Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2749 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. I, 04/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 04/02/2011), n.2749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21696/2005 proposto da:

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 43,

presso l’avvocato BIANCA Cesare Massimo, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CELLA ANTONINO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

TRABUCCHI S.N.C. DI TRABUCCHI C. E A., già COSTRUZIONI TRABUCCHI

S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 211 – INT. 12,

presso l’avvocato RICCI EMANUELE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PANNI Cinzia, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1412/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BIANCA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato E. RICCI, per delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 25 giugno 2004, rigettava l’impugnazione del lodo arbitrale proposta dal comune di Carpaneto Piacentino nei confronti della s.r.l. Costruzioni Trabucchi.

Il giudice del merito, per quanto rileva in questa sede, riteneva che poichè il contratto di appalto oggetto della causa, relativo alla costruzione di un bocciodromo comunale, prevedeva il richiamo alle norme del Capitolato generale di appalto per le Opere Pubbliche dello Stato, di cui al D.P.R n. 1063 del 1962, e stante la previsione del punto n. 4 del contratto di appalto stipulato per scrittura privata il 2 marzo del 1990 tra le parti,e, quindi, dell’art. 64 del Capitolato speciale, allegato al contratto del quale si trattava, si doveva concludere per la avvenuta stipula di una clausola compromissoria.

Quindi la Corte riteneva sussistente la forma scritta richiesta dalla legge per la clausola stessa, e riteneva che l’intero rapporto si dovesse ormai richiamare alla volontà negoziale, e dunque senza che rispetto ad esso potessero avere effetto eventuali modifiche del Capitolato generale, successive alla conclusione, ovvero gli interventi su detta normativa da parte della Corte Costituzionale.

Respingeva pertanto le doglianze di nullità del lodo, anche sotto gli ulteriori profili proposti con riferimento alla competenza della Giunta comunale che, a dire della odierna ricorrente, sovrapponendosi al Consiglio Comunale, aveva mutato la composizione del collegio arbitrale rispetto a quella prevista dal capitolato generale per le opere pubbliche e pertanto voluta dal Consiglio comunale.

Propone ricorso per cassazione, articolato su nove motivi, il comune di Carpaneto Piacentino.

Resiste con controricorso la società Trabucchi.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Carpaneto Piacentino lamenta la violazione degli artt. 807 ed 808 c.p.c., sostenendo la nullità dei lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1. Afferma che il mero richiamo, nella specie, da parte del contratto di appalto del bocciodromo alla disciplina del Capitolato di cui alla normativa del 1962, non è idoneo a costituire, da solo, una valida clausola compromissoria, la quale mancherebbe anche della forma scritta richiesta dalla legge.

2. Con il secondo motivo, che può essere esaminato unitamente al primo in quanto connesso alle argomentazioni che questo propone, il Comune lamenta la violazione dell’art. 807 cod. proc. civ. e della L. n. 142 del 1990, art. 32. Lamenta altresì la violazione dell’articolo 1425 del codice civile, nonchè la motivazione carente, insufficiente e contraddittoria, sui punti relativi. Sostiene che il richiamo da parte del contratto di appalto all’art. 64 del capitolato speciale, poichè in realtà questo riproduce il testo dell’art 5 della L. n. 741 del 1981, voleva consentire alla impresa appaltatrice di rimediare all’eventuale inerzia dell’appaltante nel dare luogo, al momento dovuto, ai necessari collaudi.

Sostiene che dall’ errata premessa della validità della clausola compromissoria la Corte di merito ha fatto derivare l’ulteriore, altrettanto erronea conclusione della derogabilità da parte dei contraenti alla composizione del collegio arbitrale così come prevista dall’art. 45 del Capitolato Generale di appalto. Pertanto, secondo il ricorrente, pur a voler ritenere valida la clausola compromissoria, la Giunta non avrebbe comunque potuto superare la volontà dell’organo assembleare e dunque mutare la composizione del collegio rispetto a quella prevista dal Capitolato generale.

2.A. Osserva il collegio anzitutto che, contrariamente a ciò che sostiene il ricorrente, la Corte bolognese si è richiamata ad una giurisprudenza già stabile della Corte di Cassazione, confermata peraltro da quella successiva alla vicenda. Alla luce della quale va ancora ribadito che il richiamo esplicito, e non meramente formale, da parte dei contraenti un appalto di opere pubbliche non tenuti alla applicazione delle norme del capitolato del 1962, alle medesime, perviene all’effetto giuridico di far risalire alla fonte negoziale anche la normativa richiamata (Cassazione n. 735 del 2002, n. 16977 del 2006, ed in particolare n. 23670 del 2006).

