Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27498 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28546-2016 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICO GAVEGLIO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 701/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/05/2016 R.G.N. 2029/2013.

Fatto

RILEVATO

1. che l’odierna ricorrente, laureata in Medicina e Chirurgia, aveva frequentato i Corsi di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino conseguendo il diploma negli compresi tra il 1997 ed il 2001;

2. che, unitamente ad altra collega, aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per ottenere che fosse accertata la loro responsabilità per il ritardato adempimento degli obblighi comunitari imposti dalla direttiva CE 93/16 con conseguente condanna al risarcimento dei danni pari alle differenze retributive tra quanto percepito come borsa di studio e quanto avrebbe invece percepito in forza delle norme di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999 oltre interessi;

3. che il Tribunale accolse le domande, condannando solidalmente le due amministrazioni convenute al risarcimento dei danni, ritenendo sussistente la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MIUR quale articolazione dell’istituzione Governo, escludendo la prescrizione eccepita;

5. che la Corte di Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda della ricorrente per infondatezza del merito osservando come la pretesa del medico specializzando volta alla condanna dello Stato al risarcimento dei danni era infondata, perchè il legislatore nazionale aveva dato corretta attuazione alle direttive Comunitarie, disciplinando, già con il D.Lgs. n. 257 del 1991, la formazione specialistica dei medici e riconoscendo in favore di questi ultimi il diritto a percepire la borsa di studio e non poteva dirsi scelta illegittima quella legislativa di riconoscere maggiori emolumenti dal 2006/2007, poichè la misura degli emolumenti risultava rimessa alla discrezionalità del legislatore.

6. che avverso questa sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10, 249 del Tratt. CE, delle Direttive 82/76 e 93/16/CEE, del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37 – 42, 46, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 e del D.P.C.M. 7 marzo 2007, in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell’escludere la responsabilità dello Stato a titolo di inesatta o tardiva attuazione della normativa comunitaria nell’ordinamento interno, poichè tale responsabilità scaturirebbe dall’inadempimento di una sua obbligazione ex lege, in riferimento alla mancata corresponsione di un compenso adeguato, non realizzata compiutamente dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 ma soltanto a decorrere dall’anno 2006 con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 1999.

che il motivo dedotto prospetta questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con la sentenze nn. 4809 del 2019, 16137, 15520, 15293, 15294, 4449, 17052, 17051, 15963, 31923, 16805, 15963, 31922 del 2018 in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame;

che in particolare, nelle sentenze innanzi citate, è stato affermato che:

– la disciplina recata dalla direttiva 93/167CEE in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica, in continuità con la direttiva 82/76/CEE, mira a garantire che i medici specializzandi dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale, ovvero nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima, ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato;

-la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione;

-con il D.Lgs. n. 17 agosto 1999, n. 368 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale; non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi;

-la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost.;

– non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi;

-non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri Paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perchè la Direttiva 93/16/Ce non ha previsto nè imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico; -la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica;

che il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che la ricorrente nel ricorso non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

che sulla scorta dei principi innanzi richiamati il ricorso va rigettato;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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