Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27495 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 27495 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 24293-2012 proposto da:
MAURIZI Lorenzo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Carlo Milardi in Roma, via S. Tommaso d’Aquino, n. 116, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Fiorentino, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
PANELLA Alga, elettivamente domiciliata in Roma, via Domenico Millelire,
n. 6, presso lo studio dell’Avv. Gualtiero Cremisini, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Rieti nella causa inscritta al numero 1906-2008 di registro generale.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

Data pubblicazione: 10/12/2013

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, il quale ha chiesto che le
Sezioni Unite della Corte, in camera di consiglio, vogliano dichiarare che
sussiste la giurisdizione italiana.
Ritenuto in fatto
1. – Davanti al Tribunale di Rieti pende una controversia tra gli ex coniugi

talia, in relazione alla intervenuta vendita da parte di quest’ultimo – dopo
la cessazione degli effetti civili del matrimonio – di un immobile sito in Malta, località Swieqi, Saint Andrews.
In detto procedimento l’attrice Alga Panella ha sostenuto che l’immobile,
acquistato nel giugno 1989 dal Maurizi in costanza di matrimonio, ricadeva
nella comunione legale tra i coniugi. E poiché il Maurizi, intestatario formale del bene, una volta cessati, nel 1997, a seguito di sentenza del Tribunale di Roma, gli effetti civili del matrimonio, lo aveva venduto a terzi con
rogito notarile del luglio 2007, ricevendone il pagamento dell’intero prezzo,
l’attrice ha chiesto al giudice la condanna del convenuto alla restituzione
della metà del prezzo conseguito, pari ad euro 69.881.
Nel giudizio così incardinato il convenuto ha eccepito, con la comparsa di
costituzione e risposta, la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice maltese, e ciò alla luce del regolamento CE n. 44/2001 del
Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il quale, all’art. 22, punto 1, prevede che, indipendentemente dal
domicilio, in materia di diritti reali immobiliari hanno competenza esclusiva
i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato.
2. – Questa eccezione veicola i motivi di ricorso per regolamento preventivo proposto, con ricorso notificato il 23 ottobre 2012, dal Maurizi. Ad avviso del ricorrente, la domanda avanzata dall’attrice andrebbe qualificata
come di accertamento del diritto di comproprietà della Panella sul bene
immobile che ha formato oggetto del contratto di compravendita concluso
separatamente dall’ex marito, ovvero di accertamento e declaratoria
dell’avvenuta vendita del medesimo immobile; e tale domanda – che assumerebbe il valore di causa pregiudiziale, da tale accertamento facendosi

Alga Panella e Lorenzo Maurizi, cittadini italiani residenti e domiciliati in I-

discendere il riconoscimento del diritto ad esigere la metà del prezzo di
vendita – introdurrebbe una controversia “in materia di diritti reali immobiliari” ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del citato regolamento CE, il quale, in deroga al criterio generale costituito dal foro del domicilio del convenuto, attribuisce competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui
l’immobile è situato. Infatti, la domanda sarebbe diretta a tutelare una

sull’immobile in Malta, “mediante l’esercizio di una singolare azione di rivendica avente ad oggetto il valore venale del bene”. Secondo il ricorrente,
la stessa domanda di condanna al pagamento della metà del valore del
prezzo di vendita “si prest[erebbe] ad essere interpretata come domanda
di scioglimento della comunione avente ad oggetto un bene immobile con
richiesta di liquidazione in danaro della . . . quota”. Infine, poiché al momento della vendita l’immobile in questione avrebbe costituito oggetto di
una comunione ordinaria, neppure vi sarebbe spazio per l’operatività della
deroga prevista dall’art. 1, comma 2, lettera a), del citato regolamento con
riferimento al regime patrimoniale fra coniugi.
La convenuta ha resistito con controricorso.
3. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla
base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha richiesto
alla Corte di rigettare il ricorso, dichiarando che sussiste la giurisdizione italiana.
Memorie illustrative sono state depositate, in prossimità dell’adunanza in
camera di consiglio, da entrambe le parti.
Considerato in diritto
1. – Si tratta di stabilire se spetta al giudice italiano o al giudice maltese
conoscere della domanda promossa nei confronti dell’ex coniuge, (cittadino
italiano residente e) domiciliato (al pari dell’attrice) in Italia, diretta ad ottenere la condanna al pagamento di metà dell’importo incassato dal convenuto a seguito della vendita a terzi, stipulata successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di un immobile situato a Malta,
già ricadente (secondo la prospettazione della parte) in comunione legale.

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prerogativa asseritamente connessa al diritto di comproprietà dell’attrice

2. – L’art. 22, punto 1, del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22
dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, prevede – in continuità con l’art. 16, punto 1, della convenzione di Bruxelles
27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva

dipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva, in materia di
diritti reali immobiliari e di contratto di affitto di immobili, i giudici dello
Stato membro in cui l’immobile è situato.
3. – Nella sua giurisprudenza relativa all’art. 16, punto 1, della convenzione di Bruxelles – che vale anche, secondo il considerando 19 del regolamento n. 44/2001, per l’interpretazione dell’art. 22, punto 1, di
quest’ultimo – la Corte di giustizia ha stabilito che la competenza esclusiva
dei giudici dello Stato contraente ove si trova l’immobile ingloba non il
complesso delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo
quelle che, al tempo stesso, rientrano nell’ambito di applicazione di tale
convenzione e tendono a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali
beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo (sentenza 10 gennaio 1990, nella causa C115/88, Reichert e Kockler e Società Dresdner Bank).
A questa conclusione la Corte di giustizia è pervenuta sul rilievo che
l’articolo in questione “non dev’essere interpretato in senso più largo di
quanto non richieda la finalità da esso perseguita, dal momento che ha per
effetto di privare le parti della scelta, che altrimenti spetterebbe loro, del
foro competente, e, in taluni casi, di portarle davanti ad un giudice che
non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse”; e considerando che la
ragione essenziale della competenza esclusiva attribuita ai giudici dello
Stato in cui si trova l’immobile “è data dalla circostanza che tali giudici sono quelli meglio in grado, vista la prossimità, di avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto e di applicare le norme e gli usi particolari
che sono, nella generalità dei casi, quelli dello Stato di ubicazione
dell’immobile”.

