Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27499 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28274-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO;

– ricorrenti principali –

contro

CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA BOSELLI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei

Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS);

– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 641/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/05/2014 R.G.N. 1364/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per: accoglimento primi due motivi

del ricorso incidentale, assorbimento terzo motivo e assorbimento

ricorso principale;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO;

udito l’Avvocato ANTONIO IERADI per delega Avvocato LUCA BOSELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio imprenditori edili CME chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Parma di accertare che non era tenuto a corrispondere all’Inps le somme di cui al verbale di accertamento n. 5600 del 13.10.2010, in forza del quale era stato ritenuto obbligato in solido con la propria consorziata ELEA s.r.l. per il versamento dei contributi relativi ad alcuni collaboratori a progetto reclutati da quest’ultima.

Rigettata la domanda, la Corte d’appello di Bologna (sentenza del 20.5.2014), in parziale riforma della gravata decisione, ha dichiarato non dovuta la somma di Euro 7554,00 a titolo di sanzioni civili ed ha condannato l’Inps alla restituzione del suddetto importo, nel frattempo versato.

Ha spiegato la Corte territoriale che l’appellante, nell’affidare alla propria consorziata ELEA le opere edili in adempimento del contratto d’appalto stipulato con la società ADE s.p.a., le aveva di fatto subappaltato i lavori, per cui sussisteva la speciale tutela prevista dall’art. 1676 c.c. a favore dei lavoratori dipendenti dell’impresa dell’appaltatore nei confronti del committente. Inoltre, l’accertata carenza del requisito di specificità dei contratti a progetto in questione comportava la loro automatica trasformazione in rapporti di lavoro subordinato. Era, invece, fondata la doglianza per la quale non poteva essere esteso al soggetto obbligato in solido l’obbligo di pagamento delle sanzioni civili che presupponeva un inadempimento che, al contrario, non gli poteva essere ascritto.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo, cui resiste il CME Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. (d’ora in avanti Consorzio) che, a sua volta, propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, al cui accoglimento si oppone l’Inps. Le parti depositano memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, commi 1 e 2, così come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, dell’art. 29, comma 2, così come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, del D.L. n. 5 del 2012, art. 21 conv. nella L. n. 35 del 2012, dell’art. 11 preleggi, comma 1, dell’art. 1218 c.c. e degli artt. 1292,1293,1294,1295 e 1298 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

2. L’Inps, dopo aver premesso che il vincolo solidale fra il committente e l’appaltatore – avente ad oggetto il pagamento di quanto dovuto dal secondo ai propri lavoratori impiegati nell’appalto – espressamente previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, rileva che la L. n. 35 del 2012, art. 21 che ha modificato e non interpretato il testo della norma di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, citato art. 29 non ha efficacia retroattiva, per cui il caso attuale, ricadente “ratione temporis” nella previsione della norma in precedenza vigente di cui al citato art. 29, comprende sia il pagamento dei contributi che il versamento delle relative sanzioni civili, essendo la previsione di corresponsione dei soli contributi ristretta all’ipotesi successiva alla summenzionata modificazione legislativa.

3. Il motivo è fondato.

Invero, questa Corte ha già avuto occasione di affermare la natura innovativa e non interpretativa (come tale non retroattiva) del D.L. n. 5 del 2012, art. 21 convertito nella L. n. 34 del 2012, allorquando ha di recente statuito (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 18259 dell’11.7.2018) che “In tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi del D.L. n. 233 del 2006, art. 35, comma 28, conv. con modif. in L. n. 248 del 2006, applicabile “ratione temporis”, sussiste la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore che va estesa alle sanzioni civili, benchè la lettera della legge non lo preveda espressamente, attesa la natura accessoria, automatica e predeterminata delle stesse. Nella vigenza di tale regime non può trovare invece applicazione il D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con modif. in L. n. 35 del 2012, che, per l’omissione contributiva negli appalti ha previsto la responsabilità del solo inadempiente, poichè detta norma, avendo natura innovativa e non interpretativa, non è retroattiva”.

