Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27490 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 27490 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: CECCHERINI ALDO

Data pubblicazione: 10/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 27602-2012 proposto da:
MAGISTRATO DELLE ACQUE DI VENEZIA,

in persona del

Presidente pro-tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio protempore, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore,

AUTORITA’ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO,
LIVENZA, PIAVE, BRENTA E BACCHIGLIONE, in persona del
Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;

contro

REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ZANON EZIO, CUSIN
ANTONELLA, per delega a margine del controricorso;
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del
Presidente della Regione pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 355, presso
l’Ufficio di rappresentanza della Regione stessa,
rappresentata e difesa dagli avvocati IURI DANIELA,
MARTINI VINICIO, per delega a margine del
controricorso;
COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI, COMUNE DI PINZANO AL
TAGLIAMENTO, COMUNE DI SPILIMBERGO, COMUNE DI DIGNANO,
COMUNE DI RAGOGNA, in persona dei rispettivi Sindaci
pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
LIEGI 32, presso lo studio dell’avvocato CLARICH
MARCELLO, che li rappresenta e difende unitamente agli

– ricorrenti –

avvocati BENVENUTI LUDOVICO MARCO, BENVENUTI LUIGI, per
delega a margine del controricorso;
– controricorrenti contro

ASSOCIAZIONE CONTROLLO QUALITA’ URBANISTICO AMBIENTALE
– A.C.Q.U.A., in persona del Presidente pro-tempore,

76, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA
INFASCELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato PES
FABIO, per delega a margine della memoria di
costituzione;
– resistente nonchè contro

COMUNE DI LATISANA,

TECHNITAL S.P.A.,

W.W.F.

_

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIFE FUND FOR NATURE
0.N.L.U.S. 0.N.G.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 125/2012 del TRIB.SUP. DELLE
ACQUE PUBBLICHE, depositata il 03/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;
uditi

gli

avvocati

Maria

Elena

SCARAMUCCI

dell’Avvocatura Generale dello Stato, Carlo ALBINI per
delega dell’avvocato Andrea Manzi, Marcello CLARICH;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’improcedibilità,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

in

subordine

rigetto

del

ricorso

principale,

assorbimento dell’incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 3 ottobre 2012 n. 125, il Tribunale superiore delle
acque pubbliche ha accolto i ricorsi riuniti, che erano stati proposti dai
Comuni di San Daniele del Friuli, di Dignano, di Spilimbergo, di Ragogna,
di Pinzano al Tagliamento, l’associazione italiana per il World Wide Fund, e
l’Associazione controllo qualità urbanistico Ambientale (A.C.Q.U.A.) contro

Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione. Premesso che
la precedente sentenza n. 112 del 2008 dello stesso tribunale aveva
annullato il progetto di piano per la sicurezza idraulica di cui alla
deliberazione del Comitato istituzionale dell’autorità del bacino in data 10
febbraio 1997, ha osservato che l’annullamento degli atti da parte di
quella sentenza, pur non avendo un effetto automatico e caducante su
quelli oggetto della controversia in atto (donde l’inaccoglibilità della
richiesta di cessazione della materia del contendere) ne determinano
tuttavia inevitabilmente l’invalidità derivata, ponendosi con questi ultimi in
rapporto di presupposizione.
3. Per la cassazione della sentenza ricorrono l’Autorità di bacino dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione, il
Magistrato delle acque di Venezia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell’Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare, assistiti e rappresentati dall’Avvocatura generale
dello Stato, per un unico motivo.
Resistono con unico controricorso i Comuni di San Daniele del Friuli,
di Dignano, di Spilimbergo, di Ragogna, di Pinzano al Tagliamento. Resiste
inoltre con controricorso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La
Regione Veneto resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale
adesivo .
L’Autorità di bacino e i comuni hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4. La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche in data
3 ottobre 2012 n. 125, impugnata dalla parte ricorrente principale, non è
stata depositata unitamente al ricorso principale, secondo quanto
Il consg , I. est.
dr. Aldo
he

1

la deliberazione 1 giugno 2007 n. 1306 dell’Autorità di bacino dei fiumi

prescrive l’art. 369 c.p.c. a pena di procedibilità. Sotto il vigore del c.p.c.
del 1865, richiamato dall’art. 202 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, la
stessa regola era stabilita dall’art. 523, secondo comma, e la sua
inosservanza era sanzionata dall’art. 528, primo co. n. 2 con
l’inammissibilità. L’unico documento che risulta prodotto a questo riguardo
con il ricorso, e che nella nota di deposito è denominato impropriamente
copia autentica della sentenza, è l’estratto autentico di sentenza notificato

della sentenza, non può svolgere il medesimo ufficio della copia della
sentenza.
La copia autentica della sentenza non è stata poi depositata neppure
separatamente (come è ammesso dalla giurisprudenza di questa corte,
sempre che il deposito abbia luogo nel termine prescritto dall’art. 369
c.p.c.: Cass. Sez un. 16 aprile 2009 n. 9004).
Il ricorso è conseguentemente improcedibile.
5. Quanto al ricorso incidentale della Regione Veneto, con esso non è
stata depositata alcuna copia della sentenza impugnata, sebbene la regola
dettata al riguardo dall’art. 369 c.p.c. debba applicarsi anche al ricorso
incidentale, in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 371,
comma terzo (cfr. Cass. 16 dicembre 2002 n. 17995). Anche di questo
ricorso deve essere pertanto dichiarata l’improcedibilità.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
P. q. m.

La corte dichiara il ricorso principale improcedibile; dichiara il ricorso
incidentale della regione Veneto improcedibile; condanna i ricorrenti in
solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in C
3.200,00, di cui C 3.000,00 per compenso, oltre agli oneri accessori di
legge, per i comuni di San Daniele del Friuli, di Dignano, di Spilimbergo, di
Ragogna, di Pinzano al Tagliamento, e nella stessa misura per la Regione
Friuli Venezia Giulia.

2

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

su richiesta della cancelleria, che, essendo privo della parte motivazionale

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della

Corte suprema di cassazione, il giorno 26 novembre 2013.

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