Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27494 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 28/10/2019), n.27494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17592-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., (già EQUITALIA E.T.R.) C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati

ROBERTO PESSI e MARCO MARIA VALERIO RIGI LUPERTI, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

FLAMINIO, 9, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAMPAGNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE DE MECO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1516/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/01/2015 r.g.n. 113/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore,

RILEVA che:

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

con ricorso al giudice del lavoro di Crotone, il sig. C.L., ufficiale della riscossione a tempo indeterminato dal (OMISSIS), sospeso dal servizio a far luogo dal (OMISSIS) sino al 10 novembre 2008, perchè sottoposto a procedimento penale (quest’ultimo poi definito con sentenza di assoluzione), chiese, in forza dell’art. 34, comma 6, del c.c.n.l. di settore, la condanna della società convenuta al pagamento di varie voci retributive previste dalla contrattazione collettiva (premi di produzione, indennità modali, compensi dovuti agli ufficiali e buoni pasto), maturate nel periodo del suo allontanamento dal posto di lavoro sino al rientro in servizio, per un importo complessivo di 8000,00 Euro, nonchè al risarcimento dei danni connessi;

il giudice adito con sentenza del 20 luglio 2011, dopo aver rilevato che sulla base del citato art. 34, comma 6, il ricorrente aveva diritto, durante il periodo di sospensione cautelare, al trattamento economico che avrebbe percepito se avesse lavorato, rigettò tuttavia la domanda, ritenendo che le voci retributive richieste erano dovute soltanto in caso di effettivo svolgimento della prestazione. Respinse, altresì, la domanda risarcitoria per danni asseritamente derivati dall’illegittimo l’allontanamento del posto di lavoro, osservando che parte datoriale aveva agito correttamente, ai sensi dello stesso art. 34, a norma del quale era consentita sospensione temporanea servizio del lavoratore sottoposto a procedimento penale;

la decisione di primo grado veniva impugnata con ricorso del 20 gennaio 2012, quindi parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Catanzaro come da sentenza n. 1516 in data 13 novembre 2014 – 13 gennaio 2015, mediante riforma per quanto di ragione della gravata pronuncia, con la condanna di EQUITALIA SUD S.p.A. al pagamento, in favore dell’appellante, del premio aziendale, dell’indennità di rischio e dell’indennità di riscossione, emolumenti maturati durante l’arco temporale (OMISSIS) – 2 marzo 2009, confermando nel resto la decisione di primo grado, dichiarando inoltre compensate per 1/3 le spese di lite, per la residua quota poste a carico della società appellata, con distrazione a favore del procuratore anticipatario costituito per il C.;

EQUITALIA SUD S.p.a. (già Equitalia E.T.R.) ha impugnato l’anzidetta pronuncia di appello come da ricorso per cassazione in data 8 luglio 2015, quindi notificato a mezzo posta (pervenuta a destinazione il 17-07-15), affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito il sig. C.L. mediante controricorso, notificato tramite p.e.c. in data 25-08-2015;

il Pubblico Ministero in sede con requisitoria in data 7/10 gennaio 2019 ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO che:

con l’anzidetto unico motivo parte ricorrente ha denunciato violazione e o falsa applicazione degli artt. 34, 41, 42,43 e 48 del c.c.n.l. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

va premesso che nel caso di specie deve escludersi ogni vizio motivazionale, nei sensi denunciati da parte ricorrente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto l’attuale vigente formulazione di tale norma (nella specie ratione temporis applicabile) non contempla più la carente ovvero insufficiente o contraddittoria motivazione, ma unicamente l’omesso esame di un fatto storico e decisivo ai fini del giudizio, mentre la motivazione in quanto tale assume rilevanza unicamente allorchè risulti in violazione del cosiddetto minimo costituzionale, con riferimento quindi all’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 nonchè art. 118 delle relative disposizioni di attuazione, in relazione quindi al corrispondente error in procedendo, ritualmente denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e soprattutto univocamente in termini di nullità (cfr. Cass. civ. VI sez. – 3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018: in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione – per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile – e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In senso analogo v. tra le altre Cass. III civ. n. 23940 del 12/10/2017, nonchè sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014);

