Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27498 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4011-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato FERRAGINA EDOARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CELI CARMELA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2633/2017 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 29/09/2017;udita la relazione della causa svolta nella

camera di consiglio del 07/10/2020 dal Consigliere Dott. FILOCAMO

FULVIO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

M.A., con ricorso promosso dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Cosenza impugnava l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), notificato dall’Agenzia delle Entrate di Rossano, in qualità di coerede coobbligato. In particolare, l’avviso seguiva la denuncia di successione integrativa presentata al fine di procedere alla riscossione dell’importo di Euro 75.737,29 accreditato sul conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Corigliano, intestato al marito defunto.

La ricorrente eccepiva preliminarmente il difetto di motivazione dell’atto e nel merito l’illegittima applicazione di una doppia tassazione della voce di attivo ereditario riportata nella dichiarazione di successione integrativa, sostenendo che in realtà la somma ritenuta imponibile non rappresentava una sopravvenienza ereditaria del patrimonio del de cuius.

Precisava, quindi, che il marito aveva intrattenuto con la Banca Nazionale del Lavoro il rapporto di deposito titoli n. 402329 ed il rapporto di conto corrente n. 4736. Le operazioni di compravendita dei titoli effettuate sino alla sua morte e, successivamente a questa, dagli eredi, erano state regolate sia in addebito che in accredito, sul predetto conto corrente n. 4736.

Nella prima dichiarazione di successione presentata all’Ufficio delle Entrate di Corigliano in data 14 luglio 1999, la signora M.A., in qualità di coerede-dichiarante, aveva provveduto ad indicare al quadro B2 dell’attivo del 18 dicembre 2009, in esito alle predette operazioni di compravendita disposte dagli eredi, un saldo attivo di Euro 75.737,29.

La Banca Nazionale del Lavoro richiedeva agli eredi, ai fini della riscossione del suddetto saldo attivo, la presentazione di una dichiarazione “integrativa” di successione riportante il saldo attualizzato di detto conto corrente.

La ricorrente provvedeva, conseguentemente, a presentare tale dichiarazione, riportando al quadro B4 la consistenza attualizzata del conto corrente n. 4736. Sia il saldo del conto corrente che la consistenza del conto deposito titoli erano già stati inseriti nella prima denuncia di successione. Da ciò scaturiva che nessun nuovo cespite era stato denunciato nella dichiarazione integrativa, con la conseguente illegittimità dell’avviso di liquidazione.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate resistendo e rivendicando la legittimità dell’avviso di liquidazione. Con memoria illustrativa e contestuale nomina di nuovo difensore depositata in data 6 dicembre 2012, la ricorrente replicava alle controdeduzioni dell’Agenzia. Nello specifico, si costituiva quale nuovo difensore e domiciliatario il Dott. P.G. in sostituzione dell’avv. P.G. che nelle more del giudizio aveva rinunciato al mandato depositando in data 4 dicembre 2012 presso la segreteria dell’adita Commissione rituale atto di rinuncia.

La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 3177 del 2014 accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato.

I Giudici di prime cure evidenziavano come l’Ente impositore non avesse offerto alcuna prova “circa la sussistenza in concreto del presupposti atti a giustificare il criterio prescelto a base della rettifica e, dunque, gli elementi di fatto giustificativi del “quantum” accertato”.

Avverso detta pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle Entrate lamentandone l’erroneità. L’atto d’appello veniva notificato all’avv. P.G., ossia al precedente difensore che in data 4 dicembre 2012 aveva rinunciato al mandato.

La contribuente, seppur tardivamente, si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 20 aprile 2016, eccependo preliminarmente l’inammissibilità per inesistenza della notifica in quanto l’atto di appello era stato notificato presso il precedente procuratore che aveva rinunciato al mandato e non anche presso il nuovo procuratore, ove la ricorrente aveva eletto domicilio. Precisava, poi, di essere venuta a conoscenza del proposto appello soltanto perchè l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato al nuovo difensore il provvedimento di sospensione del ruolo datato 29 dicembre 2015 così motivato: “si sospende in attesa della decisione della Commissione tributaria regionale di Catanzaro”.

