Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27487 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 30/10/2018), n.27487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PHOENIX ASSET MANAGEMENT SPA nella qualità di mandataria di AURORA

SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

6, presso lo studio dell’avvocato LIO SERGIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CASTAGNETTA ALESSANDRA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il

28/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott.ssa ACIERNO MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Termini Imerese ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. (OMISSIS), proposta dalla s.r.l. Aurora in proprio e quale procuratrice di s.p.a. Phonix Asset Managment, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione del credito azionato dalla opponente per difetto di prova sul compimento di alcun valido atto interruttivo” – del credito oggetto del provvedimento monitorio n. 594 del 1996 nonchè della sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo passata in giudicato (r.g. 4742 del 2006).

In particolare ha rilevato che il verbale di vendita senza incanto del 26/2/2016 è stato prodotto senza titolo esecutivo e senza atti prodromici della procedura esecutiva ad esso afferente. Ne consegue che tale verbale non è idoneo a provare la circostanza che il credito azionato in via esecutiva sia quello oggetto dell’opposizione.

Avverso tale pronuncia ha proposto per cassazione la s.r.l. Aurora con un unico motivo volto a censurare la violazione degli artt. 2943 e 2697 cod. civ..

In primo luogo, viene rilevato che il credito in questione è stato oggetto di cessioni regolarmente pubblicate in G.U. all’esito delle quali esso è pervenuto alla società ricorrente. Dal verbale di vendita prodotto emergono gli elementi di fatto ritenuti mancanti ed in particolare che il creditore procedente Banca di Roma (dante causa della opponente) agiva nei confronti della società fallita proprio azionando i titoli (decreto ingiuntivo e sentenza di rigetto dell’opposizione) posti a base del credito e che l’azione esecutiva era pendente nel 2016.

Il motivo è inammissibile in quanto mira a conferire all’esame del documento posto a base della decisione, (verbale di vendita senza incanto), ovvero ad un accertamento di fatto, incensurabilmente eseguito dal giudice di merito, una valutazione in termini di decisività e rilevanza, del tutto alternativa. Deve precisarsi, anche in relazione alla memoria depositata che il rilievo di radicale incompletezza probatoria svolto dal giudice di merito in relazione alla non imputabilità del verbale prodotto alla posizione creditoria azionata in questo giudizio, non può essere colmato, in particolare nel giudizio di legittimità, con il richiamo al regime giuridico della pubblicità (pubblicazione in G.U.) degli atti di cessione di crediti ex art. 58 T.U.B., in mancanza di un’integrazione probatoria, avente ad oggetto tali atti, svolta nel giudizio di merito. Tale censura si rivela, pertanto, anche generica in relazione alla ratio decidendi sottesa alla valutazione svolta dal giudice di merito sull’insufficienza probatoria del documento prodotto ai fini dell’interruzione della prescrizione.

In conclusione, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza. Doppio contributo a carico della ricorrente come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 4000 per compensi, Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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