Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2749 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29551-2017 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FELICE

GROSSI GONDI, 62, presso Io studio dell’avvocato CARLO SEBASTIANO

FOTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE AGNUSDEI;

– ricorrente –

contro

P.M.G., AP.FR.PA., S.L.,

A.A., C.A.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato

AURELIO RICHICHI, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO

AGOSTINACCHIO;

– controricorrenti –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 610/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel giudizio di cognizione ordinaria promosso da A.A., Ap.Fr.Pa., C.A.G., P.M.G. e S.L. per ottenere il risarcimento per equivalente dei danni conseguenti alla impossibilità (accertata in sede esecutiva) di eseguire la sentenza che aveva accolto la loro domanda di condanna di V.G. alla demolizione di un fabbricato da costui costruito in violazione della disciplina delle distanze tra costruzioni, la corte di appello di Bari, riformando la statuizione di prime cure, ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria degli appellanti ed ha condannato, per l’effetto, il sig. V. al pagamento nei loro confronti della somma complessivamente liquidata – previa c.t.u. – in Euro 178.024 a titolo di ristoro per il deprezzamento degli immobili degli appellanti determinato dal mancato rispetto delle distanze legali.

Avverso la predetta sentenza V.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi.

A.A., Ap.Fr.Pa., C.A.G., P.M.G. e S.L. si sono difesi con controricorso.

La causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 7.11.2018; in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione datato 31.10.2018 e sottoscritto dall’avv. Giuseppe Agnusdei, difensore del V. munito di procura speciale rilasciata in calce alla stessa dichiarazione di rinuncia, corredato della dichiarazione di adesione alla rinuncia, dell’avv. Paolo Agostinacchio, difensore dei sigg.ri A., Ap., C., P. e S., anch’egli munito di procura speciale.

Il giudizio va pertanto dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

Non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’adesione del contro ricorrente alla rinuncia.

Non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi, tipici, del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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