Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2749 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2749 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 12714-2013 proposto da:
VISCOLI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato
FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI
GENOVA, in persona del Prefetto pro tempore,
2017
2331

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4033/2012 del TRIBUNALE di
GENOVA, depositata il 07/12/2012;

Data pubblicazione: 05/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere RAFFAELE
SABATO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO,

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

27.9.2017 n. 40 12714-13 ORD FIN

Rilevato che:

in composizione monocratica ha, «in parziale accoglimento del 15^
motivo di appello annulla[to] l’ordinanza ingiunzione» e
«conseguentemente … l’addebito per euro 5,61 relativo a costi di
audizione», «respinge[ndo] gli ulteriori motivi di appello …
confermando le statuizioni di primo grado relativamente ad essi,
nonché l’esecutività del verbale di infrazione … reso dalla polizia
municipale»; tanto in relazione a sentenza con cui il giudice di pace di
Genova aveva rigettato opposizione dell’avv. Maria Viscoli avverso
ordinanza-ingiunzione emessa dalla locale prefettura a seguito di
contestazione da parte della polizia municipale di Genova di accesso a
zona a traffico limitato;

avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione l’avv.
Maria Viscoli affidandosi a sette motivi illustrati da memorie, rispetto
ai quali la prefettura di Genova ha resistito con controricorso; il p.g.
ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso;

Considerato che:

con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt.
203, 204 e 205 del d. Igs. n. 285 del 30 aprile 1992, che non
consentirebbero al giudice di mantenere l’esecutività dei verbali di
accertamento o di infrazione, peraltro superati dall’emessa ordinanza-

con sentenza depositata in data 7/12/2012 il tribunale di Genova

ingiunzione, a fronte invece del riscontro di vizi che avrebbero
imposto il totale annullamento degli atti impugnati;

con i motivi dal secondo al settimo, poi, la ricorrente, dopo aver
dichiarato di rinunciare a riproporre alcune doglianze avanzate nei

di ricorso nn. 2, 3, 10, 11 e 12, erroneamente respinti dal giudice di
merito» (così p. 15 del ricorso), in particolare deducendo:
– violazione di legge e vizio di motivazione per avere il tribunale
respinto l’istanza di disapplicazione delle ordinanze sindacali istitutive
della zona a traffico limitato pur in presenza di incompetenza,
assenza di autorizzazione e mancanza del parere obbligatorio previsto
dal regolamento comunale, con violazione del contraddittorio per
avere il tribunale fondato la propria decisione su documenti non
ritualmente prodotti (secondo motivo);
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della
contestazione della legittimità della segnaletica stradale per omessa
apposizione degli estremi delle ordinanze che la avevano disposta
(terzo motivo);
– violazione di legge e nullità della sentenza in relazione all’omessa
pronuncia sulla eccepita incompetenza dell’agente accertatore (quarto
motivo);
– violazione di legge e nullità della sentenza in relazione ad altri profili
di incompetenza del verbalizzante (quinto motivo);
– violazione di legge in relazione al rigetto del rilievo di illegittimità
dei verbali presupposti (sesto motivo);
– nullità della sentenza per mancata dichiarazione di nullità della
sentenza di primo grado in quanto affetta da omessa pronuncia
(settimo motivo);

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oltre frontespizio

gradi di merito, ha inteso «insiste[re] … per l’accoglimento dei motivi

il primo motivo è fondato e va accolto; invero con la sentenza
impugnata il giudice d’appello ha ritenuto di annullare

in toto

l’ordinanza-ingiunzione (v. p. 19 della sentenza, ove si dice anche che
viene meno il raddoppio della sanzione), ma ha inserito declaratoria
tesa a far rivivere (concernendo la ragione di annullamento

nel sistema sanzionatorio amministrativo per violazioni al codice della
strada (artt. 194 ss. del codice stesso) è previsto che il verbale
consegnato (art. 200) o notificato (art. 201), ove non sia effettuato il
pagamento ex art. 202, fondi la riscossione coattiva (art. 206 primo
comma), mentre, ove sia proposto ricorso al prefetto (art. 203),
qualora non sia disposta archiviazione, sia l’ordinanza-ingiunzione a
costituire titolo esecutivo (art. 204 ult. co . e art. 206 primo comma);
qualora l’ordinanza-ingiunzione o direttamente il verbale formino
oggetto dell’opposizione al giudice di pace (artt. 204-bis e 205),
questi può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla
anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta (art. 23, comma
11 della I. n. 689 del 1981, applicabile ratione temporís, e, con
decorrenza dal 06.10.2011 / art. 6 comma 12 d. Igs. n. 150 del 2011
richiamato dall’art. 205 codice della strada, a fronte dell’applicazione
dell’art. 7 alla diretta opposizione contro il verbale ex art. 204 bis
codice della strada);

dall’espressa disposizione legislativa in tema di poteri del giudice
dell’opposizione (destinata a regolare, dopo l’introduzione
dell’appello, anche quelli del giudice dell’impugnazione) si evince che
non è dato al giudice annullare l’ordinanza-ingiunzione e, a un tempo,
far rivivere un atto (il verbale di accertamento) sussunto
nell’ordinanza amministrativa, il quale fruisce di vita propria solo (e a
meri fini di riscossione) nell’ipotesi, non verificatasi, che nessuna

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oltre frontespizio

dell’ordinanza il procedimento prefettizio) il verbale di accertamento;

opposizione venga proposta; ne deriva che, verificatosi un vizio del
procedimento prefettizio, il giudice può solo annullare in tutto o in
parte, oppure modificare, l’ordinanza; tanto esime questa corte
dall’esaminare se, annullata l’ordinanza per vizi del procedimento,

l’accoglimento per quanto di ragione del primo motivo, in relazione a
quanto esposto, determina l’assorbimento degli altri motivi,
verificandosi già in base alla fondatezza della prima censura l’effetto
caducatorio, per quanto in appresso, dell’ordinanza-ingiunzione;

cassandosi la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,
poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa corte
è abilitata a decidere nel merito dall’art. 384, comma secondo, ult.
inc. cod. proc. civ.;

va quindi eliminata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata
di “esecutività del verbale di infrazione reso dalla polizia municipale”;

le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo, tenuto conto della natura della prestazione in relazione
alla pluralità di procedimenti quale indicata nella sentenza impugnata;

P.Q.M.

la corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando
nel merito, elimina la statuizione contenuta nella sentenza impugnata
di “esecutività del verbale di infrazione reso dalla polizia municipale”;
condanna la parte controricorrente alla rifusione a favore della parte
ricorrente delle spese processuali che liquida:

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oltre frontespizio

l’amministrazione possa poi sanarli rinnovando gli atti viziati;

- per il primo grado in euro 50 per esborsi, euro 200 per diritti ed
euro 200 per onorari;
– per il secondo grado in euro 50 per esborsi ed euro 300 per
compensi;
– per il giudizio di legittimità in euro 200 per esborsi ed euro 500 per

per tutti i giudizi oltre accessori di legge, nonché spese forfettarie
nella misura rispettivamente del 12,5% e del 15% per i giudizi di
primo grado e per quello di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
civile, il 27 settembre 2017.
Il presidente

A/CLA
(S. Petitti)

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DEPOSII o risx CANCLEnfli;

compensi;

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