Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27497 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27497 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 22678-2011 proposto da:
LEONARDI GRAZIELLA LNRGZL55D68H501F, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso
lo studio dell’avvocato MARCHIONE MAURO, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ZAPPULLA MARIA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PIETRO BORSIERI 13, presso lo studio dell’avvocato
GIALLOMBARDO ARTURO, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine del controricorso;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 2364/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 15/02/2011, depositata 11 26/05/2011;

Data pubblicazione: 10/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.
CONSIDERATO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, pronunciando sull’appello

10383/2006 dell’8.5.2006, proposto da Graziella LEONARDI
nei riguardi di Maria Giovanna ZAPPULLA, con sentenza n.
2364/2011 (pubblicata il 26 maggio 2011), lo dichiarava
inammissibile. A sostegno dell’adottata decisione la Corte
territoriale evidenziava che la sentenza di primo grado era
stata notificata all’appellante, presso il suo procuratore
domiciliatario in primo grado, ai sensi dell’art. 140
c.p.c., con deposito dell’atto presso la Casa comunale ed
affissione del prescritto avviso il 1 ° .7.2006, ricevuta dal
destinatario il successivo 5.7.2011, per cui la spedizione
dell’atto di gravame a mezzo posta in data 20.9.2006 era
tardivo con riferimento al termine breve per l’impugnazione
di cui all’art. 325 c.p.c., che veniva a scadere il
19.9.2006.
Avverso la menzionata sentenza (depositata il 26 maggio
2011 e notificata il 9 giugno 2011) ha proposto ricorso
ordinario per cassazione (notificato il 20 settembre 2011 e
depositato il 10 ottobre successivo) la medesima LEONARDI
denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art.

Ric. 2011 n. 22678 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n.

140 c.p.c. per avere la corte di merito erroneamente
ritenuto

l’intempestività

del

gravame

proposto,

perfezionandosi la notificazione per il destinatario
decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata

uffici comunali risultavano chiusi nel pomeriggio.
L’intimata ZAPPULLA si è costituita in questa fase con
controricorso.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377
c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis
c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato
conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le
conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.
che di seguito si riporta: “La

Corte Costituzionale, con

sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato
costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella

l’illegittimità
parte

in cui

prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario,
con la spedizione della raccomandata informativa, anziché
con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci
giorni dalla relativa spedizione. Conseguentemente, devono
essere provati 11 ricevimento e la sottoscrizione del
relativo avviso da parte del destinatario (cfr. Cass. n.

Ric. 2011 n. 22678 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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informativa, ossia 1’11.7.2006; del resto il 5.7.2006 gli

7898/2010; v. Cass. SS.UU. n. 1418/2012); in mancanza, il
perfezionamento della notifica si attua per il destinatario
decorsi i dieci giorni dalla relativa spedizione.
Alla luce di tale quadro normativo e procedendo

notificata della sentenza di primo grado a cura della parte
appellata (odierna intimata), consentito per la deduzione
del vizio di error in procedendo in cui sarebbe incorso il
giudice del gravame, che impone al giudice di legittimità
una cognizione non circoscritta alla motivazione con la
quale il giudice di merito ha vagliato (o non) la
questione, bensì estesa all’esame diretto degli atti e del
documenti sul quali il ricorso si fonda (purchè la censura
sia stata proposta dal ricorrente in conformità delle
regole fissate al riguardo dal codice di rito: cfr, da
ultimo, Cass. SS.UU. 22 maggio 2012 n. 8077), si rileva che
il tenore di detti atti è nel senso che, pacifico l’invio
da parte dell’ufficiale giudiziario, a completamento del
procedimento di notifica, il giorno 30 giugno 2006, della
prevista raccomandata al procuratore domiciliatario della
LEONARDI che ne ha curato il ritiro il 5 luglio 2006, come
affermato dal giudice del gravame (anche se nell’avviso
risulta più chiaramente indicata la data del 1 ° .7.2006)
(prima dunque della compiuta giacenza); a tale ultima data

Ric. 2011 n. 22678 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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all’esame diretto de//’atto di appello e della relata di

deve quindi ritenersi perfezionata, per il destinatario, la
notificazione della sentenza di primo grado.
Il termine per la proposizione dell’appello scadeva perciò
il 19.9.2006 (cfr art. 325 c.p.c., comma 1), come

Del tutto incomprensibile appare, dunque, la censura della
LEONARDI circa l’esigenza di tener conto del termine di
compiuta giacenza, basandosi su incongrua commistione tra
le norme del codice di rito e quelle stabilite in materia
di notifica a mezzo servizio postale dalla legge n. 890 del
1982.
In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le
condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380
bis c.p.c., ravvisandosi la manifesta infondatezza del
rícorso.”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di
cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di
sorta, sono condivisi dal Collegio, pacifico che l’atto di
appello sia stato consegnato per la notificazione a mezzo
posta solo il 20.9.2006, e, pertanto, il ricorso va
rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;

Ric. 2011 n. 22678 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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correttamente argomentato dalla Corte territoriale.

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese
di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi

e.

3.800,00, di cui C. 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

settembre 2013.

VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 27

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