Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27489 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2016, (ud. 16/12/2016, dep.30/12/2016),  n. 27489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17574-2012 proposto da:

SOGENE IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15, presso lo studio

dell’avvocato FLAVIO MUSTO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata l’08/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. La Società Generale Immobiliare Sogene S.p.A. impugnava l’avviso di liquidazione con il quale l’ufficio fiscale aveva accertato il valore di un terreno ai fini dell’Invim decennale in Lire 5.850.000.000 in luogo di quello dichiarato, alla data del 1 gennaio 1976, in Lire 3.732.160.000. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso per carenza di motivazione dell’avviso impugnato. L’ufficio proponeva appello e la commissione tributaria di secondo grado lo respingeva. Proposto ricorso alla commissione tributaria centrale, questa accoglieva il ricorso dell’ufficio e rimetteva la causa alla CTR perchè provvedesse alla valutazione del merito. La CTR del Lazio accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente determinando il valore finale del terreno in Lire 4.300.000.000 sul rilievo che la valutazione del terreno edificabile riferita alla possibile quotazione dell’anno 1979 induceva a ritenere in via equitativa che il valore dichiarato dovesse essere aumentato di almeno il 15% e le spese incrementative ridotte del 50%.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Sogene Immobiliare Srl, già Società Generale Immobiliare Sogene S.p.A., affidato ad un motivo. L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR ha parametrato il valore del terreno all’anno 1979 anzichè all’anno 1975, in cui scadeva il decennio ai fini Invim, quando invece, se avesse assunto correttamente come data di riferimento il 1975, con quasi assoluta certezza avrebbe ritenuto congruo il valore dichiarato, tenuto conto che negli anni ‘70 i valori immobiliari erano soggetti a continua lievitazione.

4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

5. Il ricorso è fondato. Invero la CTR non ha dato conto di quale fosse il valore del bene alla data del 31.12.1975, corrispondente alla scadenza del decennio, avendo parametrato la valutazione equitativa ai valori riferibili all’anno 1979.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso della contribuente, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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