Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27485 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2016, (ud. 16/12/2016, dep.30/12/2016),  n. 27485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23105-2012 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA

263, presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO MATTIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI TADDEO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA

91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCO AMODIO giusta delega in atti;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 175/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 18/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 175/28/12, depositata l’1/6/2012, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso del contribuente, aveva annullato la cartella esattoriale notificata il 28/1/2008, a F.G., per imposta (INVIM) e sanzioni dovute a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto contribuente avverso l’avviso di liquidazione notificato il 27/10/1999.

Osservava il Giudice di appello: che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 il credito dell’Amministrazione finanziaria per l’imposta de qua si prescrive in dieci anni; che l’avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento risultava notificato il 27/10/1999 ed impugnato con esito negativo; che l’iscrizione a ruolo era legittima perchè intervenuta prima del 27/10/2009; che il ruolo era stato reso esecutivo il 5/11/2007 e la cartella notificata, tempestivamente, il 28/1/2008.

Ricorre per cassazione il contribuente, con tre motivi d’impugnazione, cui l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a. replicano con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa formulazione dei quesiti di diritto in quanto l’impugnata sentenza risulta pubblicata l’1/6/2012, successivamente all’entrata in vigore (4/7/2009) della L. n. 69 del 2009, art. 58, che ha abrogato l’art. 366-bis c.p.c. erroneamente richiamato dalla società Equitalia Sud.

Con il primo motivo di censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 giacchè la CTR non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, che non aveva provveduto a notificare l’atto di gravame all’Agente della riscossione, nonostante avesse partecipato al giudizio di primo grado, ed ha illegittimamente concesso alla appellante termine per effettuare la notificazione in oggetto.

Il motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, “in tema d’impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l’integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma altresì nell’ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipendenti), quando siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, al fine di evitare che le successive vicende processuali conducano a pronunce definitive di contenuto diverso” (Cass. n. 14253/2016), che “l’integrazione del contraddittorio, in fase di gravame, deve essere disposta non solo quando il giudizio di primo grado si sia svolto nei confronti di litisconsorti necessari di diritto sostanziale, e l’appello non sia stato proposto nei confronti di alcuni di essi, ma anche nel caso di cd. litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti, non legate da litisconsorzio necessario, purchè si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, derivando la sua necessità dal solo fatto che le parti siano state presenti in primo grado” (Cass. n. 7732/2016) e che “in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 10934/2015).

Orbene, nel caso di specie, del tutto correttamente la CTR ha provveduto a disporre l’integrazione del contraddittorio, in sede di impugnazione, nei confronti dell’Agente della riscossione, adempimento che l’appellante ha provveduto ad eseguire, cosa che esclude la fondatezza della eccezione di nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.

Con il secondo motivo di censura, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2 e dell’art. 343 c.p.c., giacchè la CTR ha ritenuto di non dover esaminare “tutte le altre eccezioni sollevate in ricorso” che l’appellato aveva riproposto riportandosi al ricorso introduttivo del giudizio, con motivazione sbrigativa ed incomprensibile.

Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che “nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (Cass. n. 9888/2016).

In applicazione di tale principio, va dichiarato inammissibile il suindicato motivo di doglianza non avendo il ricorrente trascritto in ricorso quelle parti dell’appello incidentale necessarie a dimostrare le modalità di riproposizione dei motivi già articolati nell’atto introduttivo del giudizio, al fine di consentire alla Corte di verificare la erroneità del loro rigetto in rito.

Con il terzo motivo di censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 giacchè la CTR non ha considerato che l’iscrizione a ruolo, a seguito di un accertamento divenuto definitivo per effetto di sentenza, deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’atto stesso è divenuto definitivo, non trovando applicazione il termine decennale di prescrizione.

Il motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte, anche di recente, ha affermato il principio secondo cui “in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c., perchè il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, derivandone l’inapplicabilità del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 che concerne la messa in esecuzione dell’atto amministrativo e presidia l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l’interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all’iniziativa unilaterale dell’ufficio” (Cass. n. 16730/2016).

La Corte ha, inoltre, chiarito, con altra pronuncia, proprio in tema d’imposta di registro e di INVIM, che “il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (ora art. 25) si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall’altro, lo stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l’attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell’imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento” (Cass. n. 20153/2014).

E tale principio opera non soltanto con riferimento all’accertamento giudiziale di crediti aventi ad oggetto tributi, ma anche con riferimento all’accertamento giudiziale di crediti aventi ad oggetto sanzioni per violazioni tributarie e che, nel caso in cui un atto impositivo venga impugnato in sede giurisdizionale, il provvedimento del giudice che definisce la lite sull’imposizione, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell’atto impositivo contestato, conferisce a quest’ultimo il crisma della verifica giurisdizionale; cosicchè il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità (Cass. S.U. n. 25790/2009).

Dato pacifico tra le parti è che l’avviso di liquidazione prodromico alla cartella esattoriale fosse irretrattabile per l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR della Campania, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente, il Giudice di appello, che si è attenuto al suesposto principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità, non poteva che applicare l’istituto generale della prescrizione, atteso che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace ad alcun termine decadenziale.

Le spese dei giudizi di merito vanno compensate in considerazione del progressivo consolidarsi della giurisprudenza sopra ricordata, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, in Euro 2.000,00 per compensi professionali, quanto all’Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito e, quanto alla società Equitalia Sud, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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