Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27487 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27487 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 22014-2011 proposto da:
BENCIVENGA ROSA BNCRS031S70I234K, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 171, presso lo studio
dell’avvocato MARIA CARLA GALLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GENTILE UMBERTO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

838G

.53

Data pubblicazione: 09/12/2013

avverso la sentenza n. 247/1/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 22/02/2010,
depositata il 14/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato Umberto Gentile difensore della ricorrente che insiste
per l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Doti. UMBERTO APICE che
aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 22014 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

CARACCIOLO;

La Corte, ritenuto
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha respinto l’appello di Bencivenga Rosa, appello proposto contro
la sentenza n.227/10/2008 della CTP di Caserta che aveva respinto il ricorso della
parte contribuente relativo a cartella di pagamento concernente INVIM correlata
all’atto di compravendita immobiliare registrato il 27.11.1991, atto nel quale la
contribuente era comparsa sia quale acquirente sia quale procuratrice speciale del
venditore sicchè ne era derivato un avviso di accertamento (avente ad oggetto la
menzionata INVIM) impugnato dalla stessa Bencivenga e confermato dall’adita CTP
di Caserta con sentenza n.336-14-2001. A seguito di detta sentenza l’Ufficio aveva
adottato un avviso di liquidazione che era rimasto non impugnato e solo a seguito di
ciò era stata adottata la cartella di pagamento oggetto della presente procedura
giudiziale.
La CTR ha motivato la propria decisione (per quanto qui ancora rileva) nel senso che
la censura relativa al difetto di legittimazione passiva della Bencivenga (siccome
l’INVIM è imposta che grava soltanto sulla parte venditrice, mentre la Bencivenga
aveva avuto la qualità sostanziale di acquirente) non poteva ritenersi fondata, atteso
che la Bencivenga medesima aveva agito anche in qualità di procuratrice speciale del
venditore (con conseguente potere di compiere tutti gli atti consequenziali al
compimento dell’affare, a mente dell’art.1708 cod civ), sicchè poteva essere
destinataria dell’atto di accertamento e degli atti consequenziali (quale l’avviso di
liquidazione) appunto perché relativi al potere di compiere l’atto principale.
La contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

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letti gli atti depositati

L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ed invero, per quanto il motivo di impugnazione proposto dalla ricorrente (centrato
sulla violazione degli art.4 e 26 del DPR n.643 del 1972 e perciò sulla non

se la medesima parte acquirente abbia partecipato alla vendita nella qualità di
procuratore speciale della parte venditrice) appaia astrattamente fondato (alla luce
della costante giurisprudenza della Corte: sul punto si vedano Sez. 5, Sentenza n.
12287 del 27/05/2009; Sez. 5, Sentenza n. 6319 del 10/03/2008; Sez. 5, Sentenza n.
14773 del 15/11/2000; Sez. 1, Sentenza n. 8754 del 20/07/1992), alla Corte non può
fare velo la circostanza che —così come evidenziato anche dalla parte controricorrente
e come correttamente argomentato dal giudice di primo grado- la censura prospettata
dalla contribuente in appello e poi riproposta in questa sede di legittimità non è
fondata su un vizio proprio della cartella (per quanto quest’ultima non sia stata il
primo atto con il quale l’Amministrazione ha portato la propria pretesa a conoscenza
della parte contribuente) ma su un vizio derivato riferibile al provvedimento di
accertamento, il quale ultimo è però divenuto definitivo per effetto del giudicato della
menzionata pronuncia della CTP di Caserta n.336-14-2001 oltre che per la mancata
impugnazione del provvedimento di liquidazione adottato successivamente a detta
pronuncia (così come evidenziato nella stessa sentenza qui impugnata).
Alla Corte non resterà che fare applicazione della previsione dell’ultimo comma
dell’art.384 cpc, correggendo la sentenza qui impugnata che —pur erroneamente
motivata in diritto- contempla peraltro un dispositivo conforme a diritto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.
Roma, 15 marzo 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

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imputabilità alla parte acquirente dell’INVIM dovuta dalla parte venditrice, neppure

delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, pur
condividendo i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione a proposito
dell’erronea argomentazione con la quale il giudice del merito è pervenuto al

tributaria relativa all’INVIM, non condivide —tuttavia- la proposta del relatore di fare
applicazione del disposto dell’art.384 cpc (con conseguente correzione della sola
motivazione della sentenza impugnata e sostanziale conferma della parte dispositiva
di quella): a questa Corte non risulta possibile, infatti, apprezzare direttamente
attraverso gli atti di causa quale sia il concreto contenuto impositivo degli atti in
riferimento ai quali si è formato il giudicato per effetto della definitività della
sentenza n.336/14/2001 della CTP di Caserta, sicché competerà al giudice del merito
(da designarsi in funzione di giudice del rinvio) acclarare se, in ragione di detti
provvedimenti impositivi, la diretta soggezione della Bencivenga a proposito
dell’INVIM debba considerarsi già definitivamente statuita ovvero se essa sia stata
per la prima volta postulata a mezzo della cartella di pagamento di cui qui si tratta.
Non resta perciò che statuire la cassazione della pronuncia qui impugnata e restituire
la lite alla CTR Campania affinchè quest’ultima, dopo avere fatto applicazione dei
corretti principi di diritto enunciati dalle pronunce di questa Corte richiamate nella
relazione dianzi trascritta, torni a pronunciarsi in ordine alla impugnazione della
cartella di pagamento, alla luce delle statuizioni contenute della menzionate sentenza
della CTP di Caserta e del preciso contenuto impositivo degli atti in ordine ai quali
detta sentenza si è pronunciata. La regolazione delle spese è rimessa al giudice del
rinvio, fatta compensazione tra le parti di quelle dei pregressi gradi di merito.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza qui impugnata e rinvia la causa alla
CTR Campania che, in diversa composizione, tornerà a pronunciarsi sulle questioni
oggetto di controversia, regolando anche le spese del presente grado di giudizio.

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convincimento in ordine alla diretta soggezione della Bencivenga all’obbligazione

Così deciso in Roma il 13 novembre 2013.

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