nel caso di specie non risulta individuata dal ricorrente alcuna precisa circostanza fattuale, il cui esame sia stato omesso dalla Corte d’Appello, di guisa che sotto tale profilo il vizio di motivazione denunciato ai sensi del cit. art. 360, n. 5 è inammissibile, laddove poi nel caso di specie non integra detto vizio nemmeno l’errore di date, che parte ricorrente assume, peraltro senza complete enunciazioni ex art. 366 c.p.c., n. 6, commesso dai giudici di appello, i quali avrebbero dato seguito, sbagliando, al giorno finale in cui sarebbe cessata la sospensione cautelare indicato da parte appellante (2 marzo 2009), che avrebbe confuso la data di effettiva ripresa del servizio (appunto 2.3.09), dopo aver fruito delle giornate di ferie maturate, come da comunicazione di parte datoriale 10.11.2008, con quella in pari data, in cui aveva avuto luogo la formale reintegra in servizio;

lo scambio di date, invero, non integra il vizio di omesso esame di cui al vigente art. 360 n. 5, potendo comportare al più un errore materiale o di calcolo, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., ovvero costituire errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, denunciabile ai sensi dell’art. 398 davanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza di cui si assume l’erroneità (cfr. in proposito anche Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016, secondo cui lo stesso cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio – nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Conforme Cass. I civ. n. 23153 del 26/09/2018);

invero, nel caso di specie la Corte territoriale, motivatamente ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, in relazione al primo motivo di gravame, applicando i richiamati principi giurisprudenziali, con riguardo alle censure mosse circa il mancato riconoscimento di voci retributive maturate durante il periodo di sospensione. L’appellante, infatti, aveva operato un espresso il puntuale riferimento alla sentenza di primo grado, rispetto alla quale aveva confutato le argomentazioni in fatto ed in diritto, per cui nel trattamento economico dovuto al lavoratore durante il tempo del suo allontanamento dal servizio per esigenze cautelari andavano ricompresi tutti gli emolumenti che nella previsione contrattuale costituivano la struttura della retribuzione, a prescindere dalla effettività della prestazione. Il secondo motivo di gravame, attinente alla contestato rigetto della pretesa risarcitoria azionata dal C., poichè genericamente formulato non poteva, invece, superare il vaglio di ammissibilità dell’impugnazione, non avendo il ricorrente esposto i motivi per i quali, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudicante, il suo allontanamento dal servizio si sarebbe dovuto considerare in contrasto con la normativa contrattuale, o comunque con i principi generali buona fede correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro. Tanto premesso, la Corte distrettuale, richiamato l’art. 34, comma 6, del contratto collettivo (secondo cui il lavoratore allontanato dal servizio conserva per il relativo periodo il diritto all’intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dallo stesso contratto collettivo), ha osservato che il tenore letterale della clausola induceva ad affermare che il trattamento economico intero non poteva non riferirsi alla globalità degli emolumenti causalmente correlati alla posizione lavorativa in atto al momento della sospensione e che la locuzione “il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo” non poteva assumere altro significato se non quello di ritenere dovuto tutto ciò che sarebbe spettato al lavoratore ove avesse prestato la sua normale attività. A corroborare detta interpretazione letterale la Corte di merito ha svolto diverse considerazioni, richiamando altresì la giurisprudenza di legittimità, per cui nell’ipotesi di conclusione del procedimento penale con formula assolutoria il rapporto di lavoro riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso in via di autotutela, di modo che il contenuto dell’obbligazione retributiva andava determinato con riferimento a tutti gli emolumenti causalmente correlati alla posizione lavorativa, come se il lavoratore fosse sempre rimasto al suo posto. Ipotizzando un trattamento economico minore, rispetto a quello che avrebbe ottenuto se l’interessato avesse continuato a svolgere le sue consuete prestazioni, ad avviso della Corte distrettuale si finirebbe per addossare al dipendente le conseguenze economiche negative di una determinazione assunta nell’esclusivo interesse di tutelare l’immagine di prestigio dell’amministrazione di appartenenza, in assenza di qualsiasi sopravvenuta circostanza idonea ad interrompere legittimamente emesso sinallagmatico tra prestazione e obbligo retributivo. Pertanto, in applicazione degli esposti principi ed alla luce dell’anzidetta clausola contrattuale, la stessa andava intesa nel senso che era dovuta al lavoratore sospeso dal servizio perchè sottoposto a procedimento penale la retribuzione comprensiva di tutti i compensi a carattere continuativo, correlati alla posizione lavorativa al momento dell’allontanamento, con esclusione dei soli emolumenti eventuali, occasionali o eccezionale. Di conseguenza, spettavano all’appellante il premio aziendale di quell’art. 41 del contratto collettivo, l’indennità di rischio di cui all’art. 42 dello stesso contratto e l’indennità di riscossione ex art. 43 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di voci retributive a carattere continuativo, peraltro variabili nel quantum, in ragione non della produttività individuale del dipendente, ma in ragione dei risultati conseguiti dall’azienda nel suo complesso, con riferimento al premio aziendale, ovvero secondo valori predeterminati correlati alla posizione lavorativa ricoperta; emolumenti che, in altri termini, il dipendente avrebbe percepito in quanto in servizio quale addetto all’ufficio. Andavano, per contro, esclusi i soli buoni pasto, poichè essi non costituivano elementi della retribuzione, concretandosi in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale;

peraltro, sebbene dagli atti emerga che con il ricorso introduttivo del giudizio l’attore avesse quantificato la sua pretesa creditoria in ragione di complessivi 8000,00 Euro, tuttavia la Corte d’Appello, pur avendo in parte accolto la domanda non ha provveduto a liquidare le somme corrispondenti, avendo pronunciato condanna di pagamento in relazione alle indicate voci retributive maturate durante l’arco temporale all’uopo precisato, di guisa che appaiono inconferenti le doglianze di parte ricorrente per l’impossibilità di determinare il quantum, con particolare riferimento ai singoli istituti di cui all’art. 42 c.c.n.l. (indennità modale, non dovuta perchè il dipendente non era adibito in via prevalente e continuativa al maneggio di contanti o valori – non avendo mai svolto mansioni di cassiere) e 43 dello stesso contratto collettivo (indennità di riscossione, riferibile esclusivamente alla figura dell’operatore di sportello e non a quella di ufficiale di riscossione, mentre l’istituto di cui all’art. 44 sarebbe necessariamente legato ai casi di riscossione a saldo, emolumento che non sarebbe stato mai corrisposto al C. durante la sua attività lavorativa). Di conseguenza, secondo la ricorrente, non poteva ritenersi certa, proprio perchè connessa a particolari modalità della prestazione, la percezione del premio di produzione, siccome slegato ad uno specifico sistema aziendale della produttività del lavoro e quindi connesso al raggiungimento di obiettivi da parte dei lavoratori, obiettivi che non era prevedibile che il lavoratore avrebbe raggiunto, nonchè dell’indennità di cassa ex art. 42, legata allo svolgimento dell’attività comportanti il maneggio di contanti o titoli e dei compensi dovuti agli ufficiali modalità della prestazione e, quindi, incerta. Pertanto, ad avviso della società ricorrente, la decisione della Corte d’Appello risultava evidentemente erronea, nonchè inapplicabile in concreto dal momento che gli emolumenti indicati non potevano essere erogati al C.. Infatti, la stessa aveva provveduto a liquidare al lavoratore con i cedolini paga i premi aziendali per gli anni dal 2006 al 2009, mentre per gli istituti contrattuali di cui all’art. 43 del vigente c.c.n.l. (ex art. 42 c.c.n.l. 4.11.2005) e art. 44 (ex art. 43 c.c.n.l. 2005) non era stato possibile procedere al relativo calcolo in quanto il C. non era mai stato destinatario dei medesimi, donde l’impossibilità di quantificare le ulteriori voci, essendo stato possibile pagare soltanto ciò che risultava quantificabile in base al dispositivo della sentenza impugnata, perciò anche inapplicabile, oltre che erronea;

