Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27488 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3671/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASTEL CAR IN LIQUIDAZIONE S.R.L., in persona del legale

rappresentante p.t., /CASTAGNA M. LAURA/;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 139/1/2011 della COMM. TRIB. REG. MOLISE,

depositata il 12/12/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/9/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 139/1/11 depositata in data 12 dicembre 2011 la Commissione tributaria regionale del Molise, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate proposto avverso la sentenza n. 8/3/07 della Commissione tributaria provinciale di Isernia resa nei confronti della Castel Car in liquidazione S.r.l., società esercente attività di commercio di autoveicoli e di /Castagna M. Laura/, attinta quale socia di società a ristretta base sociale ai fini del riparto degli utili, corrispondenti ai maggiori ricavi accertati in capo alla società.

– Le riprese traevano origine da due avvisi di accertamento Iva, Irpeg e Irap 2003 emessi per operazioni oggettivamente inesistenti, avendo la società contabilizzato fatture in assenza di prestazioni reali emesse dai fornitori fittiziamente interposti (3 fatture Autoservice di A.F. s.n.c., 1 fattura Associazione Sportiva Nuova Montello) e 37 fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ricevute dalla ditta Autoimport di D.M.P. relative ad auto nuove, con indebite deduzioni di costi e detrazioni IVA, poste in essere nel quadro di frodi carosello.

– La CTR condivideva nel merito integralmente la decisione di primo grado, ritenendo che l’Ufficio non avesse in concreto provato i presupposti per le riprese a tassazione di cui all’avviso impugnato, limitandosi a riportare astratti principi giuridici e precedenti giurisprudenziali, senza che l’appello avesse fornito, come già la costituzione in primo grado, alcun elemento aggiuntivo rispetto all’atto impositivo.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo quattro motivi. I contribuenti non hanno svolto difese, restando intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il secondo motivo di ricorso – da affrontarsi prioritariamente in quanto articolato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ai fini della dichiarazione di nullità della sentenza e del procedimento – l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, sotto un primo profilo la socia C.M.L. nel ricorso di primo grado non ha svolto contestazioni circa le f.o.i. emesse da Autoimport ma solo circa due fatture oggettivamente inesistenti di minor valore, con conseguente extrapetizione del giudice di primo grado, confermata dal giudice d’appello; sotto un secondo profilo, la sentenza della CTR sii riferisce unicamente alla contestata frode carosello, ossia all’interposizione fittizia della ditta individuale D.M., ma non prende posizione sulle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da Autoservice di A.F. s.n.c. e dall’Associazione Sportiva Nuova Montello, rispetto alle quali vi era urlo specifico motivo di appello.

– Il motivo è fondato. Ai fini dell’autosufficienza, la Corte osserva che se è vero che in dipendenza del secondo motivo l’Agenzia non riproduce integralmente i passaggi dell’appello in cui ha censurato i vizi della sentenza di primo grado, nondimeno richiama in dipendenza del motivo le pagine dell’atto di appello e lo produce come allegato 6 al ricorso. Inoltre, a pag. 7 del ricorso l’Agenzia sintetizza il contenuto dell’atto di appello specificando che i motivi ivi dedotti censuravano tanto l’extrapetizione (“evidenziava la definitività dell’accertamento a carico del D.M.”), quanto l’omessa pronuncia (“lamentava la totale mancanza di esame della posizione della soda”).

– Tanto premesso, benchè quanto ad una società di capitali a base ristretta, come nella fattispecie, l’accertamento nei confronti della società costituisca antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, nondimeno nel caso in esame due erano gli avvisi impugnati, uno dei quali emesso nei confronti della socia C. per riparto utili e, dalla lettura della sintetica motivazione della sentenza impugnata, non si evince riferimento alcuno alla sua posizione e anche l’avviso da lei impugnato risulta solo dall’intestazione della sentenza. Considerazioni non dissimili vanno fatte quanto al motivo di appello per riprese per operazioni oggettivamente inesistenti, doglianza posta all’attenzione della CTR a pag. 7 dell’appello, righe 3-24 e riprodotta a pag. 9 del ricorso, cui non si attagliano le generiche considerazioni espresse dalla sentenza circa le frodi carosello, conseguenti ad una altrettanto generica esposizione del fatto. E’ dunque fondato il motivo sotto entrambi i profili denunciati.

