Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2749 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, 10, presso lo studio dell’avvocato TURCO Chiara,

(c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., B.P., A.S., A.

D., A.V., A.G.L.;

– intimati –

e sul ricorso n. 10726/2007 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.;

– intimato —

e sul ricorso n. 10729/2007 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.;

– intimato –

e sul ricorso n. 10736/2007 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 613/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2006 R.G.N. 6665/01;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 3 marzo 2006, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza in data 22 febbraio 2001 del Tribunale della medesima citta’, dichiarando il diritto di ciascuno dei lavoratori in epigrafe indicati nei confronti della datrice di lavoro Istituto poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. al ricalcalo dell’indennita’ di anzianita’ e del t.f.r. con il computo sulla relativa base di calcolo del compenso per lavoro straordinario e del compenso pari a dieci minuti di lavoro straordinario giornaliero (specificando altresi’ le somme conseguentemente spettanti a ciascuno di essi) e confermando la sentenza di primo grado laddove il giudice aveva condannato l’Istituto a pagare agli originari ricorrenti determinate somme a titolo di differenze di 13A, 14A mensilita’ fino al 31 dicembre 1992.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per Cassazione l’Istituto, affidandolo a quattro motivi.

Resistono alle domande A.V., A.S. e B.M. con autonomi analoghi controricorsi, proponendo altresi’ contestualmente ricorso incidentale condizionato.

B.P. A.D. e A.G.L., regolarmente intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

A.V., A.S. e B.M. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il difensore di B.M. ha infine comunicato che tra le parti e’ stato raggiunto un accordo transattivo, non rinvenuto nel fascicolo e del quale pertanto non si tiene conto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto riferiti ad una unica sentenza.

2 – Col primo motivo del ricorso principale, l’Istituto poligrafico dello Stato deduce il vizio di motivazione e la violazione della L. n. 297 del 1982, degli artt. 2120, 2934 e 2935 c.c. in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto azionato.

In proposito, la societa’ sostiene infatti che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sic et simpliciter che la prescrizione del diritto al t.f.r. inizi a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, attribuendo pertanto a tale evento natura costitutiva del diritto.

Viceversa, a seguito della trasformazione dell’indennita’ di buonuscita in t.f.r., operata dalla L. n. 297 del 1982, occorrerebbe distinguere tra la fase di esigibilita’ (parzialmente del resto ormai stabilita anche in corso di rapporto, quanto alle anticipazioni del t.f.r.) e quella di maturazione e concretizzazione quantitativa del diritto, cadente anno per anno, tanto e’ vero che la giurisprudenza di questa Corte riconosce la possibilita’ di una azione giudiziale di accertamento del livello dell’accantonamento annuale (cfr. Cass. 6046/00 e altre, tra cui S.U. n. 11945/90), diritto di azione che pertanto non potrebbe che essere esso stesso soggetto a prescrizione con decorrenza dalla possibilita’ di esercitarlo.

L’Istituto deduce altresi’ che in realta’ la domanda del lavoratore non atterrebbe alla rivendicazione del diritto al t.f.r., che sarebbe incontestato e per il cui pagamento la prescrizione decorre dal termine del rapporto, ma unicamente alla computabilita’ di determinati compensi negli accantonamenti annuali del tfr..

Riguardando pertanto il relativo giudizio unicamente il singolo accantonamento annuale, anche la prescrizione relativa avrebbe una decorrenza collegata ad ognuno degli anni considerati.

Il motivo conclude con la formulazione, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., del seguente quesito di diritto:

“Accerti la Corte se, in costanza di rapporto di lavoro si prescriva, nel sistema normativo introdotto dalla L. n. 297 del 1982, non il diritto all’esigibilita’ del t.f.r. ma il diritto al computo nella base di calcolo del t.f.r. delle voci di calcolo che maturano anno per anno e che concorrono a comporre ogni rateo annuale”.

Il motivo non merita accoglimento.

Gia’ in una precedente occasione, in relazione ad analoga deduzione proposta dall’Istituto, questa Corte (Cass. 10 ottobre 2007 n. 21239) ha infatti avuto modo di rilevare che “non e’ in contestazione la distinzione tra il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto, che matura alla cessazione del rapporto di lavoro, e il diritto all’accertamento della misura degli accantonamenti utili sulla base a determinati criteri di computo. In relazione a questo diverso oggetto, bisogna ancora distinguere l’azione diretta al mero accertamento dell’entita’ della quota periodicamente da accantonare, da quella in cui l’esistenza del diritto viene invocata non in se’ e per se’, ma strumentalmente al concreto conseguimento del particolare bene della vita che costituisce il contenuto del diritto medesimo.

Per questa seconda fattispecie, la prescrizione dell’azione diretta alla concreta attuazione di tale diritto (che puo’ anche escludere l’interesse all’azione di mero accertamento) non e’ configurabile finche’ perdura la situazione di incertezza, che legittima il lavoratore a richiedere l’accertamento giudiziale del suo diritto, e che non e’ esclusa dalle comunicazioni datoriali relative alla misura degli accantonamenti utili (Cass. 20 ottobre 2004 n. 20516, 11 marzo 2005 n. 5362, 17 maggio 2006 n. 11536 e successive conformi)”.

Dichiarando di condividere tale valutazione (su cui, cfr., altresi’, con orientamento ormai consolidato, ad es., Cass. nn. 6044/08, 2781/08, 2723/08, 2614/08, 1672/08, 1207/08), questo collegio non rinviene nelle difese dell’Istituto elementi sufficienti a rimettere in discussione la soluzione indicata.

Ne consegue la valutazione di correttezza dell’accertamento della Corte territoriale, la quale, affermando che la prescrizione del diritto al trattamento di fine rapporto inizia a decorrere alla cessazione del rapporto di lavoro, ha respinto l’eccezione di prescrizione proposta dall’Istituto sul rilievo che l’azione giudiziaria dei dipendenti dell’istituto era stata proposta e notificata all’interno del quinquennio successivo alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro.

Al quesito di diritto va pertanto risposto che il diritto al trattamento del t.f.r. si prescrive a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, senza che sulla prescrizione incida in alcun modo la mancata proposizione in corso di rapporto di azioni di accertamento del livello dei singoli accantonamenti annuale.

3 – Col secondo motivo, la societa’ ricorrente denuncia l’errata interpretazione dell’accordo aziendale del 1974 relativo ai dipendenti dell’Istituto, con la conseguente illegittima reiezione della domanda riconvenzionale/eccezione di compensazione da esso svolta, anche in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e in violazione dell’art. 2120 c.c. come modificato dalla L. n. 297 del 1982.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’oggetto di tale accordo fosse lo scambio tra aumento della produttivita’ e un miglioramento retributivo consistente nell’erogazione di un compenso aggiuntivo. Per cui avrebbe altrettanto erroneamente interpretato la clausola, secondo la quale tale assegno “e’ assorbibile in caso di vertenze comunque proposte dal personale dipendente che possano ricollegarvisi”, come riferibile esclusivamente ad eventuali liti sui compensi della produttivita’ e non sulla effettuazione di lavoro straordinario.

Una tale interpretazione, secondo la ricorrente, avrebbe omesso di considerare nella sua interezza il testo dell’accordo aziendale del 1974, il quale avrebbe chiaramente distinto la disciplina e le finalita’ di due incrementi retributivi, assegnando a quello in parola (lett. a) la funzione di evitare in futuro un contenzioso in allora massiccio relativo alla inclusione del compenso dello straordinario nel calcolo del t.f.r., oltre ad altri obiettivi come l’abolizione dei tempi morti e l’aumento di produttivita’; mentre questi ultimi avrebbero avuto una contropartita economica esclusivamente in un altro incremento retributivo (quello di cui alla lett. b).

Tutto cio’ si desumerebbe dal contesto, oltre che dal tenore letterale dell’accordo e dalla disciplina differenziata dei due istituti, il primo non collegato con la produzione aziendale e non corrisposto ai graduati (che appunto non percepirebbero compenso per il lavoro straordinario, ma unicamente una maggiorazione percentuale della retribuzione normale), mentre il secondo sarebbe legato all’effettiva presenza e al raggiungimento di risultati ed obiettivi programmati.

L’interpretazione sostenuta dall’Istituto sarebbe altresi’ confermata dal fatto che l’accordo del 1974 era stato rinegoziato, con la sostanziale conferma del relativo contenuto, dopo la riforma della L. n. 297 del 1982, legge che la sentenza violerebbe, laddove mostrerebbe di ignorare il margine da questa attribuito alla libera pattuizione delle parti.

L’Istituto conclude rilevando che per il compenso a) i lavoratori avrebbero ricevuto nel corso degli anni somme ben maggiori di quelle oggi rivendicate, nel cui importo andrebbero pertanto assorbite quest’ultime (salva l’integrale restituzione delle prime ove l’accordo dovesse essere ritenuto nullo).

Segue la formulazione del seguente quesito di diritto:

“Accerti la Corte se, in applicazione dell’accordo aziendale del 1974, le somme eventualmente dovute ai sigg. B…. a titolo di ricalcalo di IDA e TFR in considerazione del lavoro straordinario prestato debbano in ogni caso essere considerate assorbite e/o compensate sino a concorrenza di quanto percepito dagli stessi per il c.d. Punto A”. Anche il secondo motivo e’ infondato.

Premesso che il quesito non riguarda in realta’ alcuna questione riconducibile al vizio di violazione di leggi, ma attiene semmai alla interpretazione dell’accordo aziendale citato, va infatti ricordato che l’interpretazione del contratto collettivo aziendale citato (cosi’ come di ogni contratto di diritto comune, salvo il contratto collettivo nazionale di lavoro nel caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze pubblicate successivamente al 1 marzo 2006: cfr.

D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, e art. 27, comma 2) e’ operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e pertanto incensurabile in Cassazione se non per vizi attinenti all’applicazione dei criteri legali di ermeneutica (artt. 1362 c.c. e segg.) o ad una motivazione carente o contraddittoria nella relativa argomentazione.

Nel caso in esame, la ricorrente, pur denunciando la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. non identifica in realta’ specifiche violazioni dei canoni ermeneutici legali, limitandosi a riprodurre il testo dell’accordo nella parte considerata, affermando genericamente che e’ stato violato, nell’interpretazione di esso, il criterio letterale, quello di contesto nonche’ quello relativo alla considerazione del comportamento successivo delle parti, che avrebbero rinegoziato l’accordo anche dopo la L. n. 297 del 1982.

Quanto al preteso vizio di motivazione, la ricorrente omette di indicare i vizi logici o i difetti di indagine che comprometterebbero l’iter logico seguito dalla Corte territoriale, in realta’ operando la mera contrapposizione di una propria diversa interpretazione del testo contrattuale a quella dei giudici, contrapposizione in cui non puo’ in nessun caso consistere la censura finalizzata al controllo di legittimita’ su di una interpretazione di contratto (cfr., ad es., recentemente Cass. 18 aprile 2008 n. 10203 e 2 novembre 2007 n. 23484).

Con riguardo, poi, alla censura di violazione della L. n. 297 del 1982 “nella parte in cui lascia margine di libera pattuizione “, va comunque ribadito che la pattuizione collettiva in deroga, relativamente alla definizione di retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., puo’ essere contenuta unicamente in contratti collettivi successivi alla L. n. 297 del 1982, e non e’ desumibile dal semplice richiamo ad accordi precedenti, genericamente confermati, essendo viceversa necessaria la riformulazione di un esplicita volonta’ nel senso indicato (Cass. n. 21239/07, cit.).

In proposito, la ricorrente si limita ad affermare che l’accordo del 1974 sarebbe stato rinegoziato, nel medesimo contenuto, anche successivamente alla legge del 1982, senza specificarne i termini precisi, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per Cassazione.

In ogni caso, la presenza di una rinegoziazione di identico contenuto non appare in grado di contraddire la interpretazione che di tale contenuto ha fornito la Corte territoriale, per le ragioni sopra indicate.

Va infine rilevato che la Corte territoriale ha respinto analoghe censure in ordine all’interpretazione dell’accordo del 1974 anche sulla base della autonoma considerazione che se anche puo’ ritenersi che l’accordo fosse stato stipulato anche nella prospettiva della progressiva eliminazione delle prestazioni straordinarie continuative, tale prospettiva era stata comunque successivamente abbandonata nei fatti, alla stregua del comportamento delle parti.

Un tale accertamento, che sostiene di per se’ solo la decisione dei giudici di merito, non e’ stato in alcun modo contrastato dal ricorrente, per cui anche per tale ragione il motivo in esame appare infondato.

3 – Col terzo motivo, viene denunciata l’errata interpretazione del C.C.N.L. grafici del 1992, con riferimento al calcolo del t.f.r.

nonche’ la violazione dell’art. 2120 e 1322 c.c..

La sentenza della Corte d’appello di Roma viene censurata infatti nella parte in cui avrebbe, con insufficiente e superficiale motivazione, rigettato la richiesta subordinata dell’Istituto di escludere dall’incidenza sul t.f.r. dei compensi per lavoro straordinario successivi all’ottobre 1992.

In tale mese era stato infatti stipulato il nuovo C.C.N.L. dei grafici, il quale, per la prima volta, nel fornire in via generale all’art. 21 la definizione del termine retribuzione, che poi sarebbe stato usato anche nell’art. 34 del contratto, relativo al t.f.r. (che prevede che questo si calcoli sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5), preciserebbe che agli effetti dell’interpretazione e applicazione del contratto del 1992 la nozione di retribuzione va intesa come cio’ che viene complessivamente percepito dal lavoratore per la sua prestazione lavorativa “nell’orario normale”, cosi’ escludendo legittimamente per il futuro il computo dei compensi per l’orario straordinario.

Il motivo conclude col seguente quesito di diritto: “Accerti la Corte se, in forza del C.C.N.L. per le aziende grafiche entrato in vigore nell’ottobre 1992 possa essere incluso nella base di calcolo di IDA e TFR solo il compenso per lavoro straordinario prestato in modo non occasionale e continuativo sino al mese di ottobre 1992”.

Deve preliminarmente rilevarsi d’ufficio l’improcedibilita’ del motivo, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), secondo cui, col ricorso per Cassazione devono essere depositati, a pena di improcedibilita’, “gli atti processuali i documenti i contratti e accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

La disposizione ricomprende anche i contratti e accordi collettivi di lavoro, a seguito della modifica ad essa apportata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 con effetto, a norma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2, riferito ai ricorsi per Cassazione avverso le sentenze depositate successivamente alla data del 1 marzo 2006; essa riguarda il contratto nel suo testo integrale ed e’ infine da porsi in collegamento con la modifica operata altresi’ quanto all’art. 360 c.p.c., n. 3, con l’introduzione della possibilita’ di un controllo di legittimita’ in ordine al vizio di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (per cui deve ritenersi riferita esclusivamente a tali accordi e contratti collettivi).

Nel caso in esame la societa’ ricorrente si e’ limitata a riprodurre nel corpo del ricorso e a sostegno del motivo in esame unicamente stralci del C.C.N.L. invocato, allegando unicamente gli altri atti di cui all’art. 369 c.p.c., ivi compresi i fascicoli di parte del giudizio di merito.

Senonche’ questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare che, a norma della disposizione citata del codice di procedura civile, non appare sufficiente ad adempiere all’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 l’allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Cass. S.U. ord. 14 ottobre 2009 n. 21747).

Inoltre e comunque va rilevato che, come recentemente ribadito da questa Corte nelle sentenze gemelle rese all’udienza del 1 dicembre 2009 in cause nn. 18208/08, 18812/08, 20342/08 e 20344/08), anche la parziale allegazione del C.C.N.L. invocato (anche a voler ritenere equivalente ad essa la riproduzione nel corpo del ricorso) non sarebbe sufficiente ad assicurare l’adempimento dell’onere indicato.

E’ stato infatti al riguardo ripetutamente affermato (cfr., ad es.

Cass. nn. 5050/08 e 19560/07), in sede di procedimento ex art. 420 – bis c.p.c. (contenente la disciplina del procedimento relativo all’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validita’ e interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, che prevede l’immediata decisione da parte del giudice, con una sentenza impugnabile in Cassazione), che questa Corte, nell’interpretazione del contratto invocato, ha il potere di ricercare all’interno dell’intero contratto collettivo le clausole ritenute utili ai tale fine, senza essere in tale funzione condizionata dalle prospettazioni di parte.

Una tale regola e’ sicuramente applicabile anche in sede di controllo di legittimita’ del contratto collettivo nazionale di lavoro a seguito di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, in quanto la produzione parziale di un documento sarebbe incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento (che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto di produrne solo una parte) nonche’ con i criteri di ispirazione dell’intervento legislativo citato volto a potenziare la funzione nomofilattica della Corte (nei medesimi termini, Cass. 2 luglio 2009 n. 15495).

La regola appare del resto coerente con i canoni di ermeneutica contrattuale di cui la Corte deve fare applicazione, in particolare con la regola relativa alla interpretazione complessiva delle clausole, secondo la quale “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.) (cfr. anche Cass. n. 21080/08).

4 – Col quarto motivo, viene denunciata la violazione dell’art. 2041 c.c. in correlazione all’art. 22 del Regolamento per il personale dell’Istituto nonche’ il vizio di motivazione, con riguardo alla declaratoria del diritto ( all’inclusione nel TFR del compenso di 10 minuti valori.

Tale compenso era infatti previsto in favore dei dipendenti delle officine tenuti a trattenersi oltre il termine dell’orario, per l’eventualita’ dell’insorgenza di contestazioni circa la regolarita’ della contazione dei valori in lavorazione. Trattandosi di compenso fisso e continuativo per tali figure contrattuali, esso era stato regolarmente computato su IDA e TFR, per cui il riconoscimento fattone con la sentenza impugnata costituirebbe, in quanto aggiuntivo, una mera duplicazione.

Quesito:

“Dica la Corte se, considerato l’art. 22 del regolamento del personale e l’art. 10, parte 5^ del C.C.N.L. grafici, alla luce dell’art. 2041 c.c. e degli atti di causa, debba considerarsi accertato l’avvenuto inserimento del compenso per i c.d. 10 minuti valori – stante la natura di parametro retribuivo dovuto per l’orario normale di lavoro in caso di prestazione di lavoro per la produzione di valori — nelle IDA e TFR corrisposti al G. (???) e debba comunque respingersi la relativa domanda di nuovo inserimento nella base di calcolo di detti istituti”.

Piu’ che ad una erronea interpretazione di un contratto collettivo o di una violazione o falsa applicazione di legge, il motivo attiene ad un preteso errore di lettura degli atti del processo.

Come tale anche tale motivo e’ improcedibile per le ragioni indicate nell’esame del motivo precedente, non avendo la societa’ ricorrente depositato col ricorso gli atti processuali dai quali tale errore sarebbe desumibile.

Per le ragioni specificatamente il ricorso va respinto. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di inammissibilita’ prospettati dalle parti costituite, in realta’ riferibili unicamente al 3 e 4 motivo di ricorso.

5 – Con i ricorsi incidentali condizionati, i tre nominativi indicati hanno chiesto, per il caso di accoglimento del ricorso principale, la declaratoria di inesistenza del credito azionato in via riconvenzionale dall’Istituto per la restituzione dei compensi erogati in attuazione del punto A dell’accordo del 1974.

I ricorsi incidentali condizionati restano assorbiti in ragione del rigetto del ricorso principale.

6 – Quanto al regolamento delle spese di questo giudizio, la societa’ ricorrente va condannata a rimborsare quelle dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo.

Nulla per le spese degli intimati non costituiti.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna l’Istituto a rimborsare a B.M., A.S. e A.V. le spese di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 119,00 per spese ed Euro 4.000,00, oltre accessori per onorari, che distrae all’avv. G. Angelozzi. Nulla per le spese degli altri intimati.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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