Nel merito, ribadiva la doglianza in ordine all’omessa motivazione dell’atto impugnato e alla sua illegittimità, precisando che nello specifico, alla voce relativa al quadro B2 dell’ultima dichiarazione era stato riportato il saldo attivo contabilizzato dei titoli azionari in essere presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Corigliano Calabro, già presenti nella prima dichiarazione. In sostanza, non si era inteso dichiarare una nuova attività ereditaria sulla quale computare, insieme con i valori già accertati e dichiarati con la denunzia del 1999, l’imposta di successione, ma semplicemente era stato riportato il valore attuale dell’attivo al fine di consentire agli eredi l’effettiva riscossione della somma maturata dal 1999 ad oggi, come richiesto dall’istituto di credito. Pertanto, la dichiarazione da ultimo registrata non aveva prodotto sostanzialmente alcun incremento nella sfera patrimoniale di titolarità del de cuius, con conseguente irrilevanza ai fini dell’individuazione della base imponibile.

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il principio enunciato fosse “del tutto inconferente rispetto al caso che occupa. Si tratta non di una rettifica alla dichiarazione di successione ma solo di un avviso che è stato redatto sulla scorta dei dati dichiarati dallo stesso privato. Ma allora la motivazione è assolutamente congrua in quanto fa riferimento a dati che erano conosciuti dal privato”.

Avverso questa decisione, M.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 170 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che La Commissione Tributaria Regionale non abbia esaminato, rigettandola implicitamente, l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica considerato che l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a notificare, in data 30 dicembre 2012, l’atto di appello all’avv. Giuseppe Pietrafitta che aveva rinunciato al mandato difensivo nelle more del giudizio di primo grado anzichè al nuovo difensore nominato e costituito nel giudizio di primo grado, in violazione dell’art. 330 c.p.c., che comporterebbe l’inesistenza della notificazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.

2. Con un secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con conseguente nullità della sentenza resa dalla CTR per carenza di motivazione. Questa ultima viene considerata assolutamente insufficiente, contenuta in appena poche righe, ed inidonea a palesare qualsivoglia ratio decidendi. In particolare, secondo il requisito indicato al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 2, la sentenza deve indicare i fatti storici e giuridici che assumono rilevanza ai fini della decisione, in modo da consentire la ricostruzione dei termini della controversia. Tale requisito è connesso all’obbligo dell’esposizione dei motivi in fatto e in diritto di cui al successivo n. 4, il quale richiede che la sentenza indichi, anche se in modo succinto, le ragioni per cui i giudici hanno deciso di accogliere o meno le diverse domande. L’art. 118 disp. att. c.p.c., applicabile al rito tributario in forza del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, chiarisce, al comma 1, che “la motivazione della sentenza di cui all’art. 132, n. 4, del codice consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione”. Le richiamate disposizioni costituiscono attuazione, anche nel processo tributario, del principio costituzionale (art. 111 Cost.) secondo cui “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.

La sentenza impugnata, nella sua sinteticità, non rispetterebbe le ricordate norme e non consentirebbe di comprendere il ragionamento seguito per addivenire alla disposta riforma. In altri termini, la CTR si sarebbe limitata a censurare la sentenza di primo grado mediante un generico richiamo alla stessa, senza null’altro aggiungere e senza minimamente esporre lo svolgimento del processo e i fatti rilevanti ai fini della decisione. Alla luce dei riportati principi, l’impugnata sentenza è nulla in quanto si assume che non contenga lo svolgimento del processo nè tantomeno l’esposizione dei fatti rilevanti della causa, quindi, le poche frasi che integrano la motivazione della sentenza, risulterebbero incomprensibili perchè disancorate da qualsiasi precisazione dei fatti rilevanti. Una sentenza risolutiva di un’impugnazione che confermi o riformi la pronunzia sottoposta al suo esame dovrebbe dimostrare di aver tenuto conto degli argomenti e delle critiche che erano stati prospettati dalle parti. La sentenza qui impugnata, invece, non menzionerebbe affatto il contenuto dell’appello, le prospettazioni della parte resistente, nè tantomeno indicherebbe le norme di legge o i principi applicabili al caso e sui quali la decisione si fonda. Dalla sua lettura, infatti, non sarebbe possibile rendersi conto dei motivi in fatto e in diritto che ne hanno giustificato l’accoglimento.

