Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27485 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27485
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25263-2016 proposto da:
D.B.C., D.B.A., S.R.,
DE.BE.AL., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. RAMUSIO, 6,
presso lo studio dell’avvocato ALFONSO TINARI, rappresentati e
difesi dall’avvocato STEFANO LABBATE;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 175/2016 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,
depositata il 01/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEISI, che ha chiesto
rigettarsi il ricorso.
Conseguenze di legge.
Fatto
PREMESSO
che:
1. con sentenza n. 175 in data 1 aprile 2016, la commissione tributaria regionale del Molise, confermando la decisione di primo grado, riteneva legittimi l’avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di De.Be.Al., D.B.C. e D.B.A. e di S.R., in relazione ad un atto di vendita di un fabbricato, registrato in data (OMISSIS), stipulato dai contribuenti quali eredi beneficiati di d.b.a.;
2. i contribuenti ricorrevano, con due motivi, per la cassazione della citata sentenza;
3. l’Agenzia, con controricorso, si opponeva;
4. la Procura della Repubblica chiedeva il rigetto del ricorso;
5. con atto in data 16 giugno 2020, i ricorrenti deducevano di aver aderito alla procedura di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016, e di aver provveduto ad adempiere in modo tempestivo al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della medesima procedura e dichiaravano di rinunciare al presente giudizio. Allegavano all’atto documentazione di pagamento;
6. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020