Ha, quindi, errato la Corte di merito nel momento in cui ha ritenuto di escludere dalla condanna dell’appellante Consorzio il pagamento delle sanzioni civili connesse alla contestata omissione contributiva, posto che la nuova previsione normativa di cui alla L. n. 35 del 2012, citato art. 21 secondo la quale in caso di appalto di opere o di servizi per le sanzioni civili risponde solo il responsabile dell’inadempimento, non ha efficacia retroattiva, data la sua portata innovativa, e non può, quindi, incidere sulla fattispecie in esame ricadente nella previsione della precedente disposizione normativa. Infatti, l’arco temporale che qui interessa è quello compreso far il (OMISSIS) ed il (OMISSIS). Tra l’altro, trascurando l’applicazione della disposizione normativa interessante “ratione temporis” il caso in questione, la Corte territoriale ha finito per non considerare la natura accessoria della sanzione, affermata da costante giurisprudenza di questa Corte, costituente una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell’ordinamento al fine di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all’istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363; Cass. 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. 10 agosto 2008, n. 24358; Cass. 19 giugno 2000, n. 8323).

4. Col primo motivo del ricorso incidentale il Consorzio deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, avendo la Corte ritenuto inconferente la circostanza – confessata ed in ogni caso dimostrata – che le lavorazioni considerate nel verbale di accertamento di cui è causa fossero in parte relative a cantieri diversi da quelli riferibili al CME. In tal modo, secondo il ricorrente, la Corte d’appello si è discostata dal principio per il quale la solidarietà (per retribuzioni e contributi), prevista fra committente, appaltatore e subappaltatore, deve valere solo con riferimento alle prestazioni afferenti l’appalto riferibile al chiamato in solido (nella fattispecie il ricorrente Consorzio CME).

5. Col secondo motivo del ricorso incidentale è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte d’appello non aveva ritenuto rilevante la circostanza che i lavoratori di cui è causa, nei periodi considerati nel verbale di accertamento, avessero lavorato anche in cantieri estranei al CME, omettendo, in tal modo, di svolgere qualsiasi analisi delle risultanze probatorie raccolte in prime cure.

6. Col terzo motivo del ricorso incidentale è contestata l’illegittima estensione della normativa eccezionale prevista in tema di appalto al rapporto fra consorzio e consorziato.

7. Osserva la Corte che appare preliminare la disamina del terzo motivo che involge una questione giuridica direttamente connessa alla tematica oggetto di causa.

Orbene, tale motivo è infondato in quanto questa Corte ha già avuto occasione di statuire in materia di appalto concernente cooperative consorziate (Cass. Sez. Lav. n. 24368 del 16.10.2017) che “La previsione contenuta nell’art. 1676 c.c. si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della “ratio” della norma, che è ravvisabile nell’esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell’appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell’inadempimento di questi e che ricorre identica nell’appalto e nel subappalto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il rapporto tra un consorzio di cooperative e le sue consorziate potesse essere qualificato in termini di mandato, affermando che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di queste ultime, il consorzio andava considerato alla stregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale andava riguardata come un caso di subappalto” (in senso conf. v. anche Cass. Sez. Lav. n. 16259 del 20.6.2018).

8. Sono, invece, fondati i primi due motivi del ricorso incidentale che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente.

Invero, ha ragione la difesa del Consorzio a dolersi del fatto che la Corte d’appello, nel prendere in esame lo specifico motivo di gravame attraverso il quale aveva evidenziato che vi era stato impiego di lavoratori in cantieri non riferibili al CME, si è apoditticamente limitata ad affermare che tale motivo restava assorbito, senza tuttavia spiegare la reale ragione di una tale affermazione che, pertanto, resta priva del necessario supporto logico-giuridico atto a sostenerla a fronte della specifica impugnazione odierna. In effetti, la dedotta circostanza dell’impiego di lavoratori in cantieri diversi da quello dell’odierno Consorzio necessitava di una disamina specifica, essendo la stessa rilevante, se fondata, ai fini dell’esatta individuazione dei limiti della responsabilità solidale facente capo al Consorzio stesso.

9. In definitiva vanno accolti il ricorso dell’Inps ed i primi due motivi del ricorso incidentale del Consorzio, mentre va rigettato il terzo motivo del ricorso incidentale. Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Inps ed i primi due motivi del ricorso incidentale, rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione al ricorso ed ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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