Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27491 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12367/2013 R.G. proposto da:

C.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Caldarelli e

dall’Avv. Giacomo Pirro, anche disgiuntamente, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, in piazza Oderico

da Pordenone, n. 1;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.a., in persona del responsabile del contenzioso

tributario, rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo Zacchia ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, in via

Attilio Regolo, n. 12/d;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 630/14/12 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 14 novembre 2012 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 23 settembre

2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la sig.ra C. ricorre con sette motivi avverso l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 630/14/12, depositata il 14/11/2012 e non notificata, della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha dichiarato inammissibile l’appello della contribuente, confermando la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Roma, in controversia relativa all’impugnazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa dalla Concessionaria al servizio della riscossione per l’anno 2004 per l’importo complessivo di Euro 127.861,46, con la quale l’Ufficio ha chiesto alla contribuente la quota di competenza del reddito di partecipazione nella misura del 99% del reddito accertato in capo alla società Polara s.a.s. di C. L.;

secondo i giudici di appello, posta la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento, la cartella di pagamento, in quanto atto meramente riscossivo, poteva essere impugnata soltanto per vizi propri, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19;

per la C.t.r., quindi, sarebbero inammissibili le contestazioni di merito, inerenti alla debenza del tributo ed alla invalidità della costituzione in giudizio del Comune di Roma;

il vizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, avrebbe dovuto indurre i primi giudici a decidere con la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto la cartella non sarebbe stata impugnata per vizi propri;

la C.T.R. ha concluso, quindi, affermando che la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento rendeva incontestabile la pretesa tributaria, essendo la cartella di pagamento sindacabile soltanto per vizi propri;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.a. resistono con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 23 settembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, per essere meramente ripetitivo delle doglianze già contenute nel ricorso introduttivo del primo grado e nel ricorso in appello;

invero, il ricorso per cassazione contiene doglianze rivolte specificamente a contestare la decisione del giudice di appello, sia sotto il profilo dell’omessa pronuncia, sia sotto quello della violazione di legge;

per quanto riguarda l’appello, si è anche detto che “nel processo tributario, stante il carattere devolutivo pieno dell’appello volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, l’onere di impugnazione specifica richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non impone all’appellante di porre nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado, specie ove le questioni che formano oggetto del giudizio siano di mero diritto” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32838 del 19/12/2018);

con il primo motivo, la ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 325,327,329,331,339 e 342 c.p.c., nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

la contribuente sostiene che l’appello è stato proposto prima che intervenisse la modifica del codice di procedura civile di cui alla L. n. 134 del 2012;

pertanto, dovendosi applicare la normativa vigente al momento della proposizione del gravame, sarebbe evidente come l’inamissibilità dell’appello non possa essere condivisa;

secondo la ricorrente, infatti, l’impugnazione è stata tempestivamente proposta, l’appello è stato notificato tempestivamente a tutte le parti originarie del giudizio, la causa è stata regolarmente iscritta a ruolo e non vi è stata alcuna aquiescienza rispetto alla pronuncia di primo grado;

inoltre la contribuente deduce di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per cui l’impugnazione sarebbe stata pienamente ammissibile;

il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della decisione impugnata, che, pur dichiarando inammissibile l’appello, sostanzialmente, come spiegato in motivazione, ritiene inammissibili le doglianze della contribuente, perchè sostanzialmente rivolte contro l’avviso di accertamento, regolarmente notificato alla stessa e divenuto definitivo per mancata impugnazione;

ciò in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”;

nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che le doglianze della contribuente non fossero ammissibili, in quanto rivolte a contestare i vizi dell’avviso di accertamento, prodromico all’emissione della cartella di pagamento, regolarmente notificato ed ormai definitivo per mancata impugnazione;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4, nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

secondo la contribuente, la dichiarazione di improcedibilità dell’appello non sarebbe condivisibile, sia perchè in sede di ricorso in primo grado e, poi, in appello, la ricorrente avrebbe sempre reclamato la nullità della notifica dell’avviso di accertamento e sia perchè nell’atto d’appello vi erano dei motivi con cui veniva contestato il vizio della nullità della cartella esattoriale, che non sono stati in alcun modo presi in considerazione;

