Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27492 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 27492 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CECCHERINI ALDO

Data pubblicazione: 10/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 10911-2013 proposto da:
LONGO EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
2013

G. ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato VASSELLI

600

LAURA, rappresentato e difeso da sè medesimo;
– ricorrente contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,

CONSIGLIO

DELL’ORDINE

DEGLI

AVVOCATI

DELLA

CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2013 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 13/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CECCHERINI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.

udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ALDO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. l’avvocato Edoardo Longo è stato sottoposto a procedimento
disciplinare, per quel che qui rileva, per aver violato i doveri di dignità e
decoro (art. 5 codice deontologico forense), avendo offeso la reputazione
della collega avv. Aurelia Barna e degli altri consiglieri dell’Ordine degli
avvocati di Pordenone definendo il consiglio stesso, in una memoria

tale sodalizio”, in Pordenone, in data 21 febbraio 2001, con sospensione
della prescrizione a causa di procedimento disciplinare.
Per questi e per altri fatti giudicati contestualmente il consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Bologna ha irrogato all’incolpato la sanzione
della sospensione per mesi sei.
2. All’esito del giudizio d’impugnazione proposto dall’incolpato, il
Consiglio Nazionale Forense, con sentenza 13 marzo 2013, previo
annullamento del provvedimento nella parte concernente gli altri fatti
contestati, per i quali era ancora pendente procedimento penale, ha
respinto le censure del ricorrente per il capo sopra riportato. Con
riferimento alla tesi difensiva dell’intervenuta prescrizione, in particolare, il
giudice disciplinare ha osservato che il fatto contestato costituiva reato, e
per esso era stato instaurato procedimento penale definito in primo grado
con sentenza 27 luglio 2006 e in secondo grado con sentenza depositata il
10 marzo 2009, di estinzione del reato per remissione di querela; che nel
corso degli anni erano intervenuti numerosi atti d’interruzione della
prescrizione, come la notifica dell’apertura del procedimento disciplinare,
la notifica del decreto di citazione al dibattimento disciplinare, la
notificazione della decisione disciplinare. Il CNF ha ridotto la sanzione, in
considerazione dell’unico capo d’incolpazione rimasto, alla sospensione di
mesi tre.
3.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’incolpato, con atto

affidato a quattro motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si denuncia la nullità del procedimento per
omessa comunicazione dell’esposto e della relativa richiesta di chiarimenti

Ti cons. 1. est.
dr. Aldo CMcherini

1

difensiva, come “sodalizio criminale”, e l’avv. Barna come “compartecipe di

”a seguito delle susseguite astensioni degli organi di disciplina succedutisi
nel tempo”.
4.1. Il motivo, formulato in modo incomprensibile, è inammissibile. Il

giudice disciplinare ha fatto applicazione del principio di diritto enunciato
dalle sezioni unite di questa corte, per cui le funzioni esercitate in materia
disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo
procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché la

procedura penale e, in particolare, non è prevista né la fase delle indagini
preliminari, conseguente alla ricezione della notizia dell’infrazione
disciplinare, né una fase istruttoria vera e propria; con la conseguenza
che, nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere
informazioni e documentazione, ex art. 47 r.d. n. 37 del 1934, non
sussiste alcun obbligo di informarne l’incolpato con avvisi o convocazioni,
prima dell’atto di citazione di cui al successivo art. 48 (Cass. Sez. un. 5
ottobre 2007 n. 20843; 22 dicembre 2011 n. 28339). Il ricorrente non

censura in modo puntuale l’affermazione del giudice disciplinare sul punto,
j, rvA ,4akfé inammissibile.
5.

Con il secondo motivo si assume la nullità della sentenza

impugnata per violazione del giusto processo, perché il dispositivo della
decisione non è stato pronunciato subito dopo la discussione, ma
depositato congiuntamente alla motivazione oltre un anno dopo.
5.1.

