. 212 del 2000, ex art. 6 non sono dovuti se non nei casi specificamente previsti da dette disposizioni. In particolare – al di là dell’applicazione dell’art. 6 concernente il solo sussistere di incertezze nella fattispecie insussistenti – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione.

5. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a favore dell’agenzia delle entrate, non avendo Equitalia Sud s.p.a svolto difese.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore dell’agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro cinquemilaseicento per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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