in particolare, nell’illustrazione del motivo, la ricorrente si duole del fatto che i giudici di seconde cure avrebbero omesso di verificare se la notifica dell’accertamento fosse stata eseguita o meno in modo corretto, limitandosi a prendere per buono quanto affermato, in maniera erronea, dai giudici di prime cure, secondo i quali l’Ufficio aveva fornito la prova dell’avvenuta notifica dell’atto di accertamento;

tale ultima considerazione secondo la ricorrente non sarebbe condivisibile, posto che in sede di appello non era stata depositata alcuna ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta innanzi al giudice di prime cure, consistente nella copia delle buste e delle cartoline postali, che non potrebbero essere ritenute valide per dimostrare la regolare notifica dell’atto;

con il terzo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

secondo la ricorrente, la C.t.r. non ha preso in considerazione la doglianza relativa alla contestata nullità della notifica dell’avviso di accertamento, con riferimento alla mancanza della relata di notifica e dell’invio, con conseguente avviso di ricevimento, della raccomandata informativa, prevista dall’art. 140 c.p.c.;

la ricorrente deduce che non vi era alcuna prova della spedizione della raccomandata informativa e che, ove effettivamente l’avviso di accertamento fosse stato spedito tramite l’atto giudiziario n. (OMISSIS), il postino, non avendo trovato la signora C. presso la propria abitazione, avrebbe inviato avviso alla stessa del deposito presso l’Ufficio Postale, come risulterebbe dalla cartolina di ritorno;

la contribuente sostiene, quindi, che, da quanto emerge dal confronto dei numeri delle raccomandate inviate, questi non solo non corrispondono ma, altresì, non risultano registrati, e che non è stata fornita alcuna prova del ricevimento della seconda raccomandata da parte dell’amministrazione;

i motivi, da esaminare insieme perchè connessi, sono inammissibili;

invero, deve rilevarsi che “in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera “eccezione di inesistenza” della notifica (nella specie, dell’avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al “thema decidendum” l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l’inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica del suddetto atto presupposto, benchè quest’ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall’Agenzia fiscale a fronte dell’originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente)” (Cassa Sez. 5, Sentenza n. 8398 del 05/04/2013; vedi anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5369 del 02/03/2017);

nel caso di specie, risulta dalla sentenza della C.t.r. e dagli atti delle parti (vedi in particolare pagg. 1 e 2 del ricorso della contribuente) che la ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento, sostenendo che non fosse stato notificato l’avviso di accertamento ad essa prodromico, che il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’Ufficio avesse provato la regolare notifica dell’atto e che la ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado, insistendo “in particolare sull’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento” (vedi sent. della C.t.r. pag. 2);

come è stato detto (vedi Cass. sent. 8398/2013 cit.) “è ben vero che il deposito in giudizio da parte della Agenzia fiscale dell’atto impositivo e dell’avviso di ricevimento A.R. poteva legittimare la contribuente ad introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso”, ma, nel caso in esame, la ricorrente non chiarisce se abbia assunto tale iniziativa nel corso del giudizio di primo grado, nè se abbia introdotto le eccezioni sulla nullità della notifica (solo tardivamente) in appello;

in ogni caso, i motivi sono inammissibili anche sotto altro profilo, in quanto la ricorrente non chiarisce se la notifica sia avvenuta direttamente a mezzo posta, L. n. 890 del 1992, ex art. 14, o a mezzo di ufficiale notificatore, nè quale sia la documentazione prodotta dall’Ufficio, sulla base della quale i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che l’Ufficio avesse dimostrato l’avvenuta rituale notifica dell’avviso di accertamento, prodromico all’emissione della cartella impugnata, la contribuente, invero, dà atto che il concessionario ha prodotto buste, cartoline ed avvisi di ricevimento, senza, però, chiarirne specificamente il contenuto ed omettendone l’allegazione al ricorso;

anzi, secondo quanto riportato dalla stessa ricorrente, sembrerebbe che la documentazione prodotta provi, quanto meno, l’effettuazione di tutti gli adempimenti previsti dal regolamento postale per la consegna al destinatario temporaneamente assente (deposito presso l’Ufficio postale, inoltro della raccomandata informativa e compiuta giacenza);

