Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27485 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 28/10/2019), n.27485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21390/2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA, 59, presso lo studio dell’avvocato EMILIO PAOLO SANDULLI,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., I.A., elettivamente domiciliati in ROMA, V.

CRESCENZIO 91, presso lo studio degli avvocati CLAUDIO LUCISANO e M.

SONIA VULCANO, che li rappresentano e difendono giusta procura

notarile del 21/6/2019 allegata alla memoria di costituzione in

sostituzione del precedente difensore;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3714/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti e controricorrenti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Casoria – con la sentenza n. 284 del 24 settembre 2008, in accoglimento della domanda proposta dai coniugi F.A. ed I.A. ha dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita concluso dagli istanti in qualità di promittenti venditori con il convenuto B.G. in data 24/2/2003, condannando il convenuto alla restituzione del bene promesso in vendita ubicato in (OMISSIS) e gli attori al pagamento in favore del convenuto degli interessi legali sulla somma oggetto di acconto (e già restituita in precedenza) per il periodo dal 24/2/2003 al 29/6/2005. Rigettava però la domanda degli attori volta al pagamento dei canoni di occupazione del bene ad opera del convenuto nonchè la riconvenzionale di quest’ultimo finalizzata alla pronuncia di risoluzione del preliminare per colpa dei venditori.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale le originarie parti attrici ed appello incidentale il convenuto, e la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 3714 del 17 settembre 2014 ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale ed in parziale accoglimento del gravame principale, preso atto dell’avvenuta corresponsione degli interessi legali sulla somma oggetto dell’acconto del prezzo nonchè della riconsegna delle chiavi, condannava il B. al risarcimento del danno per l’illegittima detenzione del bene oggetto di causa per il periodo dal 1 luglio 2004 al 24 marzo 2006, pari all’importo di Euro 16.800,00 oltre interessi legali come determinati in dispositivo. Confermava la regolamentazione delle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado e condannava il B. al rimborso di quelle del grado di appello.

La Corte distrettuale dopo aver rilevato che l’appello incidentale era inammissibile, in quanto depositato ben oltre il termine di costituzione dell’appellato, avuto riguardo alla data originaria fissata nell’atto di appello, senza che potesse avere rilievo il differimento d’ufficio della prima udienza, avvenuto ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4, per quanto ancora rileva in questa sede esaminava l’appello principale quanto al mancato accoglimento della domanda di pagamento di un’indennità di occupazione del bene da parte del promissario acquirente.

Dopo avere ricordato che la riconsegna delle chiavi avvenne in data 24/3/2006, evidenziava altresì che l’originaria consegna era avvenuta a favore del B. in data successiva alla conclusione del preliminare (nel quale peraltro si prevedeva che la consegna sarebbe avvenuta solo al momento della stipula del definitivo) ma al fine di favorire l’accatastamento dell’immobile.

Emergeva quindi che effettivamente il convenuto non aveva utilizzato il bene a fini abitativi, come confermato dall’assenza di ulteriori consumi di energia elettrica e dal fatto che l’immobile versava nelle medesime condizioni in cui era stato rilasciato dal precedente conduttore.

Si trattava quindi di una detenzione temporanea e di cortesia anche al fine di permettere al promittente acquirente di far visitare l’immobile a terzi interessati e di perfezionare la procedura di accatastamento, sicchè ab origine non poteva esser preteso alcun compenso.

Risultava però che una volta verificatasi l’impossibilità di addivenire alla stipula del definitivo, il B. si era reiteratamente rifiutato di consegnare le chiavi e ciò sino alla data del 24/3/2006, nonostante i numerosi inviti provenienti dai promittenti venditori.

Una volta esclusa la possibilità per l’appellato di potersi avvalere del diritto di ritenzione, doveva essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da mancata fruizione del bene dal 1 luglio 2004 (allorchè era stata resa nota dal Comune l’impossibilità di rilasciare una concessione in sanatoria), danno che andava valutato in ragione dell’impossibilità per gli attori di poter concedere il bene in locazione a terzi.

Tale danno non poteva essere parametrato ai canoni ritraibili da una libera contrattazione, dovendosi tenere conto della natura abusiva del bene, del pericolo di demolizione ad opera della P.A., della necessità di esperire degli interventi di manutenzione al fine di rendere l’immobile effettivamente fruibile, ma tenendo conto anche dei vantaggi derivati dall’attività dello stesso convenuto.

