Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27497 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26964-2016 proposto da:

A.C., V.M., P.G.,

R.F.P., C.L., O.G., B.C.,

D.C.L., BA.BI., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

PANDOLFO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ARMANDO TURSI, SILVIA LUCANTONI, MARIALUCREZIA TURCO;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO,

GIUSEPPE MATANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 151/2016 della CORTE D’APPELLO di 24/05/2016

R.G.N. BRESCIA, depositata il 211/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale in sede di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dagli epigrafati ricorrenti, confermando la pretesa contributiva oggetto dei verbali di accertamento ispettivo con i quali era stato ritenuto l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti degli attuali ricorrenti quali produttori liberi di impresa di assicurazioni ai sensi del D.L. n. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, conv. con modif. in L. 24 novembre 2003, n. 326;

2. ad avviso della Corte territoriale il rinvio alla contrattazione collettiva corporativa, chiaramente non più in vigore, sarebbe da intendersi limitato alla mera definizione normativa di “produttore libero” nel campo assicurativo e che, considerata la palese volontà della legge di estendere la protezione previdenziale a detta figura, non assumerebbe rilievo la circostanza che il produttore sia legato ad una agenzia o alla stessa società assicurativa. Inoltre, nel caso di specie, ha ritenuto provata l’assenza del carattere occasionale delle prestazioni data la presenza di lettere di autorizzazione ad espletare l’attività con attribuzione di una piazza;

3. per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso gli epigrafati ricorrenti affidato a tre motivi cui l’Inps, in proprio e nella qualità, ha resistito con controricorso;

4. comunicata alle parti la proposta del relatore – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., all’esito del deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c. da parte dell’INPS, la sesta sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 18299/2018 dell’11 luglio 2018 ha rimesso la causa alla sezione semplice (quarta) in pubblica udienza ravvisandone l’opportunità in considerazione dei rilievi sollevati dall’istituto nella predetta memoria;

5. indi, la causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio essendo intervenute “medio tempore” pronunce di questa Corte che hanno risolto le questioni sollevate dall’INPS; i ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

Considerato

che:

6. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del Contratto Collettivo Corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, in combinato disposto con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e dell’art. 12 preleggi assumendosi la riferibilità della definizione dei produttori recata dal contratto collettivo corporativo ai soli produttori di agenzie di assicurazione; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 13 preleggi a tenore del quale “le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati”; con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003, nonchè dell’art. 2697 c.c. assumendo che i contenuti della lettera di autorizzazione allegata al suddetto contratto collettivo prevedevano l’attribuzione al produttore di una “zona” o “piazza” ed il potere di firmare proposte contrattuali, elementi essenziali, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, che non erano stati provati dall’INPS;

7. il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per la stretta connessione, sono fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 24 gennaio 2018). Tale principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanze interlocutorie dello stesso contenuto di quella emessa nel presente giudizio essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 26 novembre 2018). A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata, avendo operato una non corretta assimilazione dei produttori diretti di compagnia ai produttori operanti in rapporto con agenti e subagenti;

8. la manifesta fondatezza dei suddetti motivi, autonomamente decisivi ad escludere la riconducibilità ai ricorrenti della disciplina di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, determina l’assorbimento del terzo;

9. pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con decisione nel merito – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – con l’accoglimento delle originarie domande dichiarando i ricorrenti non tenuti alla iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciali ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003;

10. le spese dell’intero processo vanno interamente compensate tra le parti essendo state le questioni oggetto di causa solo di recente risolte dalle richiamate pronunce di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara i ricorrenti non tenuti all’iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciali ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA