Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27494 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7369/2016 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.A., F.M.G. e F.C.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Fabio Broglia, con studio in Casale

Monferrato (AL), elettivamente domiciliati in Sestri Levante (GE)

(p.e.c.: avvfabiobroglia.recapitopec.it), giusta procura in calce al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Genova il 17 settembre 2015 n. 941/03/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30 settembre 2020 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia del Territorio ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova il 17 settembre 2015 n. 941/03/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a sentenza di accertamento dell’acquisto per usucapione ordinaria della comproprietà per la quota di 4/8 su due immobili in Comune di Sestri Levante (GE), ha rigettato l’appello proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate ed ha parzialmente accolto l’appello proposto in via incidentale da F.A., F.M.G. e F.C. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova il 19 settembre 2012 n. 281/13/2012, con compensazione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado con esclusivo riguardo alla stima del valore venale degli immobili, che è stata forfettariamente ridotta nella misura del 30%.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciarsi sull’appello proposto in via principale con riguardo al motivo concernente l’entità della quota di comproprietà su uno degli immobili, che, a suo dire, ammontava alla misura di 4/8 e non alla misura di 2/8.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato.

1.1 E’ pacifico che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 2, 7 maggio 2018, n. 10862).

1.2 Nella specie, come si evince dalle risultanze processuali, con l’unico motivo dell’appello proposto in via principale nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Genova, l’amministrazione finanziaria ha specificamente dedotto che la sentenza civile soggetta a registrazione conteneva l’accertamento dell’acquisto per usucapione ordinaria della comproprietà per la quota di 4/8 su entrambi gli immobili (e non per la quota di 2/8 su uno degli immobili).

1.3 Per cui, si deve constatare che la Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha erroneamente rilevato che l’amministrazione finanziaria non aveva contestato l’inesatta indicazione della quota di comproprietà su uno degli immobili usucapiti, in conformità alla inequivoca statuizione del giudice civile sulla sua entità.

Invero, è pacifico che, anche al processo tributario caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonchè dal rinvio alle norme del c.p.c., in quanto compatibili – è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall’art. 88 c.p.c., il quale impone alle parti di collaborare fin dall’inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost.. Nè assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell’istruttoria e l’inapplicabilità della disciplina dell’equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (in termini: Cass., Sez. 5″, 24 gennaio 2007, n. 1540; Cass., Sez. 5A, 31 marzo 2010, n. 7827; Cass., Sez. SA, 12 maggio 2011, n. 10397).

Ciò posto, quanto alla asserita non contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria, si deve riaffermare il principio secondo cui, in tema di prova, anche nel processo tributario, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica – in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica – se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento (in termini: Cass., Sez. 5, 12 maggio 2011, n. 10397).

Pertanto, il mero “silenzio” dell’amministrazione finanziaria sulle deduzioni dei contribuenti non può equivalere a tacito riconoscimento dell’illegittimità (nella specie, parziale) dell’atto impositivo.

2. Pertanto, stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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