Per l’effetto si palesava equo determinare il canone ritraibile dal bene nella somma mensile di Euro 800,00, con la conseguenza che l’ammontare del danno (corrispondendo a 21 mesi il periodo di occupazione illegittima) era pari ad Euro 16.800,00. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso B.G. sulla base di tre motivi.

F.A. e I.A. hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti per la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, dovendosi per converso ritenere che il ricorso, ancorchè in maniera sintetica, contenga una sufficiente ed adeguata esposizione dei fatti di causa, risultando altresì specifica l’illustrazione dei motivi di censura alla sentenza gravata.

3. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346,1418 e 2043 c.c., nonchè dei principi generali in materia di risarcibilità del danno, ingiustizia ed antigiuridicità della pretesa risarcitoria, in relazione al godimento dell’immobile abusivo, con la conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 240 e 712 c.p., attesa la natura di reato dell’attività di costruzione, permanenza ed utilizzazione di immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo, nonchè la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 31,46 e 48 e dei principi desumibili dall’art. 38 del medesimo D.P.R..

Si deduce che l’immobile oggetto del preliminare di compravendita risulta pacificamente realizzato in assenza delle dovute autorizzazioni in area destinata a zona verde agricolo di rispetto industriale ed infrastrutturale, per la quale vige il divieto assoluto di costruzione.

Ciò è confermato dall’intervenuto diniego da parte del Comune di Giugliano in Campania sull’istanza di condono avanzata per il bene.

Attesa la natura abusiva del bene lo stesso non è commerciabile essendo quindi insuscettibile anche di costituire oggetto non solo del preliminare di compravendita ma di ogni altro contratto ad effetti obbligatori.

Essendo quindi preclusa la possibilità di locazione e concessione in godimento a terzi del bene, alcun risarcimento poteva essere riconosciuto agli attori, anche alla luce di quanto previsto del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 48, che sanziona con la nullità i contratti di somministrazione ed erogazione di servizi pubblici per immobili abusivi.

Attesa l’illiceità del bene, ne è quindi preclusa la locazione, non potendo quindi essere accordata alcuna tutela in favore delle controparti anche sul piano risarcitorio.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dei principi generali sulla risarcibilità del danno in relazione a beni oggetto di reato, con la violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di illegittima determinazione, dovendosi escludere la medesima, anche in ragione dell’applicabilità dell’art. 1227 c.c..

Si deduce che il bene oggetto di causa alla data della conclusione del preliminare era in condizioni di grave degrado ed assoluta insalubrità, essendo altresì ubicato in una zona degradata.

Orbene, considerato che il ricorrente non ha ritratto alcun vantaggio dal bene e che gli attori non avrebbero potuto ricevere alcuna somma da terzi, va escluso il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

Inoltre non risulta comprovato che le chiavi consegnate al ricorrente fossero le uniche che consentivano l’accesso al bene, mancando la prova quindi che agli attori fosse stata impedita ogni possibilità di utilizzo, ben potendo gli stessi anche provvedere alla sostituzione della serratura per rientrare nel pieno godimento.

I motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

La tesi di parte ricorrente si fonda sul presupposto in diritto della assoluta nullità dei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili abusivi, in quanto frutto di attività illecita anche dal punto di vista penale.

Trattasi però di affermazione smentita dalla costante giurisprudenza di questa Corte la quale ha reiteratamente affermato che (cfr. Cass. n. 22312/2007) in tema di locazione di immobile ad uso abitativo, il carattere abusivo dell’immobile locato ovvero la mancanza di certificazione di abitabilità non importa nullità del contratto locatizio, non incidendo i detti vizi sulla liceità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. (che riguarda la prestazione) o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l’ordine pubblico), nè potendo operare la nullità della L. n. 47 del 1985, ex art. 40 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali), con la conseguenza dell’obbligo del conduttore di pagare il canone anche con riferimento ad immobile avente i caratteri suddetti (conf. Cass. n. 12983/2010; Cass. n. 4228/1999, la quale ha chiarito, a specifica confutazione delle argomentazioni spese in ricorso, che l’oggetto del contratto, che ai sensi dell’art. 1346 c.c., deve esser lecito, ma che ciò è da riferire alla prestazione, ovvero al contenuto del negozio, non al bene in sè, dovendosi altresì escludere l’illiceità della causa, ai sensi dell’art. 1343 c.c., perchè locare un immobile costruito senza licenza, nè condonato, non è in contrasto con l’ordine pubblico, da intendere come il complesso dei principi e dei valori che contraddistinguono l’organizzazione politica ed economica della società in un determinato momento storico; Cass. n. 19190/2003).