In fattispecie siffatte l’arbitrato trova la sua fonte nella volontà delle parti, cosicchè rimane superata la facoltatività del ricorso a tale forma di soluzione delle liti, di cui all’art. 47 del D.P.R. innanzi citato, ed eventualmente il rilievo della sentenza del giudice della L. n. 152 del 1996.

Nella specie il giudice del merito, richiamando i brani più significativi della contrattazione e leggendoli nel contesto dei fatti , ha dato conto in modo esauriente e logico, ovvero pienamente ricostruibile nei suo iter, della interpretazione censurata dal ricorrente. Secondo la Corte di merito, dunque, non vi fu un mero e formale richiamo alle norme del capitolato, ma invece il suo inserimento consapevole nel contratto.

Ciò anzitutto perchè, come si chiarisce al foglio sei della sentenza impugnata,il punto quattro del contratto di appalto stipulato tra le parti per scrittura privata il 2 marzo 1990 obbligava l’impresa a rispettare “tutte” le norme del capitolato generale per le OOPP. Tale volontà venne confermata nella stesura di un atto, il 26 agosto del 2000, il quale prevedeva appunto il ricorso all’arbitrato, sottoscritto per il Comune dal funzionario dirigente il settore tecnico in questione, a tanto legittimato all’art 51 comma terzo della L. n 142 del 1990, contrariamente a ciò che afferma il ricorrente.

La sentenza quindi richiama anche l’art. 64 del Capitolato speciale che, a sua volta, richiama dalla L. n. 741 del 1981, art. 5, il quale anch’esso prevede, pur relativamente a talune ipotesi di inerzia della amministrazione, la possibilità del ricorso all’arbitrato.

Emerge dunque nella ricostruzione della sentenza impugnata che la volontà compromissoria apparteneva ad entrambe le parti e venne come tale formalizzata a partire dal contratto del 2 marzo 1990.

Quanto alla censura, innanzi sintetizzata, secondo la quale la giunta avrebbe illecitamente modificato la composizione del collegio arbitrale, sovrapponendosi senza averne i poteri alla volontà del Consiglio Comunale, si tratta di una questione che in alcun modo è stata proposta nella fase di merito. Essa è pertanto nuova, e non può essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità.

I motivi esaminati sono pertanto infondati.

3. Con il terzo motivo il ricorrente, lamenta la violazione degli artt. 1218, 1175, 1337, 1665 e 1699 cod. civ., nonchè ancora la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sui relativi punti decisivi della controversia.

Sostiene che il “lodo” (testuale in ricorso), laddove ha ritenuto il ritardo dell’appaltatore nella consegna alla impresa delle prove geognostiche del terreno sul quale l’opera pubblica avrebbe dovuto insistere,e da ciò traendo la sua responsabilità contrattuale, ha errato e comunque non ha motivato adeguatamente sul punto.

3.a Il motivo, anche in questa sede, tende a valutare i fatti della causa nella pretesa prospettiva del lodo, che già la Corte di merito non ha inteso esaminare. Esso dunque tende a far esaminare il lodo.

E’ pertanto inammissibile (Cassazione n. 6986 del 2007).

4. Per le medesime ragioni va dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso che lamenta la violazione delle stesse norme indicate al motivo che precede, nonchè del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 10, anzitutto da parte del lodo, tentando ancora di ottenere il riesame della affermata responsabilità della pubblica amministrazione,e ripetendo doglianze che correttamente la Corte di Bologna non ha ritenuto di esaminare.

5. I motivi numero 5, 6, 7 ed 8 ripropongono questioni di merito decise dal lodo, con lo strumento della doglianza nei confronti della motivazione della Corte di Bologna, che sarebbe omissiva, insufficiente, e contraddittoria. In realtà essi tendono ancora una volta a riconsiderare l’affermata responsabilità della Pubblica Amministrazione in ordine a circostanze attinenti il collaudo, il fermo cantiere, pretesi difetti di progettazione e ritardi dell’appaltatore. Ritiene invece il collegio che la Corte di Bologna dopo aver ricostruito, nella economia del giudizio che ad essa competeva, la vicenda , ha, in modo esauriente e chiaro,dato conto delle ragioni della propria decisione. Essi sono dunque inammissibili.

6. Il nono motivo lamenta la violazione dell’art. 1350 cod. civ., del R.D. n. 2210 del 1923, artt. 16 e 17. Tali violazioni sarebbero conseguenti alla mancata rilevazione della irregolarità della nomina, da parte di esso Comune, del proprio arbitro, in quanto effettuata con. atto carente di forma scritta.

6.a. Il Collegio ritiene nuova la questione in quanto mai fatta oggetto di doglianza nelle precedenti fasi. Il motivo è pertanto inammissibile.

7. Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della spese del giudizio liquidate in Euro 7.000,00 per onorari, ed Euro 200,00 per esborsi,oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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