Il motivo è infondato, ponendosi in contrasto con la

giurisprudenza di questa corte. L’art. 63 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37,
che concerne il procedimento davanti al Consiglio nazionale forense,
dispone che “si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art.
473 del codice di procedura penale”. Il trascritto rinvio all’art. 473 del
previgente c.p.p. – si è osservato – non comporta tuttavia che il dispositivo
del provvedimento disciplinare debba essere letto in pubblica udienza dopo
la sua deliberazione, perché le adunanze del Consiglio dell’Ordine
territoriale non sono pubbliche e le relative decisioni sono pubblicate
mediante deposito negli uffici di cancelleria e successivamente notificate
all’interessato (art. 64 r.d. n. 37/1934 cit.), anche ai fini della decorrenza
del termine d’impugnazione.
2

Il con
dr. Aldo

. est.
cherini

disciplina procedimentale non è mutuabile, nelle sue forme, dal codice di

A ciò si aggiunga che la lettura del dispositivo della sentenza penale
in udienza era direttamente previsto e disciplinato nell’art. 472 del
previgente codice di rito, e non nel successivo art. 473 (richiamato dalla
normativa sul procedimento disciplinare forense), il quale ultimo, come
risultava dalla sua rubrica, conteneva le norme per la deliberazione della
sentenza, aggiungendo soltanto, nell’ultimo comma, la previsione che il
dispositivo era unito agli atti, “dopo la lettura all’udienza”, la quale però

normativa forense. Nel vigente codice di procedura penale è ancora più
netta la distinzione tra le previsioni corrispondenti a quelle degli artt. 472
e 473 del vecchio codice. All’art. 473 corrisponde l’art. 527 del nuovo
codice (deliberazione collegiale), mentre la pubblicazione della sentenza
penale mediante lettura in udienza è prevista dal successivo art. 545.
Il rinvio al codice di procedura penale operato dall’art. 63 del citato
R.D. n. 37/1934 va dunque limitato alle norme sulla deliberazione
collegiale e non può essere esteso alla pubblicazione della “decisione”
disciplinare del Consiglio dell’Ordine territoriale, la quale è regolata
direttamente dall’art. 64, mediante la forma alternativa del deposito
dell’originale negli uffici di segreteria. I dati testuali del vecchio e del
nuovo codice di procedura penale confermano, pertanto, l’interpretazione,
già seguita da questa Corte, secondo cui non sussiste l’obbligo di lettura in
udienza del dispositivo della decisione disciplinare (Cass. sez. un. 19
agosto 2002 n. 12242; 15 febbraio 1979 n. 981; 7 ottobre 1954 n. 3354).
A tale insegnamento non sono mosse critiche specifiche, che giustifichino
un riesame.
6. Con il terzo motivo si afferma abnorme la “mancata declaratoria di

nullità totale della sentenza”. Si sostiene che a seguito della riunione dei
procedimenti la “sentenza” finale sarebbe un atto unico, e non potrebbe
essere annullata limitatamente a una sua parte.
6.1. Anche questo motivo è infondato. La nullità di una parte del

provvedimento disciplinare, infatti, non si estende alle altre parti che non
siano da quella dipendenti, e non presentino il medesimo vizio. Nella
fattispecie esaminata dal Consiglio nazionale forense si procedeva a carico
dell’incolpato per tre procedimenti disciplinari autonomi, che erano stati

Il cqìsJ rel. est.
dr. A1olteccherini

3

era imposta e disciplinata dal precedente art. 472, non richiamato dalla

riuniti e che, richiedendolo lo svolgimento del giudizio, ben potevano
essere nuovamente separati.
7. Con il quarto motivo si afferma che l’illecito disciplinare contestato
è prescritto. Il motivo è svolto come una dimostrazione della fondatezza
nel merito dell’assunto, utilizzando elementi di fatto non emergenti dalla
sentenza impugnata, e senza far riferimento al contenuto della sentenza
medesima. Esso è pertanto inammissibile nel presente giudizio di

8. Il ricorso è respinto.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal contributo
unificato, non si applica l’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012.
P. q. m.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della
Corte suprema di cassazione, il giorno 26 novembre 2013.

legittimità.

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