Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27498 del 20/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27498 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 26653-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
(80185250588), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SABELLA ROSARIA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.
NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
REHO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 3823/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata 1’8/5/2015;

Data pubblicazione: 20/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA.
Rilevato che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha

domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca da Rosaria Maria Sabella, appartenente al
personale della scuola, assunta con ripetuti contratti a tempo
determinato e riconosciuto il suo diritto alla progressione professionale
retributiva in relazione al servizio prestato con condanna del Ministero
a corrispondere alla predetta le differenze stipendiali in ragione
dell’anzianità maturata;
– la Corte territoriale richiamato preliminarmente il principio di non
discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul
lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28
giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall’art. 6 del d.lgs. n.
368 del 2001, ha svolto le seguenti considerazioni: – le condizioni di
impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione,
comprendono, in conformità con quanto chiarito dalla Corte di
Giustizia, tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del
trattamento retributivo e, quindi, anche gli scatti di anzianità
riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato, non essendo idonei a
giustificare una diversità di trattamento tanto la mera circostanza che
un impiego nel settore pubblico sia definito ‘non di ruolo’ quanto la
specialità del sistema del reclutamento scolastico; – la clausola 4, in
quanto precisa ed incondizionata, prevale sul diritto interno laddove la
natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative non
differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo
Ric. 2015 n. 26653 sez. ML – ud. 19-10-2017
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confermato la decisione del Tribunale di Viterbo che aveva accolto la

indeterminato, irrilevante essendo la modalità di selezione del
personale ‘non di ruolo’;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;
– la lavoratrice ha resistito con controricorso;

stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– dopo la comunicazione della proposta il Ministero ricorrente ha
depositato atto di rinuncia al ricorso;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:
– la rinuncia non è stata notificata alla controparte;
– questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei requisiti
di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti
costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione
del visto), l’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a determinare
l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni
interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l’inammissibilità del
ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere,
comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (cfr. Cass. n.
2259/2013, Cass. n. 11606/2011, Cass., Sez. Un., n. 3876/2010, Cass. n.
23685/2008, Cass. n. 3456/2007, Cass. n. 24514/2006, Cass. n.
15980/2006, Cass. n. 22806/2004).
– in considerazione della giurisprudenza richiamata, dalla quale non vi
è ragione di discostarsi, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– la novità e la complessità della questione, diversamente risolta
dalle Corti territoriali e solo di recente affrontata dalla Corte di
legittimità, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;
Ric. 2015 n. 26653 sez. ML – ud. 19-10-2017
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– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è

- non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano

P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2017.

sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);

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