Trattasi peraltro di conclusioni che appaiono confortate anche dal recente arresto delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 8230/2019, che chiamate a statuire in ordine alla natura sostanziale ovvero formale della nullità degli atti traslativi ad effetti reali di immobili abusivi, hanno dichiarato di aderire al secondo orientamento, sulla base di una serie di considerazioni che confortano la conclusione circa la validità del contratto di locazione avente ad oggetto i medesimi immobili.

In motivazione, ed anche con espresso riferimento alle ipotesi di trasferimento con effetti reali di immobili abusivi, le Sezioni Unite hanno evidenziato che la nullità comminata dalle disposizioni in esame non può esser sussunta nell’orbita della nullità c.d. virtuale di cui all’art. 1418 c.c., comma 1, che presupporrebbe l’esistenza di una norma imperativa ed il generale divieto di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili, posto che tale divieto non trova riscontro in seno allo jus positum, che, piuttosto, enuncia specifiche ipotesi di nullità.

Al punto 6.8 della motivazione, le Sezioni Unite hanno altresì confermato che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi non possa di per sè solo valere ad integrare le vietate ipotesi d’illiceità o d’impossibilità dell’oggetto, o, ancora d’illiceità della prestazione (che, in tesi, dovrebbero colpire tutti gli atti e, dunque, anche quelli esentati) o della causa per contrarietà a norme imperative o al buon costume, richiamando espressamente la possibilità che tali beni possano validamente costituire oggetto di varie tipologie di atti inter vivos, come appunto la locazione.

Va pertanto ribadita la validità dei contatti di locazione sebbene aventi ad oggetto immobili abusivi, il che denota l’infondatezza della tesi del ricorrente che appunto confida sulla pretesa nullità anche di tale contratto, e quindi il venir meno in radice della sussistenza del danno in questa sede ristorato.

In tal senso non appaiono condivisibili le considerazioni sviluppate nella memoria di parte ricorrente che si fondano su di una personale interpretazione del precedente delle Sezioni Unite che non appare però confortata dal suo contenuto, avendo questa Corte inteso limitare la sanzione della nullità ai soli contratti ad effetti traslativi specificamente rientranti nella previsione normativa, con esclusione quindi dei contratti ad efficacia obbligatoria, come appunto anche il preliminare di compravendita.

Nè appare utile invocare la diversa previsione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 45, oggi confluito nella previsione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 48, avendo questa Corte chiarito (cfr. Cass. n. 539/1996) che l’obbligo posto dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45, alle aziende erogatrici di servizi pubblici di subordinare alla verifica della regolarità edilizia delle opere la prestazione del servizio richiesto, si sostanzia nel semplice dovere di accertamento, da parte dei funzionari dell’azienda, dell’esistenza della prescritta dichiarazione del richiedente e non comporta un controllo dell’esistenza della concessione edilizia che si spinga al punto della disamina della conformità dell’opera o addirittura della legittimità della concessione, di tal che trattandosi solo di un controllo formale, senza che a tale controllo debba aggiungersi quello, più penetrante, sulla reale esistenza della concessione e, tantomeno, quello sulla conformità delle opere alla concessione, la sanzione di nullità prevista del citato art. 45, comma 2, per i contratti stipulati “in difetto della dichiarazione prescritta” non può estendersi ai casi in cui la dichiarazione non sia rispondente al vero, perchè manca la concessione o le opere eseguite sono difformi, a meno che ciò non risulti dalla documentazione che, in base alla legge, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda.

Ciò non preclude quindi in assoluto che possa addivenirsi in ogni caso alla conclusione di un contratto di somministrazione, ove il richiedente la somministrazione presenti comunque la detta dichiarazione, come peraltro confermato anche dalla circostanza che il bene per cui è di causa era stato oggetto di locazione in epoca anteriore alla conclusione del preliminare e della consegna delle chiavi al ricorrente, e che il precedente conduttore era fruitore di una regolare fornitura di energia elettrica (cfr. pag. 11 del ricorso, ove si riferisce della avvenuta disattivazione della fornitura elettrica da parte del sig. Ia., precedente conduttore del bene).

Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza ha dato ampiamente conto delle condizioni in cui versava il bene, giustificando quindi proprio alla luce delle medesime la ragione per la quale ha equitativamente determinato il canone mensile di occupazione, discostandosi dai criteri individuabili secondo le regole del libero mercato.

Inoltre non ha riconosciuto il danno sul presupposto dell’avvenuta utilizzazione del bene da parte del ricorrente, ma argomentando piuttosto dal fatto che questi, una volta avuta la detenzione temporanea del bene, aveva immotivatamente rifiutato la riconsegna delle chiavi, impedendo quindi agli attori di poter locare a terzi il bene, ancorchè abusivo e necessitante di interventi manutentivi, che però la stessa mancata riconsegna delle chiavi aveva impedito di porre in essere.

In tal senso appare indicativa la stessa delimitazione cronologica del periodo per il quale è stato riconosciuto il danno, che non investe tutto il tempo in cui il B. è stato nella detenzione delle chiavi, ma solo quello successivo alla data in cui si era manifestata (per il rifiuto del Comune di accedere alla richiesta di condono), l’impossibilità di poter dare attuazione al preliminare.

Quanto infine alla dedotta applicabilità dell’art. 1227 c.c., per non avere gli attori utilizzato altre chiavi per accedere al bene (critica che però presuppone la indimostrata circostanza che effettivamente i venditori avessero altre chiavi del bene) ovvero provveduto a sostituire la serratura, trattasi all’evidenza di questioni nuove, che non risultano essere state trattate nella sentenza impugnata e che il ricorrente non allega quando sarebbero state poste nelle precedenti difese in fase di merito, il che ne denota la palese inammissibilità (e ciò anche a voler tacere del fatto che la condotta che si addebita alle controparti di avere omesso, risulterebbe altresì illecita, quale la sostituzione nottetempo della serratura, pur in presenza di una detenzione del bene concessa al ricorrente).

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., in tema di principi generali circa l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 1226 e 2056 c.c., in punto di liquidazione equitativa del danno, oltre che dell’art. 115 c.p.c..

Assume il ricorrente che la liquidazione equitativa sarebbe stata operata dal giudice di appello al di fuori dei casi in cui la legge lo consente, essendo mancata la prova da parte dei richiedenti il danno dell’effettiva esistenza e risarcibilità dello stesso.

Inoltre sarebbe stato erroneamente invertito l’onere della prova mancando una motivazione idonea a sorreggere la decisione.

In primo luogo il motivo non contiene a ben vedere alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.c. e di quello dell’art. 115 c.p.c., bensì lamenta soltanto erronea valutazione di risultanze probatorie.

La violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Quanto invece alla dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., deve ricordarsi che ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dalla L. n. 134 del 2012, il vizio in esame è limitato all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio). La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. S.U. 8053/2014). Pertanto, non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (in tal caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c.).

Nella fattispecie deve però escludersi che la motivazione sia connotata da tale grave anomalia, emergendo invece che il giudice di appello – anche in considerazione della pacifica circostanza che il bene in epoca anteriore alla conclusione del preliminare era già stato oggetto di locazione – ha ritenuto che fosse stata offerta la dimostrazione della concreta possibilità di locare a terzi il bene stesso.

Una volta ravvisata quindi la ricorrenza dell’an della pretesa risarcitoria, nel verificare il quantum, ha ritenuto che non fosse possibile far ricorso al canone ritraibile a seguito di una contrattazione di mercato, e proprio sula base di alcuni fattori incidenti in senso negativo sul valore locativo del bene, che lo stesso ricorrente segnala, pervenendo quindi ad una determinazione del canone mensile in via equitativa.

L’analitica individuazione degli elementi che hanno concorso a formare il convincimento del giudice in merito alla determinazione del canone, con l’indicazione delle ragioni che impedivano invece di far ricorso al canone di mercato, denota l’esistenza di una motivazione che non presenta i caratteri di abnormità come sopra individuati da questa Corte per addivenire all’applicazione dell’art. 132 c.p.c., il che esclude altresì la dedotta violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., occorrendo a tal fine richiamare la giurisprudenza di questa Corte a mente della quale (cfr. da ultimo Cass. n. 24070/2017) l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (conf. Cass. n. 5090/2016).

Il motivo deve quindi essere disatteso, risolvendosi inoltre in una censura di fatto, non suscettibile di proposizione in questa sede nella parte in cui contesta i criteri fattuali dei quali si è avvalso il giudice di merito al fine di orientare il proprio potere di determinazione del danno.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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