Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27492 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11433/2011 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “FEDEGARI AUTOCLAVI S.p.A.”, con sede in (OMISSIS), in persona

dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dal

Prof. Avv. Gaspare Falsitta, con studio in Milano, dall’Avv. Silvia

Pansieri, con studio in Milano, e dall’Avv. Rita Gradara, con studio

in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Milano il 15 marzo 2010 n. 54/28/2010, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30 settembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 15 marzo 2010 n. 54/28/2010, non notificata, che, in controversia su impugnazione di contestazione di sanzioni per l’I.V.A. relativa all’anno 2004, ha acconto l’appello della “FEDEGARI AUTOCLAVI S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commisione Tributaria Provinciale di Pavia il 16 giugno 2008 n. 116/04/2008, con compensazione delle spese giudiziali. Costituitasi con controricorso, la “FEDEGARI AUTOCLAVI S.p.A.” ha proposto ricorso incidentale per cassazione avverso la medesima sentenza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con istanze depositate il 15 gennaio 2019, l’11 marzo 2019 ed il 13 marzo 2019, premesso che la Direzione Provinciale di Pavia aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La “FEDEGARI AUTOCLAVI S.p.A.” ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. per aderire alla richiesta di controparte.

Ritenuto che:

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l’integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalla prodotta quietanza), si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7107).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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