Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27490 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27592/2015 proposto da:

ACTIVE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo

studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato UGO ROSSI;

– ricorrente –

contro

ATTUA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 265, presso

lo studio dell’avvocato ALBERTO SARACENO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GIACON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1686/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Su ricorso della società Active s.r.l., il Tribunale di Verona emise decreto col quale ingiunse alla società Attua s.r.l. il pagamento, in favore della prima, della somma di Euro 17.363,18, oltre accessori e interessi legali, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci e servizi elencati in otto fatture emesse dalla ricorrente.

La società Attua s.r.l. propose opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo e ne chiese la revoca, assumendo la non debenza delle somme fatturate.

Nella resistenza della Active s.r.l., il Tribunale di Verona rigettò l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo.

2. – In accoglimento del gravame proposta da Attua s.r.l., la Corte di Appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò Active s.r.l. a restituire ad Attua s.r.l. la somma da quest’ultima pagata in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre alle spese dei due gradi del giudizio.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso Active s.r.l. sulla base di un unico motivo.

Ha resistito con controricorso Attua s.r.l..

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c. e art. 2697 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che tutte le prestazioni indicate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo fossero state contestate dall’opponente, dovendosi – secondo la ricorrente – al contrario ritenere che solo alcune prestazioni erano state contestate; ne sarebbe derivata l’erronea applicazione della regola dell’onere della prova.

La censura è inammissibile.

Va premesso che questa Suprema Corte ha affermato il principio, al quale va data continuità, secondo cui, se il giudice ha ritenuto “contestato” uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all’ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all’accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte diretta a far valere l’altrui pregressa “non contestazione” diventa inammissibile (Cass., Sez. 3, n. 4249 del 16/03/2012).

Nella specie, pur essendo stata svolta istruzione della causa al fine di acquisire la prova delle prestazioni eseguite (p. 9 e ss. della sentenza impugnata), la ricorrente non ha precisato su quali circostanze vertesse la prova testimoniale assunta. Tale mancata precisazione rende inammissibile il ricorso, giacchè non pone la Corte in condizione di verificare con riferimento a quali circostanze la deduzione dell’altrui non contestazione è rimasta preclusa.

In ogni caso, il motivo risulta inammissibile perchè mira a porre in discussione l’apprezzamento della sussistenza o della insussistenza della non contestazione compiuta dal giudice di merito. Tale apprezzamento esige l’interpretazione della domanda e delle deduzioni delle parti ed è perciò riservato al giudice di merito, essendo sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa.

Sul punto, va ribadito il principio di diritto, secondo cui l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass., Sez. L, n. 10182 del 03/05/2007; Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez. 6-1, n. 3680 del 07/02/2019).

Nella specie, la Corte territoriale ha spiegato che la società Attua, con l’atto di opposizione, ha contestato la debenza di ogni somma indicate nelle fatture, chiedendo l’integrale rigetto della domanda attorea. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è esente da vizi logici e giuridici e rimane, perciò, insindacabile in sede di legittimità.

2. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

3. – Parte ricorrente è tenuta a versare – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) – un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell’impugnazione.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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