Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27486 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27486 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 21515-2011 proposto da:
QUADRIFOGLIO DI ESCH RENATE E C. SAS 00894160084 – già
Quadrifoglio di Trevia Giacomo e C. Sas in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA
VALVA FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati MARONGIU GIANNI, BODRITO ANDREA, giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliatao in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

S83

Data pubblicazione: 09/12/2013

- resistente –

avverso la sentenza n. 523/04/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di GENOVA del 10.5.2010, depositata 1’8/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE.

Ric. 2011 n. 21515 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTC sezione regionale di Genova ha respinto il ricorso della “Quadrifoglio sas”
contro la sentenza della CT di secondo grado di Imperia n.430-01-1992 che aveva
accolto l’appello proposto dall’Agenzia contro la della locale CT di primo grado di
che aveva accolto il ricorso della predetta società contribuente- ed ha così confermato
l’avviso di accertamento di valore per imposta di registro-catastale-ipotecaria relativa
alla compravendita di data 28.6.1986 di un immobile ad uso alberghiero sito in
Diano Marina (Imperia), compravendita il cui valore l’Agenzia aveva determinato nel
maggiore importo di 1.243.248.000 rispetto al dichiarato di £ 835.000.000.
La predetta CTC ha motivato la decisione dichiarando di ritenere infondata la
censura di difetto di motivazione della sentenza gravata, “avendo i giudici posto a
base della determinazione del valore dell’immobile criteri oggettivi”: D’altronde,
andava “ritenuto equo il valore dell’immobile determinato in £ 1.100.000.000, in
considerazione dei criteri oggettivi seguiti relativi alla ubicazione, consistenza e stato
d’uso dell’immobile in questione”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (centrato sul vizio di motivazione della
sentenza) la parte ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice del merito
abbia fatto superficiale valutazione delle risultanze presuntive (proposte dalla odierna
parte ricorrente con l’atto di appello e debitamente riassunte nel ricorso introduttivo
di questo grado, con minuzioso rispetto del canone di autosufficienza) emergenti dai

3

Osserva:

fatti addotti dalla parte contribuente e si sia limitato a recepire gli elementi indicati
dall’Ufficio, per quanto non dotati di forza presuntiva diretta, così omettendo di
descrivere il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono alla decisone
adottata.
Il motivo appare fondato e può essere accolto.

dall’odierna ricorrente, emerge dalla stessa considerazione della scarna motivazione
della sentenza impugnata che il giudice del merito —negligentemente- non ha tenuto
conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dalle anzidette
circostanze, essendosi limitato il medesimo giudice ad assumere fondata la
quantificazione del valore commerciale del bene determinata nel precedente grado di
giudizio, senza però fare analitica considerazione degli elementi di fatto su cui si
fondano le ridette inferenze logiche.
E ciò si dice non,già come valutazione della giustezza o meno della decisione, ma
come indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta,
che tali possono ritenersi allorquando sussiste un’adeguata incidenza causale (come
nella specie esiste) della manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti, oggetto di
possibile rilievo in cassazione, esigenza a cui la legge allude con il riferimento al
“punto decisivo” (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003).
Nella specie, parte ricorrente ha evidenziato una pluralità di elementi di fatto non
adeguatamente e specificamente considerati dal giudice del merito che costituiscono
senz’altro idonei indici sintomatici di una possibile decisione ingiusta, siccome
capaci di generare una difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio.
Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può essere
accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo
giudice di secondo grado che —in diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sulle
questioni oggetto dell’atto di appello proposto e regolerà anche le spese del presente
grado di giudizio.

4

Invero, alla luce delle autosufficienti ricostruzione degli elementi addotti in giudizio

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 27 marzo 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Liguria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013.

delle parti;

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