Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27487 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27983/2015 proposto da:

M.G.L., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

LOMBARDI;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20-C,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TULLIO MARCHETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 502/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– M.G.L. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di L.A. avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia di cui in epigrafe, che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale (Sezione distaccata di Salò), ha rideterminato in Euro 24.208,43 il credito residuo spettante al L.;

– L.A. ha resistito con controricorso;

– la parte ricorrente ha personalmente rinunciato al ricorso, con atto sottoscritto anche dal suo difensore;

– la rinuncia non risulta essere stata accettata dal controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., Sez. 6-L, n. 3971 del 26/02/2015).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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