Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27498 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2016, (ud. 20/12/2016, dep.30/12/2016),  n. 27498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7489/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.Q.

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PETRONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO MODESTO MARIA ROSSI

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 301/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 06/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROSSI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate, sulla base di verifica fiscale della guardia di finanza nei confronti della Beton Campania s.r.l. fornitrice di calcestruzzo alla ditta individuale P.R. esercente attività di costruzioni edilizie, ha notificato a quest’ultimo con riferimento all’anno di imposta 2005 avviso di accertamento contestando utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cessione di calcestruzzo, recuperando a tassazione maggiori Irpef, Irap e Iva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, e art. 39, comma 1, lett. d).

La commissione tributaria provinciale di Caserta ha accolto il ricorso proposto dal contribuente. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’agenzia. La commissione tributaria regionale della Campania in Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello; dopo una premessa nell’ambito della quale ha osservato non riscontrarsi nella sentenza di prime cure il vizio di omessa motivazione eccepito dall’ufficio, ha ritenuto non contenere l’appello motivi di censura specifici ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1.

Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, rispetto al quale il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Con il primo motivo di ricorso l’agenzia denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione della norma processuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nella parte in cui l’atto di appello è stato ritenuto privo di motivi specifici. Il motivo è fondato. Come si evince dal ricorso, che ne trascrive i passaggi rilevanti, e dalla stessa sentenza impugnata, l’atto di appello – che peraltro può essere direttamente esaminato da questa corte in quanto giudice del fatto processuale – è costituito da una premessa in cui si riportano gli elementi scaturiti dal controllo della guardia di finanza presso la Beton Campania s.r.l. e riportati in processo verbale di constatazione, da un passaggio di argomentazione giuridica in cui si richiama che la contestazione di utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti inverte l’onere della prova dell’esistenza delle operazioni ponendolo a carico dell’utilizzatore, nonchè da un passaggio di argomentazione fattuale con cui si deduce che non sembrerebbe adeguata prova contraria offerta dal contribuente quella costituita da un verbale della polizia stradale e dall’effettuazione di lavori di viabilità, privilegiati dalla commissione provinciale a scapito degli elementi offerti dall’amministrazione – ripercorsi alle pp. 3 ss. dell’atto di appello -. Stante l’ampia specificità delle complessive censure, sussiste dunque il denunciato vizio di violazione della norma processuale dell’art. 53 cit..

3. – Con il secondo motivo, l’agenzia ha denunciato contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al fatto decisivo del sussistere o meno delle operazioni inesistenti, avendo dapprima riportato le motivazioni della sentenza di prime cure, poi le contestazioni mosse dall’ufficio nell’atto di appello, per infine dichiarare inammissibile l’appello per mancanza di specificità dei motivi. Una siffatta costruzione della sentenza evidenzierebbe la contraddittorietà motivazionale.

4. – Con il terzo motivo, infine, formulato in via subordinata, l’agenzia censura la sentenza impugnata per nullità processuale di difetto assoluto di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, e art. 132 c.p.c., n. 4 – art. 118 disp. att. c.p.c., essendo apparente e sostanzialmente inesistente la motivazione con la quale la commissione regionale ha affermato di condividere le statuizioni del primo giudice senza nulla osservare circa le specifiche censure dell’ufficio, dichiarate inammissibili, omettendo un iter argomentativo.

5. – Il secondo motivo di censura deve ritenersi fondato, mentre il terzo può dichiararsi assorbito, alla luce dell’accoglimento del primo e del secondo motivo di censura e comunque dell’essere stato esso formulato in via subordinata. Invero, effettivamente la sentenza impugnata presenta uno sviluppo motivazionale del tutto peculiare, come innanzi descritto, onde non pare potersi dubitare del fatto che – essendo il dispositivo dichiarativo dell’inammissibilità dell’appello e in quanto tale correlato alla parte della motivazione esplicativa della mancanza di specificità dei motivi d’appello (come sopra oggetto di cassazione), quest’ultima appare unica “ratio decidendi” idonea a sorreggere il dispositivo, ponendosi il residuo, precedente argomentare un elemento di contraddizione argomentativa, con connotalicome detto di singolarità, posto che le affermazioni di condivisione della prima sentenza, non correlate ai motivi di censura dichiarati inammissibili, appaiono confliggenti con tale declaratoria.

10. – In definitiva, l’impugnata sentenza va cassata, in relazione ai motivi accolti, assorbito l’altro. Segue il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame degli specifici motivi di appello proposti dall’ufficio. La commissione regionale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della Campania in Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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