con la legge di autorizzazione alla ratifica 21 luglio 1971, n. 804 – che, in-

Su questa base, la Corte di giustizia ha ritenuto non riconducibili al campo
di applicazione dell’art. 16, punto 1, della Convenzione o dell’art. 22, punto
1, del regolamento: l’azione che, intentata da un creditore, tende a rendere non opponibile nei suoi confronti un atto di disposizione relativo ad un
diritto reale immobiliare che egli sostenga essere stato compiuto dal suo
debitore in frode ai suoi diritti (sentenza 10 gennaio 1990, cit.); l’azione

di trustee e ad ottenere che le sia ingiunto di compiere gli atti necessari affinché l’attore diventi titolare della legai ownership (sentenza 17 maggio
1994, nella causa C-294/92, Webb e Webb); la domanda di indennizzo per
il godimento di un’abitazione in seguito all’annullamento del trasferimento
della proprietà (sentenza 9 giugno 1994, nel procedimento C-292/93, Lieber e Giibel); l’azione di risoluzione di un contratto di compravendita riguardante un immobile e di risarcimento dei danni a causa di tale risoluzione (sentenza 5 aprile 2001, nel procedimento C-518/99, Gaillard e Chekili); l’azione diretta ad impedire le immissioni che producono o che rischiano di produrre i loro effetti su beni immobiliari di cui la parte attrice è
proprietaria (costituite da radiazioni ionizzanti provenienti da una centrale
nucleare situata nel territorio di uno Stato confinante con quello in cui tali
beni sono ubicati) (sentenza 18 maggio 2006, nella causa C-343/04, Obertisterreich e CEZ); il procedimento di volontaria giurisdizione promosso da
un cittadino di uno Stato membro, dichiarato parzialmente incapace dopo
essere stato sottoposto a regime di curatela in conformità della normativa
di tale Stato, dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro per ottenere
l’autorizzazione alla vendita della sua quota di proprietà di un immobile, situato nel territorio di quest’ultimo Stato membro (sentenza 3 ottobre
2013, nella causa C-386/12, Schneider).
4. – Dall’esame diretto del contenuto della domanda giudiziale risulta che
– come ha esattamente evidenziato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – nessuna rivendicazione di comproprietà e nessuna azione recuperatoria del bene immobile sono state nella specie compiute
dall’attrice.
L’azione esercitata dalla Panella non è un’azione reale ai sensi dell’art. 22,
punto 1, del regolamento CE n. 44 del 2001, intesa a far valere, erga om-

volta a far constatare che una persona detiene un bene immobile in qualità

nes, prerogative concernenti direttamente l’immobile, bensì un’azione personale volta ad esercitare, nei confronti dell’ex marito, un diritto di obbligazione nascente dal contratto di vendita del bene immobile da costui stipulato in quanto unico intestatario formale dello stesso, ma in realtà acquistato, secondo la prospettazione dell’attrice, in costanza di matrimonio
e in regime di comunione legale. L’esistenza e il contenuto del diritto di

sull’immobile hanno, in tale contesto, un significato soltanto incidentale,
mentre la causa petendi dell’azione personale esercitata nei confronti del
debitore della prestazione pecuniaria rimanda all’ormai cessato regime patrimoniale tra i due ex coniugi: una causa petendi che rientra perfettamente nella esclusione generale dal campo di applicazione del regolamento,
secondo quanto prevede l’art. 1, comma 2, lettera a), dello stesso.
Del resto, la competenza esclusiva in materia di diritti immobiliari, prevista
dal citato art. 22, punto 1, del regolamento, si giustifica con il fatto che le
controversie relative ai diritti immobiliari spesso comportano contestazioni
che implicano accertamenti, inchieste e perizie che dovranno effettuarsi sul
posto. Ma nella specie la natura immobiliare e la posizione del bene venduto dal Maurizi non incidono sulla configurazione della controversia: questa
si sarebbe presentata nei medesimi termini se avesse avuto ad oggetto un
appartamento situato nel territorio di qualsiasi altro Stato membro o un
quadro di valore.
5. – Conclusivamente, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano;
enunciandosi il principio di diritto secondo cui la domanda diretta ad ottenere la condanna dell’ex coniuge, (al pari dell’attrice cittadino italiano residente e) domiciliato in Italia, al pagamento di metà dell’importo conseguito
dalla vendita a terzi, stipulata successivamente alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio, di un immobile, già ricadente in comunione legale, situato a Malta, non rientra nell’ambito di applicazione della regola sulla
competenza esclusiva, in materia di diritti reali immobiliari, prevista
dall’art. 22, punto 1, del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22
dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

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comunione (ordinaria, dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale)

6. – Il Tribunale di Rieti, dinanzi al quale la causa pende, provvederà sulle
spese del regolamento unitamente al merito.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara che la giurisdizione spetta al
giudice italiano.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2013.

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