Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27495 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2019, (ud. 07/02/2019, dep. 28/10/2019), n.27495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13295-2017 proposto da:

DOLOMITE FRANCHI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO

PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIANLUCA EMANUELE CRESPI, CESARE MICHELINI;

– ricorrente –

contro

C.M., A.A., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA APUANIA 12, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

MUCCIO, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 397/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/11/2016 r.g.n. 83/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA;

udito l’Avvocato SALVATORE MUCCIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Le eredi di C.C., già dipendente di Dolomite Franchi S.p.A. dal 1980 al 2004, agivano in giudizio avanti al Tribunale di Brescia per ottenere la condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sia iure proprio sia iure hereditatis, in conseguenza del decesso del loro congiunto per neoplasia, allegando che la malattia era sorta per effetto della prolungata esposizione ad agenti morbigeni presenti nelle lavorazioni cui lo stesso era stato addetto.

2. Il giudice di primo grado, quanto alla domanda proposta iure proprio, riteneva di accogliere l’eccezione pregiudiziale di incompetenza funzionale sollevata dalla convenuta; quanto alla domanda iure hereditatis, dopo avere rigettato l’eccezione di prescrizione, rilevava che, pur risultando accertata la sussistenza del nesso causale tra il sorgere della malattia e l’attività lavorativa svolta, essa non poteva trovare accoglimento, non avendo le ricorrenti provato la sussistenza dei danni.

3. Il gravame di Dolomite Franchi avverso tale decisione era dichiarato inammissibile, con sentenza n. 397/2016, pubblicata il 23 novembre 2016, dalla Corte di appello di Brescia, la quale osservava che, se pure erano state risolte in senso sfavorevole all’appellante alcune delle questioni di causa (prescrizione, sussistenza del nesso causale, violazione dell’art. 2087 c.c.), la società era comunque risultata totalmente vittoriosa e, quindi, era da considerarsi carente di interesse ad impugnare.

4. Nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, con due motivi, cui le eredi di C.C. hanno resistito con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 100 c.p.c., per avere la Corte territoriale negato l’interesse ad impugnare della società, in quanto totalmente vittoriosa in esito al giudizio di primo grado, senza tuttavia considerare l’utilità concreta che ad essa sarebbe potuta derivare dall’accoglimento del gravame, impedendo il formarsi del giudicato sulle parti di sentenza in cui il Tribunale aveva accertato la violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro e la sussistenza del nesso causale tra la malattia e l’attività prestata dal lavoratore, oltre al mancato decorso del termine di prescrizione.

2. Con il secondo viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte omesso di esaminare il fatto storico costituito dall’accertamento svolto dal giudice di primo grado (sulla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; sulla sussistenza del nesso causale; sul mancato compimento della prescrizione) nella sua vera e oggettiva portata e cioè nella sua idoneità, con il passaggio in giudicato, a sostenere le domande risarcitorie iure proprio che le eredi del lavoratore deceduto avrebbero potuto riproporre avanti al giudice civile funzionalmente competente.

3. I motivi così proposti possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.

4. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria proposta iure hereditatis dai congiunti del lavoratore per non avere gli stessi provato la sussistenza deì danni, solo apoditticamente allegati, senza neppure fornire i necessari elementi, sulla base dei quali fondare una liquidazione quantomeno equitativa.

5. Su tale premessa il ricorso deve considerarsi infondato.

6. E’ invero del tutto fermo, nella giurisprudenza di questa Corte, l’orientamento, secondo cui il giudicato sostanziale si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia.

7. Nell’ambito di tale orientamento è stato, quindi, affermato che “il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa preclusione opera anche nell’ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono il petitum del primo” (Cass. n. 7140/2002) e che “il giudicato si forma non solo sulle statuizioni finali della sentenza, ma anche sugli accertamenti – di fatto e di diritto – che di esse costituiscono l’antecedente logico” (Cass. n. 21096/2005).

8. E’ stato, in particolare, ritenuto che se è “vero che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di rigetto della domanda, a tutte le statuizioni inerenti all’esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio, l’operatività di tale efficacia deve peraltro intendersi limitata alle statuizioni necessarie ed indispensabili per giungere alla decisione, non estendendosi, invece, alle enunciazioni puramente incidentali, nonchè alle considerazioni prive di relazione causale con quanto abbia formato oggetto della pronuncia, ovvero di collegamento con il contenuto del dispositivo, e prive pertanto di efficacia decisoria. Allo stesso modo, il giudicato implicito può ritenersi formato solo quando tra la questione risolta espressamente e quella considerata implicitamente decisa sussista non soltanto un rapporto di causa ad effetto, ma un nesso di dipendenza così indissolubile che l’una non possa essere decisa senza la preventiva decisione dell’altra, poichè, diversamente, ne risulterebbero illegittimamente pregiudicati i diritti delle parti (Cass. n. 11672/2007).

9. Peraltro, è da rilevare come tale indispensabile collegamento, o relazione causale, tra la decisione (di rigetto) e le altre affermazioni contenute nella sentenza di primo grado non sia riconoscibile nella concreta fattispecie, con conseguente esclusione del giudicato: e ciò sia su di un piano strettamente logico, posto che le questioni affrontate (violazione dell’art. 2087 c.c.; sussistenza del nesso eziologico tra la malattia e la prestazione di lavoro; decorso della prescrizione), così come risolte dal Tribunale di Brescia (il quale ha dato risposta positiva alle prime due e negativa alla terza), avrebbero dovuto operare nel senso dell’accoglimento della domanda mentre essa – in contrasto con tali (plurimi e convergenti) esiti decisionali – è stata respinta; sia, e soprattutto, su di un piano più propriamente logico-giuridico, posto che nessuna delle tre questioni risulta idonea a ripercuotersi, quale antecedente necessario, su una pronuncia la cui ragione decisoria risiede esclusivamente e autonomamente in una verificata e radicale carenza probatoria, e prima ancora in un difetto di pertinenti allegazioni, riguardo alla sussistenza di danni conseguenti al decesso del lavoratore.

10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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