1 I primo motivo è infondato.

1.1 Non è contestato che la notifica dell’atto di appello sia stata effettuata nei confronti del procuratore che aveva rinunciato. Con riferimento a tale circostanza processuale parte controricorrente ha, infatti, argomentato che, non essendovi stata formale comunicazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, detta notifica sarebbe da considerarsi valida e che, nel caso in cui potesse considerarsi nulla, detta nullità sarebbe stata sanata dalla costituzione – sia pure tardiva -nel giudizio di appello di controparte per il principio del raggiungimento dello scopo. In realtà, come dimostrato dal ricorrente con il deposito della memoria illustrativa depositata in primo grado in sostituzione del precedente procuratore, l’Ufficio aveva avuto conoscenza legale di detta sostituzione e della nuova elezione di domicilio.

1.2 Si tratta quindi di stabilire quale conseguenza giuridica derivi da tale evidente vizio procedurale ed in particolare se si tratti di una notifica inesistente, causa di inammissibilità dell’appello, ovvero di una notifica nulla e perciò implicante la rinnovazione della medesima ex art. 291, c.p.c..

Nonostante un recente precedente sezionale nel primo senso (Sez. 6-5, Ordinanza n. 529 del 2017), ritiene il Collegio di affermare la seconda soluzione, essendo la medesima più aderente alla prevalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-5, Ordinanza n. 26615 del 20:17 e da ultimo n. 1798 del 2018) ed in particolare conforme alla pronuncia delle S.U. n. 14916 del 2016, secondo i principi di diritto che “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento (di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, coli da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 2016, Rv. 640603 – 01); “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 2016, Rv. 640604 – 01).

E’ chiaro che nel caso di specie vi sia stato il raggiungimento dello scopo, secondo quanto affermato nel secondo principio di diritto.

La notifica de qua deve pertanto ritenersi non “inesistente”, benSì ” nulla” ed in quanto tale rinnovabile e, nel caso in esame, sanata dalla costituzione avvenuta sia pure tardivamente.

2. Il secondo motivo è fondato.

2.1 Dalla lettura della sentenza impugnata, piuttosto sintetica, si evince che il contribuente si è opposto ad un avviso di liquidazione per imposta di successione, ottenendo ragione dal giudice di primo grado che avrebbe rilevato una carenza di motivazione dell’atto impositivo di rettifica, il quale non sarebbe stato integrato dall’Ufficio “nel conseguente contenzioso, in modo analitico sia i criteri adottati sia la sussistenza dei presupposti di fatto”. La sentenza impugnata, quindi, viene riformata dai giudici d’appello che trovano inconferente “il principio enunciato”, rilevando che non si trattava di una rettifica alla dichiarazione di successione ma solo di un avviso che è stato redatto sulla scorta dei dati dichiarati dallo stesso privato” e, essendogli questi dati già noti, rendevano la motivazione “assolutamente congrua”.

Non si riportava, neanche nello svolgimento del processo, che si trattava in realtà di un avviso di liquidazione derivante da una dichiarazione integrativa sollecitata dall’istituto di credito – ove era il conto corrente del de cuius – per incassare la liquidità derivante dalla vendita di titoli ivi depositati e che, essendo già dichiarati nella precedente dichiarazione successoria, veniva denunciata con il motivo di ricorso una doppia tassazione.

La sentenza impugnata ricostruisce in maniera errata e lacunosa lo svolgimento del processo e le richieste delle parti in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nn. 2 e 3, pertanto la stessa si deve considerare nulla.

3. Il motivo va, pertanto, accolto con rinvio ad altra sezione della Commissione Regionale della Calabria che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame ad altra sezione della Commissione Regionale della Calabria che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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