Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27486 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3039-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

S.R., D.B.A., D.B.C.,

DE.BE.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 374/2016 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 20/77/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. La commissione tributaria regionale del Molise, con la sentenza in data 20 luglio 2016, n. 374, ritenendo, ai fini della fruizione dei benefici previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, e dalla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27, sufficiente l’inclusione dell’immobile acquistato in una zona di recupero, annullava gli avvisi di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di D.B.A., D.B.C. e De.Be.Al. e da S.R., eredi beneficiati di d.b.a., in revoca dei benefici fruiti dal de cuius, sul presupposto che ai predetti fini fosse necessaria l’inclusione dell’immobile in un piano di recupero (è incontroverso in causa che per l’immobile di cui trattasi, in forza di Delib. Comune di Campobasso 23 novembre 1996, n. 113, al momento della stipula del relativo atto d’acquisto, si dava la prima condizione e non anche la seconda). La commissione regionale dichiarava assorbita l’eccezione con cui i contribuenti avevano contestato la loro “legittimazione passiva poichè gli avvisi sono stati notificati (loro) direttamente… in proprio mentre andavano notificati nella qualità di coeredi beneficiati dell’eredità relitta dal de cuius”;

2. l’Agenzia ricorre per la cassazione della suddetta sentenza. Sostiene trattarsi di decisione illegittima per contrasto con la L. n. 168 del 1982, art. 5, e la L. n. 457 del 1978, artt. 27 e 28, e nulla per assenza di logica motivazione giuridica;

3. i contribuenti non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. le censure mosse dall’Agenzia alla sentenza impugnata sono fondate. La L. n. 168 del 1982, art. 5, stabilisce agevolazioni fiscali per gli atti di trasferimento d’immobili compresi nei piani di recupero d’iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati, di cui alla L. n. 457 del 1978, art. 27 e ss.. La L. n. 457 del 1978, art. 27, prevede che “1. I comuni individuano nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature. 2. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui alla L. 10 febbraio 1953, n. 62, art. 59. 3. Nell’ambito delle zone, con la deliberazione di cui all’ precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28”. L’art. 28, stabilisce che “i piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al precedente art. 27, comma 3, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento. I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano…”. L’individuazione delle zone di recupero è il presupposto per la formazione, logicamente successiva ancorchè eventualmente in fatto contestuale, del piano di recupero. La L. n. 168 del 1982, art. 5, nel prevedere l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero, pone una norma di natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente ed insuscettiva di estensione agli atti di trasferimento di immobili compresi solo in zone di recupero;

3. il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

4. la commissione regionale ha dichiarato assorbita l’eccezione con cui i contribuenti hanno inteso contestare la propria “legittimazione passiva” sul rilievo che gli avvisi sono stati notificato loro “in proprio” e non nella qualità di coeredi beneficiati dell’eredità relitta dal de cuius. L’eccezione è giuridicamente infondata. Dandosi queste condizioni, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., la Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata ed esaminare il merito del ricorso, poichè è inutile il ritorno della causa al giudice di appello. L’infondatezza dell’eccezione segue al rilievo per cui la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è sì opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, non può esigere il pagamento dell’imposta dovuta dal de cuius sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell’eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede, ma non impedisce all’erario di procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede (sul punto v. Cass. 15/07/2015, n. 14847 e Cass. 11/05/2018 n. 11458). In forza di quanto precede, la causa può essere decisa nel merito e può dichiararsi che l’iniziale ricorso dei contribuenti va rigettato;

5. le spese del merito devono essere compensate in ragione dello sviluppo della vicenda processuale;

6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’iniziale ricorso dei contribuenti;

compensa le spese del merito;

condanna le parti intimate a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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