– Con il primo motivo, l’Agenzia lamenta – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57, e, comunque, l’omessa o insufficiente motivazione, per aver la CTR indebitamente richiesto che l’appello fornisse elementi nuovi a sostegno delle riprese, ulteriori rispetto a quelli contenuti nell’atto impositivo.

– Il motivo è inammissibile, in quanto fuori bersaglio. La CTR si è infatti limitata ad affermare che il contribuente non ha formulato alcun motivo nuovo rispetto a quelli già posti a base del ricorso originario: “i rilievi su cui basare l’appello”, come si legge a p. 2 sentenza. Non ha dunque espresso una ratio decidendi con riferimento alle nuove argomentazioni e agli elementi di prova necessari a dimostrare la fondatezza dei rilievi originari e a ciò consegue l’inammissibilità del mezzo che non coglie la ratio.

– Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia censura la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e art. 2730 c.c., oltre che l’omessa o comunque insufficiente ed illogica motivazione della sentenza nella parte in cui nega comunque che l’appello adduca elementi idonei a confermare le riprese.

– Con il quarto motivo – formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – in l’Agenzia lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, commi 1, e art. 21, e art. 75 TUIR, nella parte in cui la CTR nega che i costi per la società fossero indeducibili ai fini delle imposte dirette e indetraibili ai fini IVA in quanto dipendenti da fatture emesse da società cessate.

– I motivi possono essere affrontati congiuntamente, in quanto incentrati sull’applicazione del canone di riparto dell’onere della prova circa le riprese di cui all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, e sono fondati. Nel caso in esame è assodato che l’Agenzia in appello abbia valorizzato elementi di prova già contenuti nell’atto impositivo, sui quali la CTP non ha preso posizione, decisione che la CTR oblitera con una motivazione troppo succinta per consentire di seguirne l’iter logico, in particolare a pag. 2 della sentenza, in calce, che recita: “Si lamenta, nella situazione esposta, l’esistenza di una frode carosello, ma non si dice in che cosa e su quali basi si possa poggiare la tesi della fraudolenza (…)”. A supporto, con compiuta autosufficienza, a pag.8 del ricorso l’Agenzia ha riproposto i passaggi dell’atto di appello in cui censura la decisione di primo grado (“pag. 4 ult. 2 righe e pag. 5 righe 1-12 appello, qui all. 6): il Giudice ha omesso qualsiasi analisi e qualsiasi ragionamento in ordine alle seguenti prove proposte alla sua attenzione (…)”). Inoltre, l’Agenzia riporta analiticamente vari elementi di prova posti all’attenzione del giudice d’appello, su cui la CTR non prende posizione come era tenuta a fare. Tra di essi, risalta innanzitutto l’antieconomicità delle operazioni economiche poste in essere con la ditta D.M., di grande valore per la società contribuente nel periodo di imposta e che, anche per tale ragione, non potevano passare inosservate secondo la diligenza ordinaria richiesta ad un operatore economico accorto. In secondo luogo, riporta l’Agenzia che, sin dal p.v.c. posto alla base dell’atto impositivo aveva contestato alla contribuente il fatto che la Autoimport e le altre cartiere al momento della spedizione/consegna degli autoveicoli sarebbero state già cessate e, dunque, fisicamente impossibilitate ad emettere le fatture contestate. Con tali elementi di prova il giudice di appello non si confronta e ciò in conclusione impone che, accolti gli ultimi tre motivi di ricorso, inammissibile il primo, la sentenza impugnata sia cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili accolti, e per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, e per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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