Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27497 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25652/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, sezione n. 28, n. 40/28/12, pronunciata l’11/01/2012,

depositata il 06/06/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 ottobre

2020 dal Consigliere Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, indicata in epigrafe, che, per quanto ancora rileva, accogliendo l’appello di A.G., avvocato, ha annullato la cartella di pagamento con la quale veniva liquidata, in base alla dichiarazione, l’IRAP dovuta per l’annualità 2005, ritenendo l’attività del contribuente esclusa dall’applicazione dell’imposta, in quanto il legale utilizzava il minimo dei beni strumentali e di collaborazione nel disbrigo dei servizi di segreteria nell’ambito dell’attività professionale, quali fattori necessari e indispensabili per fornire un minimo di efficienza e di immagine allo studio legale, senza i quali nessun avvocato sarebbe nelle condizioni di lavorare e di conservare la propria clientela;

2. il contribuente è rimasto intimato;

3. nella pubblica udienza del 25/01/2017, altro Collegio di questa Sezione tributaria ha rinviato la causa a nuovo ruolo e ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradii di merito, al fine di valutare il primo motivo del ricorso;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo del ricorso (“Nullità della sentenza e del procedimento. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 20 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), la ricorrente fa valere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (sentenza n. 38/01/2010, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Asti), assumendo che l’atto d’appello del contribuente non le era stato notificato e che la C.T.R. del Piemonte, per mero errore materiale, aveva affermato l’intervenuta costituzione in giudizio dell’Agenzia;

1.1. il motivo è fondato;

dall’esame degli atti del fascicolo processuale di merito, cui la Corte ha direttamente accesso quale giudice del fatto processuale, trattandosi di vagliare l’asserito error in procedendo della C.T.R. (Cass. Sez. un. 25/07/2019, n. 20181, ha stabilito che: “La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice dii merito sia incorso in “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa”), risulta l’omessa notifica all’A.F. dell’appello del contribuente, donde il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, erroneamente non rilevato dalla Commissione regionale;

2. con il secondo motivo (“2. Violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che i beni strumentali e la collaborazione nei servizi di segreteria (con un’incidenza delle spese da lavoro dipendente pari a circa il 45% dei costi e al 35% rispetto ai compensi professionali complessivi), non costituissero un indice dell’esercizio dell’attività professionale in forma autonomamente organizzata, quale presupposto dell’IRAP, secondo l’accezione fatta propria dalla costante giurisprudenza di legittimità;

2.1. il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo;

3. ne consegue che, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, u.p., in quanto il processo non poteva essere proseguito in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

4. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, dichiara che il processo non poteva essere proseguito, per la ragione esposta in motivazione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna il contribuente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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