tanto premesso, va in primo luogo osservato come la ricorrente abbia del tutto omesso di riprodurre ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 le proprie difese con la sua memoria di costituzione in primo grado e quelle poi svolte in sede di appello avverso il gravame interposto dal C., soccombente in prime cure, con la memoria di cui all’art. 436 c.p.c., di guisa che non è possibile nemmeno verificare in concreto quanto dedotto con il ricorso per cassazione da EQUITALIA in ordine alle circostanze relative alle mansioni a suo tempo disimpegnate dal lavoratore, che gli avrebbero precluso ogni fondato riconoscimento del vantato diritto, soprattutto in ordine all’indennità di rischio o modale e a quella di riscossione, tanto più che l’impugnata sentenza non vi accenna minimamente, donde l’assoluta novità di tali censure, quindi inammissibili in questa sede (per il premio aziendale la questione, in effetti, a parte generiche asserzioni, in contrasto con la pronuncia impugnata – l’unica processualmente rilevante, siccome emessa dal giudice di grado superiore e soggetta, quindi, al ricorso ex art. 360 c.p.c. – risulta smentita dalla medesima società laddove a pag. 11 ha dato atto di aver liquidato complessivi Euro 6.040,00 nel febbraio 2015, oltre poi a quanto corrisposto con il cedolino di agosto 2010 il premio relativo all’anno 2009, sicchè risultava in effetti possibile liquidare tale voce retributiva indipendentemente dall’effettivo svolgimento delle mansioni assegnate);

per altro verso, il ricorso de quo non precisa l’avvenuto deposito dei contratti collettivi nazionali di riferimento, con il loro testo integrale, però occorrenti ex art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, attesa per contro l’assoluta genericità dell’indice della produzione in calce al ricorso e nel fascicolo di parte, laddove tra l’altro per quello di appello risulta pure interlineata la lett. “d) fascicolo del precedente grado di giudizio” (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 4350 del 4/3/2015, secondo cui nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti);

quanto, poi, alla questione della impossibilità di poter liquidare alcune delle voci di cui all’anzidetto dispositivo della sentenza qui impugnata, va rilevato come parte ricorrente non abbia, ritualmente ex art. 360 c.p.c., n. 4, nè altrimenti precisamente ed univocamente denunciato, in termini di nullità, eventuali errores in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. ovvero dell’art. 278 c.p.c. circa la sopra rilevata discrasia tra l’iniziale richiesta di condanna specifica al pagamento della somma di ottomila Euro e la successiva pronuncia d’appello, il cui tenore è formulato in termini diversi, ancorchè mediante condanna a corrispondere le voci di retribuzione ivi precisate, sicchè ogni altra questione sul punto sfugge alla cognizione di questa Corte, per riproporsi semmai in sede di esecuzione;

nei sensi anzidetti restano, pertanto, assorbite tutte le varie doglianze mosse dalla ricorrente, che ad ogni modo non ha confutato ritualmente, con apposite e pertinenti argomentazioni, la ratio decidendi della sentenza impugnata circa l’interpretazione dell’art. 34, comma 6, del c.c.n.l., ivi fornita, la quale, d’altro canto, non appare errata in punto diritto (ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. ed in relazione ai limiti del potere disciplinare in capo al datore di lavoro, segnatamente in tema di sospensione cautelare – cfr. peraltro al riguardo anche Cass. lav. n. 15444 del 7/7/2014, secondo cui gli effetti della sospensione cautelare dal servizio permangono fino all’esito del procedimento penale o disciplinare, il cui esito favorevole condiziona il diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni non corrisposte. Ne consegue che, qualora il rapporto di lavoro sia risolto per dimissioni del lavoratore, intervenute prima della conclusione in senso a lui favorevole del procedimento penale e senza che sia mai stato instaurato il procedimento disciplinare, al lavoratore competono tutte le retribuzioni per il periodo di sospensione cautelare, dovendosi ritenere la misura, avente carattere provvisorio, caducata e non potendo, per contro, un atto volontario del prestatore di lavoro, di carattere non disciplinare, assumere valenza retroattiva ai fini dell’interruzione del rapporto) a parte poi le pur motivate valutazioni in punto di fatto, come tali incensurabili in questa sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 3, codice di rito, se non nei rigorosi anzidetti termini, fissati dal vigente art. 360, n. 5, nella specie da escludersi;

pertanto, il ricorso principale va rigettato con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al pagamento delle relative spese, ricorrendo, altresì, le condizioni di legge per il versamento, a carico della società ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, atteso l’esito del tutto negativo dell’impugnazione.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore del controricorrente in complessivi Euro 4500,00 (quattromilacinquecento/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00), per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all’avv. Natale De Meco, procuratore speciale antistatario costituitosi

per C.L.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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