Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27485 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27485 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ha pronunciato la seguente

Cu

ORDINANZA
sul ricorso 21294-2011 proposto da:
VICINI LUIGI VCNLGU56H27D969C, elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO GUADAGNO (Studio avvii Renato
e Claudio Scognarniglio), rappresentato e difeso dall’avvocato
MARINO VINCENZO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –

8394

Data pubblicazione: 09/12/2013

avverso la sentenza n. 21/13/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di GENOVA del 16.11.2010, depositata 11 29/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11 /2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

APICE.

Ric. 2011 n. 21294 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Genova ha respinto l’appello incidentale della parte contribuente ed
accolto l’appello principale proposto dall’Agenzia -appelli proposti contro la
sentenza n.427/20/2007 della CTP di Genova che aveva accolto il ricorso di Vicini
Luigi- ed ha così confermato l’avviso di liquidazione per imposta di registrocatastale-ipotecaria relativa alla compravendita di data 15.12.2001 di un immobile da
destinare a prima casa di abitazione, compravendita alla quale l’Agenzia aveva
ritenuto non applicabile il beneficio delle agevolazioni ex art.1 della tariffa parte
prima del DPR 131/1986, siccome aveva qualificato detto immobile come casa di
lusso.
La predetta CTR ha motivato la decisione dichiarando di ritenere “contraddittoria” la
conclusione cui era pervenuta la sentenza appellata, atteso che le normative applicate
devono essere considerate integralmente, sicchè “se viene invocata l’applicazione
dell’aliquota ridotta per immobile non di lusso prevista dal D.M. 2.8.1969 è nello
stesso DM che vanno individuate le caratteristiche che deve possedere l’immobile per
essere considerato non di lusso, caratteristiche che l’immobile non aveva”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia si è costituita con atto finalizzato alla sola partecipazione all’udienza di
discussione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla nullità della sentenza
per difetto dei requisiti necessari e della motivazione in particolare, e perciò per
violazione dell’art.36 comma 2 e 4 del D.Lgs.546/1992, motivo che per essere più

3

Osserva:

liquido degli altri ed assorbente delle ragioni in essi prospettate va esaminato
preliminarmente) la parte ricorrente si duole della sentenza di secondo grado per
essere stata questa redatta (sul punto della sussistenza dei requisiti della “abitazione
non di lusso”) in modo tale che è impossibile determinare con sufficiente precisione
le ragioni di fatto e di diritto che giustificano le conclusioni contenute nel dispositivo,

costituzione in appello e debitamente riassunte nel ricorso introduttivo di questo
grado, con minuzioso rispetto del canone di autosufficienza) volte ad ottenere la
conferma della decisione di primo grado.
Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di
questa Corte (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 25/02/1998) secondo la
quale:”È denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5
cod. proc. civ., il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi
su motivazione omessa o “apparente”, qualora, cioè, il giudice di merito pretermetta
del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento,
ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e
giuridica”.
Nella specie di causa il giudicante si è indotto ad accogliere l’appello principale
proposto dalla parte pubblica sulla scorta di argomenti stereotipi e privi di specifica
concludenza (rispetto alle doglianze prospettate), senza che emerga quali sono le
specifiche ragioni per le quali le censure sono state ritenute fondate. Le motivazioni
del provvedimento risultano perciò apodittiche ed insufficienti a consentire a questa
Corte di assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del provvedimento
giudiziale.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, con conseguente rinvio al giudice dell’appello, apparendo
necessario rinnovare l’esame delle questioni proposte con gli atti di appello contro la
pronuncia di primo grado.
Roma, 30 marzo 2013

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in riferimento alle censure (proposte dalla odierna parte ricorrente con l’atto di

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Liguria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013.

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

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