infine, deve rilevarsi che eventuali contestazioni sul contenuto dell’avviso di ricevimento in ordine a quanto attestato dall’agente postale doveva farsi eventualmente valere con querela di falso;

con il quarto motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

la ricorrente evidenzia che la dichiarazione dei redditi oggetto di contestazione è quella relativa al 2003, presentata nel corso del 2004 e, pertanto, il termine decadenziale entro il quale doveva essere notificato l’avviso di accertamento era il 31.12.2008;

con il quinto motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

la contribuente evidenzia come l’Ufficio non abbia mai fornito la prova della legittimità dell’avviso di accertamento, in ordine alla sottoscrizione, a pena di nullità, del capo dell’Ufficio finanziario emittente, ovvero da altro soggetto da questi delegato ed impiegato nella carriera direttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42;

i motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati e vanno rigettati, poichè riguardano i vizi attinenti all’avviso di accertamento, che non essendo stato impugnato, non è più contestabile;

con il sesto motivo, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3;

nell’illustrazione del motivo, la contribuente lamenta che il giudice di seconde cure abbia del tutto omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità della cartella esattoriale, nella quale non era indicato il responsabile del procedimento, che aveva portato all’emissione della stessa;

inoltre, secondo la ricorrente, a ciò si aggiunge che la cartella esattoriale, essendo equiparata per forma e contenuto all’atto di precetto, avrebbe dovuto riportare la sottoscrizione del legale rappresentante della Gerit S.p.a., requisito indispensabile a pena di invalidità;

il motivo, oltre che inammissibile, in quanto la ricorrente riporta incidentalmente di aver mosso tali specifiche censure solo con l’atto di appello, senza chiarire se esse fossero state introdotte, e con quale atto, fin dal primo grado del giudizio (le doglianze non figurano tra i motivi di ricorso riportati nella sentenza della C.t.r.), è anche infondato, poichè “la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008”, come nel caso di specie, “non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, (convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009” (Cass. sent. n. 23672/2018; Cass. ord. n. 13747/2013);

nulla, invece, è dedotto in ordine ad un eventuale difetto di motivazione, cui sembrerebbe far riferimento la rubrica introduttiva del motivo di ricorso;

con il settimo motivo, la ricorrente censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

secondo la ricorrente, la Commissione tributaria regionale del Lazio non ha preso posizione sulle doglianze relative alla nullità dell’iscrizione a ruolo delle imposte e dei relativi accessori, in quanto operata oltre il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. a), nonchè alla tardività dell’iscrizione a ruolo, eseguita oltre il termine prescrizionale dell’art. 2948 c.c.;

tali doglianze sono inammissibili, in quanto non sono sussumibili nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè non riguardano l’omesso esame di un fatto decisivo e già oggetto di discussione, ma al più l’omessa pronuncia su di un motivo di appello (che, però, ò non viene riportato ricorrente);

inoltre, sono del tutto infondate, stante l’inapplicabilità del termine decorrente dalla dichiarazione, di cui al citato art. 17, lett. a), una volta ritenuta validamente provata la regolare e tempestiva notifica dell’avviso di accertamento, al quale è conseguita l’emissione della cartella di pagamento, la cui notifica non è in contestazione;

solo per completezza, deve rilevarsi che “in tema di riscossione, il termine di decadenza per eseguire la notifica delle cartelle di pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni relative all’anno di imposta 2001, a seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, è quello dettato dalla disciplina generale, riguardante tutti i crediti tributari, introdotta dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, lett. b), conv. in L. n. 156 del 2005, avente efficacia retroattiva, la cui “ratio” è quella di assicurare un equo contemperamento tra le esigenze di certezza del gettito fiscale e dei rapporti tributari” (Cass. sez. trib., 26/02/2019, n. 5565);

pertanto il ricorso è complessivamente da rigettare;

le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3645,00 per compensi per ciascuna parte controricorrente, oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle entrate e spese generali, i.v.a. e c.p.a. come legge in favore dell’Equitalia Sud S.p.A. (oggi A.d.e.r.).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA