Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27496 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2016, (ud. 20/12/2016, dep.30/12/2016),  n. 27496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2991-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CARPENTERIE MERIDIONALI SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA POLIS SPA ORA EQUITALIA SUD SPA;

– intimato –

Nonchè da:

EQUITALIA POLIS SPA ORA EQUITALIA SUD SPA in persona del Responsabile

pro tempore del Contenzioso Esattoriale Reg., elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato PATRIZIA AMORETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO PAOLO MANSI giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, CARPENTERIE MERIDIONALI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 301/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, accoglimento ricorso incidentale di Equitalia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agente per la riscossione ha notificato con riferimento all’anno di imposta 2003 cartella di pagamento per Irpeg, Irap e Iva oltre accessori alla Carpenterie Meridionali s.r.l. a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

La commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’agenzia e della Gestline s.p.a. (ora Equitalia Sud s.p.a.), annullando la cartella per la mancata comunicazione dell’avviso bonario prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’agenzia. La commissione tributaria regionale della Campania in Napoli lo ha rigettato.

Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, rispetto al quale la contribuente resiste con controricorso e l’Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Con l’unico motivo di ricorso, in effetti risolventesi in due separate censure, l’agenzia deduce: a) da un lato, violazione di norme di legge – indicate nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, nella parte in cui nella sentenza impugnata si è ritenuto che la comunicazione dell’avviso bonario spettasse anche quando, come nel caso di specie, dai controlli automatici non emergesse un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione nè incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa; b) dall’altro, irragionevole e contraddittoria motivazione sul fatto decisivo dell’incertezza anzidetta, nella parte in cui si fa corrispondere alle predette discordanze l’omesso versamento di somme invece certamente risultanti dalla dichiarazione.

4. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, in parallelismo con il primo profilo dedotto con il ricorso principale, analogamente si deduce da parte dell’Equitalia Sud s.p.a. violazione di norme di legge – indicate nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, nella parte in cui nella sentenza impugnata si è ritenuto che la comunicazione dell’avviso bonario spettasse anche quando, come nel caso di specie, dai controlli automatici non emergesse un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione nè incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa.

5. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale Equitalia Sud s.p.a., infine, deduce omesso esame e omessa motivazione in ordine a punto decisivo costituito dall’eccepito difetto di legittimazione passiva di esso agente per la riscossione in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, vertendo la controversia in ordine al rapporto tributario sostanziale.

6. – Sono fondati e vanno accolti i motivi – del tutto analoghi – del ricorso principale (primo profilo dell’unico motivo) e del ricorso incidentale (primo motivo) concernenti la circostanza che con la sentenza impugnata la commissione regionale ha ritenuto l’obbligatorietà della comunicazione dell’avviso bonario anche quando, come nel caso di specie, dai controlli automatici non emergesse un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione nè incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa. Invero, in argomento, va data continuità all’indirizzo di questa corte (v. anche per richiami ad es. sez. 5, n. 13759 del 2016) secondo cui la comunicazione dell’esito della liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e l’invito a fornire chiarimenti della L. n. 212 del 2000, ex art. 6, non sono dovuti se non nei casi specificamente previsti da dette disposizioni. In particolare – al di là dell’applicazione dell’art. 6 concernente il solo sussistere di incertezze nella fattispecie insussistenti – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione. Tale adempimento – diversamente da quanto dedotto dalla parte contribuente che lo riferisce anche agli omessi versamenti – non è prescritto anche in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, (cfr. sez. 5 del 2016 cit.).

10. – E’ poi inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, concernente la legittimazione passiva di Equitalia Sud s.p.a. Rispetto alla questione, assorbita in primo grado, nessun interesse sussiste in capo a Equitalia Sud s.p.a. a farla valere con specifico motivo di impugnazione, posto che sul tema la sentenza impugnata non si è pronunciata, risultando comunque l’esito della lite favorevole all’agente per la riscossione. Nonostante l’inammissibilità del motivo, il tema decisionale continua a restare affidato al giudice del rinvio, ove dovesse ritornare rilevante.

11. – L’impugnata sentenza va dunque cassata, in relazione ai motivi accolti, con assorbimento della censura del ricorso principale concernente i profili motivazionali. Segue il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame in applicazione del suddetto principio di diritto. La commissione regionale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La corte accoglie il ricorso principale nell’unico motivo, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla) commissione tributaria regionale della Campania in Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione 5 civile, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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